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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4658 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato per man- Parte_1 dato in atti dall'Avv. Lo Re Antonino;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 09/06/2025 parte ricorrente con- cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
11/04/2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 07/05/1990 a Palermo, ha chiesto che venisse pronunciata CP_1
1 la separazione personale tra i coniugi, con assegnazione della casa coniugale in suo favore.
2. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 20/05/2025, stante la mancata costituzione in giudizio della resistente, il Giudice delegato, in assenza di provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, all'udienza del 27/0572025 ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente e ha rinviato la causa per la decisione.
Infine, all'udienza del 09/06/2025 la causa è stata posta in decisione.
3. Preliminarmente giova ribadire la dichiarazione di contumacia di CP_1
, la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata nel presente giudizio,
[...] ha omesso di costituirsi.
4. Sulla domanda di separazione
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli ele- menti desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da
[...]
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i Parte_2 coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assisten- za, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazio- ne.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è su- bordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio 2008 , n.
3934).
Nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dalla legge, tenuto conto che i figli della coppia , nato il [...], e , Per_1 Persona_2 nata il [...], sono ormai maggiorenni ed autonomi, sicché ogni que-
- 2 - stione relativa all'immobile sito in via Feli n. 26, andrà regolata alla stregua del titolo dominicale.
Nessun'altra domanda è stata formulata da . Parte_1
9. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia del resistente, si ravvisano fondati motivi per la- sciare a carico della parte ricorrente le spese processuali dalla stessa antici- pate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il procuratore di par- te ricorrente, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
, così provvede:
[...]
1. pronuncia la separazione tra i coniugi , nato a [...] Parte_1 il 02/10/1967 e da , nata a [...] in data [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 07/05/1990, trascrit- to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 43, parte II serie
A, dell'anno 1990;
2. nulla dispone sulla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da;
Parte_1
3. lascia a carico di le spese del presente giudizio. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4658 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato per man- Parte_1 dato in atti dall'Avv. Lo Re Antonino;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 09/06/2025 parte ricorrente con- cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
11/04/2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 07/05/1990 a Palermo, ha chiesto che venisse pronunciata CP_1
1 la separazione personale tra i coniugi, con assegnazione della casa coniugale in suo favore.
2. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 20/05/2025, stante la mancata costituzione in giudizio della resistente, il Giudice delegato, in assenza di provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, all'udienza del 27/0572025 ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente e ha rinviato la causa per la decisione.
Infine, all'udienza del 09/06/2025 la causa è stata posta in decisione.
3. Preliminarmente giova ribadire la dichiarazione di contumacia di CP_1
, la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata nel presente giudizio,
[...] ha omesso di costituirsi.
4. Sulla domanda di separazione
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli ele- menti desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da
[...]
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i Parte_2 coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assisten- za, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazio- ne.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è su- bordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio 2008 , n.
3934).
Nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dalla legge, tenuto conto che i figli della coppia , nato il [...], e , Per_1 Persona_2 nata il [...], sono ormai maggiorenni ed autonomi, sicché ogni que-
- 2 - stione relativa all'immobile sito in via Feli n. 26, andrà regolata alla stregua del titolo dominicale.
Nessun'altra domanda è stata formulata da . Parte_1
9. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia del resistente, si ravvisano fondati motivi per la- sciare a carico della parte ricorrente le spese processuali dalla stessa antici- pate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il procuratore di par- te ricorrente, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
, così provvede:
[...]
1. pronuncia la separazione tra i coniugi , nato a [...] Parte_1 il 02/10/1967 e da , nata a [...] in data [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 07/05/1990, trascrit- to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 43, parte II serie
A, dell'anno 1990;
2. nulla dispone sulla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da;
Parte_1
3. lascia a carico di le spese del presente giudizio. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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