Sentenza 3 luglio 2025
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 2
- 1. Società a partecipazione pubblicaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 30 settembre 2025
- 2. Partecipate pubbliche, vietata la costituzione di società miste c.d. generalisteAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 1 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01912/2026REG.PROV.COLL.
N. 08145/2025 REG.RIC.
N. 08375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8145 del 2025, proposto da
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana n. 63;
contro
Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Acquedotti S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Bruno Cimadomo e Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Casandrino, Comune di Melito di Napoli, Comune di Grumo Nevano, Comune di Qualiano, Comune di Alvignano, Comune di Castel Morrone, Comune di Cancello ed Arnone, Acquedotti S.C.P.A., Comune di Orta di Atella, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8375 del 2025, proposto da
Società Consortile per Azioni “Acquedotti S.C.P.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Bruno Cimadomo e Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana n. 63;
nei confronti
Comune di Orta di Atella, Comune di Qualiano, Comune di Cancello ed Arnone, Comune di Casandrino, Comune di Melito di Napoli, Comune di Grumo Nevano, Comune di Castel Morrone, non costituiti in giudizio;
Comune di Alvignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 13139/2025, resa tra le parti,
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac, di Acquedotti S.C.P.A., di Comune di Alvignano e di Comune di Acerra;
Visto l’appello incidentale di Anac nel secondo giudizio di appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. CE PI e uditi per le parti gli Avvocati Polese su delega scritta dell'Avv. Di Cunzolo, Cimadomo e l’Avvocato dello Stato Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Comune di Orta di Atella, con delibera consiliare n. 4 del 2000, ha approvato la costituzione di una società per azioni mista, a prevalente capitale pubblico, per la gestione del servizio idrico integrato e, dopo aver approvato lo schema dello statuto societario con delibera consiliare n. 13 del 2000, ha selezionato quale socio privato la società Ottogas s.r.l., all’esito di una procedura di evidenza pubblica, nel cui bando, all’art. 2, è stata prevista la possibilità di ingresso di altri enti territoriali compresi nell’ambito ottimale n. 2 della Campania. E’ stata, dunque, costituita la società Acquedotti s.p.a., con cui il Comune di Orta Atella ha stipulato la convenzione n. 225 del 2001.
Nel lasso temporale tra il 2002 ed il 2016 i Comuni di Acerra, Casandrino, Melito di Napoli, Grumo Nevano, Qualiano, Alvignano, Castel Morrone, Cancello ed Arnone sono entrati nella compagine sociale, acquistando dal Comune di Orta di Atella una quota di azioni della società Acquedotti s.p.a., e stipulando ulteriori convenzioni con tale società (convenzioni successivamente risolte dai Comuni di Cancello ed Arnone).
2. L’A.N.A.C., con delibera n. 530 del 15 novembre 2023, comunicata con p.e.c. del 24 novembre 2023, adottata ai sensi degli artt. 12 e 22 del proprio regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, previa comunicazione dell’avvio del procedimento in data 24 marzo 2023, ha accertato che gli affidamenti del servizio idrico integrato, disposti in favore della società mista preesistente Acquedotti s.c.p.a., originariamente da parte del Comune di Orta di Atella (iniziale condente) e, successivamente, dai Comuni aderenti di Acerra, Casandrino, Melito di Napoli, Grumo Nevano, Qualiano, Alvignano e Castel Morrone, non sono in linea con la normativa nazionale e comunitaria e con i principi di elaborazione giurisprudenziale (in particolare con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici) ed ha conseguentemente invitato le stazioni appaltanti a valutare le eventuali azioni da porre in essere, nell’interesse pubblico, entro il termine di 45 giorni, al fine di ripristinare una gestione del servizio conforme alla normativa di settore. Più precisamente nella delibera in esame si è rilevato che: 1) la procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio privato è avvenuta per la costituzione di una società “generalista”, a cui affidare servizi non ancora identificati nel bando (estesi dallo statuto societario, approvato con la determina di aggiudicazione, anche a lavori, non compresi nel bando originario, limitato all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, comprensivo della distribuzione di acqua per usi civili e produttivi e del sistema di fogne, e dalla delibera consiliare n. 5 del 2022 del Comune di Orta di Atella anche alla gestione dei rifiuti); 2) gli affidamenti successivi, da parte dei Comuni che hanno aderito nel lasso temporale tra il 2002 ed il 2016 alla società, sono parimenti illegittimi, trattandosi di affidamenti diretti ad una società mista “generalista”, investita di compiti indeterminati (tra cui, in base alle successive convenzioni stipulate con i nuovi Comuni, anche la realizzazione di un progetto generale di lavori, sicuramente non ricompreso nell’originario bando, circoscritto alla gestione del servizio); 3) non vi è alcuna delimitazione temporale dell’affidamento, tenuto conto della facoltà di proroga da parte del concedente alla scadenza della prevista durata trentennale e del dies a quo di tale durata (individuato nelle convenzioni stipulate da ciascun Comune con il primo giorno del mese successivo alla consegna della rete).
3. Con quattro distinti ricorsi Acquedotti s.p.a., il Comune di Alvignano, il Comune di Qualiano, il Comune di Acerra hanno impugnato il provvedimento in esame.
In tutti i giudizi si è costituito il cointeressato Comune di Orta di Atella per chiedere l’accoglimento dei ricorsi.
4. Il T.a.r. per il Lazio, previa riunione dei ricorsi, li ha dichiarati inammissibili ed infondati.
Nella sentenza impugnata si legge “nel caso di specie, è alquanto contestabile che l’impugnata delibera A.n.a.c. abbia davvero una sua autonoma lesività”, tenuto conto che “i Comuni hanno la possibilità di scegliere tra molte opzioni, quali sarebbero, in ipotesi, la revoca o la rinegoziazione del contratto, il recesso concordato, la riduzione del periodo di concessione del servizio o, persino, l’adozione di un motivato atto di prosecuzione del servizio alla scadenza, con impegno a bandire la gara al termine della gestione”, per cui si è esclusa la sussistenza di un interesse attuale, concreto e diretto all’impugnazione degli atti gravati.
Dopo tale premessa, però, i ricorsi sono stati esaminati anche nel merito, rilevandosi che effettivamente negli atti di gara originaria, indetta nel 2001, “ non si riscontra una chiara identificazione dei concreti ambiti operativi collegati all’acquisto della qualità di socio ”, atteso che nel bando di gara e nello schema di statuto allegato si è previsto in modo del tutto generico l’affidamento per anni trenta della gestione tecnico amministrativa del servizio idrico integrato, comprensivo della distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi e del servizio fognante del territorio di Orta di Atella, senza alcuna specificazione di tali servizi e senza alcun riferimento all’esecuzione di lavori, successivamente oggetto di affidamento senza ulteriore gara. Pure si è ritenuto essere stata prorogata, con le successive convenzioni, sino al 2044-2046, la durata temporale inizialmente prevista sino al 2031. Si è, infine, precisato che l’A.N.A.C., subentrata nella posizione della preesistente Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ne ha ereditato i poteri e che ha sforato i termini endo-procedimentali, che non hanno, però, natura perentoria, mentre prive di interesse risultano le censure formulate relativamente ai limiti del potere di autotutela, il cui esercizio non è affatto imposto dalla delibera impugnata.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto due separati appelli il Comune di Acerra e la Acquedotti s.c.p.a. (rispettivamente r.g. n. 8145 e n. 8375 del 2025).
5.1. Nel primo giudizio r.g. n. 8145 del 2025 il Comune di Acerra ha denunciato: 1) l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso, in quanto la possibilità di scelta tra più opzioni presuppone, comunque, la non conformità degli affidamenti alla normativa nazionale ed unionale e la necessità di un intervento di ripristino, che ha costituito il presupposto di un ulteriore provvedimento adottato nei confronti del Comune di Acerra (n. 270 del 2023), per cui il provvedimento impugnato esplica effetti conformativi nei confronti degli enti a cui è rivolto; 2) la violazione, da parte del capo IV della sentenza, degli artt. 24 e 97 Cost., 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, 4, 13, 19 e 20 del regolamento A.N.A.C. sull’esercizio dell’attività di vigilanza, stante la natura perentoria dei termini dei procedimenti diretti all’adozione di provvedimenti sanzionatori o, comunque, immediatamente lesivi, il cui sforamento risulta accertato nella stessa sentenza (in particolare il termine la conclusione del procedimento di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie); 3) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che gli atti contestati sono le delibere comunali adottate tra il 2014 ed il 2016, visto che la delibera riguarda l’originaria costituzione della società mista, risalente al 2001, e l’affidamento del servizio da parte del Comune di Acerra, risalente al 2005, con conseguente carenza di ogni potere dell’A.N.A.C. relativamente a tali vicende, rispetto a cui si è ormai formato un legittimo affidamento, preclusivo dell’esercizio di poteri di autotutela; 4) la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 22 della legge n. 142 del 1990, 6 della legge n. 109 del 1994, 6 del d.lgs. n. 163 del 2006, della l. n. 36 del 1994, del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto a) l’oggetto della società mista e del successivo affidamento risulta esattamente individuato nella gestione del ciclo integrato delle acque nell’ambito del territorio della regione Campania secondo gli ambiti territoriali ottimali nonché nei lavori di adeguamento funzionale normativo e di ristrutturazione (statuto della società, perfezionato all’esito della gara del 2001, doc. 2.8), b) la possibilità della successiva estensione della compagine sociale ad altri Comuni, mediante la mera cessione di quote (e non solo mediante l’aumento di capitale), è stata prevista anche nella bozza di statuto allegata al bando di gara; c) la scadenza della concessione è prevista nel 2032, per cui, allo stato, non è configurabile alcuna proroga illegittima.
In tale giudizio si sono costituiti l’A.N.A.C., che ha concluso per l’inammissibilità ed infondatezza dell’appello, e la cointeressata s.c.p.a. Acquedotti s.p.a., che ha preliminarmente chiesto la riunione dei due appelli vertenti avverso la stessa sentenza.
5.2. Nel giudizio r.g. n. 8375 del 2026 Acquedotti s.c.p..a ha denunciato: 1)la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto le parti avevano chiesto accertarsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, tenuto conto del carattere non vincolante del parere e, quindi, dell’assenza di un provvedimento lesivo impugnabile, per cui la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a dare atto della cessazione della materia del contendere; 2) la nullità della sentenza per essersi pronunciata nel merito, nonostante la corretta declaratoria di inammissibilità dei ricorsi avverso il parere dell’A.N.A.C., privo di effetti condizionanti nei confronti dei Comune; 3) l’erroneità della sentenza nella parte in cui: a) ha affermato la natura non perentoria dei termini procedimentali violati da A.N.A.C., che si inseriscono in un procedimento sanzionatorio, in considerazione degli effetti latamente conformativi del parere adottato; b) ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla denunciata violazione dell’art. 20, comma 3, del regolamento A.N.A.C. sull’esercizio dell’attività di vigilanza (art. 20 che prevede la trasmissione alle stazioni appaltanti ed ai controinteressati di una comunicazione delle risultanze istruttorie, con termine per controdeduzioni); c) ha ritenuto sussistere il potere di vigilanza già alla data della costituzione della società in capo all’Autorità a cui l’A.N.A.C. è subentrata, nonostante il contenuto profondamente diverso dei poteri conferiti dalla legge n. 109 del 1994 e 211 e 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, ed ha ritenuto indeterminata la missione della società, nonostante il contenuto delle deliberazione n. 4 e 13 del 2000 del Comune di Orta di Atella, anch’esse facenti parte della lex specialis della gara indetta per la selezione del socio privato, e nonostante il gestore del servizio idrico debba necessariamente anche occuparsi della manutenzione delle reti ed eseguire i lavori necessari; d) ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla denunciata violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che pone limiti rigorosi all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione. In tale atto di appello si è altresì evidenziato che ogni questione in ordine alla legittimità della costituzione della società mista Acquedotti s.c.p.a. e degli affidamenti a favore della stessa è superata, essendo stata trasferita ogni competenza all’EIC, con accordo sottoscritto in data 17 luglio 2024, che prevede la prosecuzione del servizio da parte di Acquedotti s.c.p.a. solo al fine di garantire la prosecuzione del servizio sino all’effettivo subentro del gestore unico.
In tale giudizio si è costituita, oltre ai cointeressati Comune di Acerra e Comune di Alvignano, l’A.N.A.C., che ha concluso per l’inammissibilità ed infondatezza dell’appello, ed ha proposto appello incidentale avverso la sentenza denunciandone l’erroneità nella parte in cui ha affermato lo sforamento dei termini procedimentali, il cui dies a quo deve essere individuato non nella data di ricezione della segnalazione del 4 giugno 2021, trattandosi di un procedimento avviato di ufficio in esecuzione della delibera del 15 marzo 2023, ma dalla data del 24 marzo 2024 della comunicazione delle risultanze istruttorie - data da cui è iniziato a decorrere il termine di 180 giorni, a cui devono aggiungersi 30 giorni assegnati per il deposito delle controdeduzioni e 30 giorni di sospensione per gli approfondimenti istruttori sollecitati dal Comune di Orta di Atella.
6. All’udienza del 19 febbraio 2026, previo deposito di ulteriori memorie, le cause sono passate in decisione e sono state preliminarmente riunite, con separata ordinanza, in virtù dell’art. 96 c.p.a.
7. Occorre esaminare prioritariamente esaminate, sia in ordine temporale, sia in ordine logico, il primo motivo dell’appello principale proposto dal Comune di Acerra, che ha denunciato l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi avverso il provvedimento dell’A.N.A.C., assumendo che la possibilità di scelta tra più opzioni presuppone, comunque, la non conformità degli affidamenti in esame alla normativa nazionale ed unionale e la necessità di un intervento di ripristino (non conformità che ha costituito il presupposto di un ulteriore provvedimento adottato nei confronti del Comune di Acerra da parte dell’A.N.A.C.: il provvedimento n. 270 del 2023).
7.1. Il provvedimento in esame è stato adottato ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi sostituito dall’art. 222 del d.lgs. n. 36 del 2023). In proposito occorre evidenziare che il d.lgs. n. 50 del 2016 è espressamente richiamato nel provvedimento ed è applicabile ratione temporis, essendo iniziato il procedimento che ha condotto alla sua adozione nel suo vigore e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023.
In particolare, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. a e g, del d.lgs. n. 50 del 2016, l’A.N.A.C. vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie. Tale potere si traduce in una serie di interventi, descritti dall’art. 213, che, al comma 6, precisa che “qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica”, mentre, in nessuna disposizione, attribuisce alle contestazioni dell’A.N.A.C. valore di accertamento para-giurisdizionale o effetto vincolante nei confronti delle altre Amministrazioni e delle stazioni appaltanti, che non si trovano rispetto all’A.N.A.C. in una posizione gerarchicamente subordinata.
Secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa, gli atti di vigilanza adottati dall’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 213 d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi sostituito dall’art. d.lgs. n. 36 del 2023), sono privi di contenuti precettivi nei confronti dei soggetti vigilati, avendo la natura di un parere non vincolante, con cui sono espresse valutazioni che potrebbero eventualmente essere di impulso per l’esercizio da parte della stazione appaltante o di altre autorità dei propri poteri, ma che sono prive di autonoma consistenza lesiva. Si ammette, pertanto, l’impugnabilità di tali atti solo laddove il loro contenuto sia fatto proprio dal soggetto vigilato nella sua determinazione provvedimentale, unitamente appunto all’atto conclusivo del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622).
Questo Consiglio, con la sentenza n. 11200 del 22 dicembre 2022, ha, però, chiarito che non può escludersi in senso assoluto l’impugnabilità di tali determinazioni, assunte nell’esercizio dei poteri di vigilanza, che assumono connotazione lesiva tutte le volte in cui, nella fattispecie concreta, di fatto incidono nella sfera giuridica dei destinatari, nei cui confronti arrecano un vulnus diretto ed immediato. Ne consegue che la lesività di tali atti (e la loro immediata impugnabilità) non va valutata in astratto o sulla base dell’inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi piuttosto verificare gli effetti conformativi che gli stessi producono, in concreto e nell’immediato, nei confronti dei soggetti a cui sono indirizzati. Pertanto, a prescindere dall’inquadramento dogmatico (linee guida, parere, raccomandazione, aventi o meno natura vincolante), se le indicazioni dell’Autorità, nell’ambito del potere di vigilanza e controllo, si traducono in regole oggettive e contengono vincoli conformativi puntuali relativamente alla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, esse rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario (art. 24 Cost.). D’altronde è stata riconosciuta anche l’impugnabilità degli atti generali o regolamentari aventi portata immediatamente prescrittiva, ovvero che vincolino la successiva attività amministrativa (Cons. Stato, 23 aprile 2019, n. 2572) e delle Linee – guida dell’ANAC aventi effetti conformativi (Cons. Stato n. 5097/2020, a cui è seguita la sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre 2021, n. 218).
7.2. Alla luce di tali premesse, nel caso di specie, deve escludersi l’impugnabilità del provvedimento in esame, che si limita a segnalare una serie di criticità riscontrate, negli affidamenti diretti alla società mista Acquedotti s.c.p.a., in cui è coinvolto un socio privato, rispetto alla disciplina sovranazionale e nazionale e conseguentemente ad invitare gli enti coinvolti ad adottare eventuali iniziative. Non solo residua una ampia discrezionalità in capo ai Comuni coinvolti relativamente ai provvedimenti da adottare, ma il loro intervento viene prefigurato come meramente eventuale. Il provvedimento si conclude, pertanto, con una mera esortazione ad adottare iniziative dirette a superare le criticità riscontrate, che non comporta alcun obbligo in capo ai suoi destinatari (a differenza di quanto avvenuto nel precedente esaminato da questo Consiglio nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 11200 del 2022, in cui si legge che il provvedimento di vigilanza si conclude, in maniera netta, con l’invito a comunicare le misure che si intendono adottare, imponendo, quindi, ai vigilati un intervento, non prospettato come meramente eventuale). Né rileva la circostanza che l’A.N.A.C. successivamente, proprio in base ed in seguito a tale provvedimento, abbia formulato nuove contestazioni al Comune di Acerra, adottando un ulteriore provvedimento, pure oggetto di impugnazione: si tratta di iniziative poste in essere sempre nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza, in cui, una volta individuate le criticità, l’Autorità indipendente procede nella segnalazione al fine di promuovere una soluzione non etero-imposta, ma adottata da parte degli stessi soggetti vigilati.
Il motivo in esame va, pertanto, rigettato, in quanto, alla luce di tali premesse, risulta corretta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in assenza di una lesione attuale e concreta e conseguentemente di un interesse ad agire da parte dei ricorrenti.
8. Pure deve rigettarsi il primo motivo di appello di Acquedotti, che la lamentato la mancata declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Proprio la proposizione dell’appello del Comune di Acerra esclude la cessazione della materia del contendere, che costituisce una decisione di merito e presuppone che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente (nel caso di specie, di tutti i ricorrenti) risulti pienamente soddisfatta, cioè che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Cons. Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4570).
9. Il rigetto di tali motivi comporta il rigetto del secondo motivo dell’appello di Acquedotti e l’inammissibilità di tutte le altre censure, in quanto, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi, statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda (tra le tante, Cass., 12 dicembre 2024, n. 32092 e Cass., 18 aprile 2025, n. 10240; v. anche Cass, 16 giugno 2020, n. 11675, secondo cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione; in questo senso anche Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7121, secondo cui sono carenti di interesse le critiche rivolte alla sentenza gravata nella parte in cui ha trattato nel merito il primo motivo del ricorso introduttivo, già dichiarato inammissibile). Per le stesse ragioni è inammissibile l’appello incidentale di A.n.a.c., a prescindere da ogni valutazione circa la sua tempestività.
10. In conclusione, tutti i gravami proposti devono essere rigettati.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la peculiarità e complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti dal Comune di Acerra e da Acquedotti s.c.p.a., nonché sull’appello incidentale di A.N.A.C., li rigetta.
Spese del presente grado di giudizio integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL RO, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
CE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE PI | AL RO |
IL SEGRETARIO