Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 1912
TAR
Sentenza 3 luglio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della pronuncia di inammissibilità

    Il provvedimento dell'ANAC, ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, non ha carattere precettivo né vincolante, limitandosi a segnalare criticità ed esortare ad azioni, senza imporre obblighi specifici. Pertanto, non è immediatamente lesivo e non sussiste un interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Violazione dei termini procedimentali

    La questione dei termini è ininfluente dato il rigetto della domanda per inammissibilità. Inoltre, l'ANAC ha agito nei limiti dei propri poteri di vigilanza.

  • Inammissibile
    Carenza di potere ANAC e legittimo affidamento

    La questione è ininfluente dato il rigetto della domanda per inammissibilità. L'ANAC ha esercitato poteri di vigilanza sui contratti pubblici.

  • Inammissibile
    Individuazione dell'oggetto sociale e dei lavori

    La questione è ininfluente dato il rigetto della domanda per inammissibilità.

  • Rigettato
    Mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere

    La proposizione dell'appello da parte del Comune di Acerra esclude la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente.

  • Inammissibile
    Nullità della sentenza per pronuncia nel merito su ricorso inammissibile

    Le censure sul merito sono ininfluenti e inammissibili poiché la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Erroneità della sentenza su termini procedimentali e poteri di vigilanza

    Le censure sul merito sono ininfluenti e inammissibili poiché la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990

    Le censure sul merito sono ininfluenti e inammissibili poiché la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Superamento delle questioni di legittimità per trasferimento competenze all'EIC

    Le censure sul merito sono ininfluenti e inammissibili poiché la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Erroneità della sentenza circa lo sforamento dei termini procedimentali

    L'appello incidentale è inammissibile a prescindere dalla sua tempestività, in quanto le censure sul merito sono ininfluenti dato il rigetto della domanda principale per inammissibilità.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1Società a partecipazione pubblicaAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 30 settembre 2025

  • 2Partecipate pubbliche, vietata la costituzione di società miste c.d. generalisteAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 1912
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1912
Data del deposito : 10 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo