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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12233 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 01 dicembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies nel procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.4123/2024 R.G. ed avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana TRA
nato il 20/01/1978 a SA OL (SP) IL;
Parte_1
nata il 25/09/1979 a SA OL IL entrambi Persona_1 in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nato il 22/05/2014 a SA OL (SP) IL e Persona_2 [...] nato il 20/01/2016 a SA OL (SP) IL nochè Persona_3 [...]
nato il 28/08/2017 a SA OL (SP) IL. Tutti Persona_4 rappresentati e difesi dall'Avv.to Morra Domenico giusta procura allegata agli atti su foglio separato.
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum. NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 parte ricorrente come generalizzata in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. A. In particolare i ricorrenti espongono che : “…sono discendenti diretti del sig.
[...]
(noto anche come , , Persona_5 Persona_6 Parte_2
), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il 1 3 / 0 1 / 1 8 7 7 ad Acerra Persona_6
(NA) Italia, e della sig.ra nata il 2 8 / 0 2 / 1 8 9 0 a Meolo (VE) Italia, anch'ella, pertanto, Persona_7 cittadina italiana come si evince dall'allegato certificato di battesimo… contraeva Persona_8 matrimonio il 0 9 / 1 2 / 1 9 7 2 a Monte Alto (SP) IL con , e Controparte_2 dalla loro unione nasceva il sig. , odierno ricorrente. Parte_1
Il sig. , odierno ricorrente, contraeva matrimonio il 0 6 / 0 2 / 2 0 1 0 a Parte_1 SA OL (SP) IL con la sig.ra ”. Persona_1
Quanto narrato si evince dall'albero genealogico allegato al ricorso: è evidente che discendono dalla famiglia e sono diretti discendenti del sig. Pt_1 [...]
, cittadino italiano, poi emigrato in IL, dove ha vissuto sino alla morte, Per_5 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire
“l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente;
dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati In punto di diritto consegue quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA di cittadino italiano per nascita (status Pt_3 sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite:
ha precisato che l'antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM non ha espresso parere. Il non si è costituito e viene dichiarato contumace CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata limitatamente alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza dei ricorrenti per Parte_1 sé e per i suoi figli minori e Persona_2 Persona_3 Persona_4
A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre
[...] italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai discendenti. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano
o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzione e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitas incombe sul
[...]
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_1 certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Parte ricorrente ha puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. Difatti: “…adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il a SA OL (SP) IL, formale richiesta di riconoscimento Parte_4 della cittadinanza italiana. Tuttavia, come si evince dallo screenshot della pagina web del portale del
, che si allega sin d'ora agli atti di causa, non è possibile al momento presentare detta istanza Parte_4 per una interruzione del servizio di ricezione delle richieste di inserimento nella lista d'attesa”.
Ma vi è di più atteso che : “Da una ispezione apprfondita si evince in linea generale che tutti i richiedenti a far data dal 2018 sono circa 18.125, per il 2019 sono 20.574; per il 2020 sono 13.859; per i primi 10 mesi del 2021 sono 28.740. Per gli altri richiedenti il . In sostanza le innumerevoli domande presentate Parte_5 hanno causato un blocco della piattaforma Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso , hanno inviato al in SA OL i moduli di Parte_4 Parte_6 richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail. Ad ogni buon conto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020). L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sotto altro aspetto e quindi con espresso riferimento alla domanda iure matrimonii della moglie dell'attuale ricorrente, detta domanda non risulta ammissibile, in quanto secondo l'art 5 della legge n. 91 del 5/02/1992 “…il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in
Italia. La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del
Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della
Repubblica. La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio”.
Da quanto suesposto si evince che una volta che l'ufficiale dello stato civile competente, avrà proceduto alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate (tra cui il marito della signora), solo allora la stessa potrà richiedere la cittadinanza italiana attraverso la procedura stabilita al richiamato art. 5 della Legge 91/92. Ciò premesso questo giudicante provvede come di seguito.
Accoglie parzialmente la domanda: in relazione alla domanda iure matrimonii della signora moglie dell'attuale ricorrente detta Persona_1
domanda non risulta ammissibile per quanto statuito dall'art. 5 della legge n. 91 del
5/02/1992.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di acquisto della cittadinanza ex art.5,
Legge 91/92, proposta da nata il 25/09/1979 a SA Persona_1
OL (SP) IL, ( domanda iure matrimonii coniugata sin dal 06/02/2010 con il sig. , per quanto esposto nella parte motiva della Parte_1 sentenza;
b) accoglie la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis limitatamente ai ricorrenti nato il 20/01/1978 a SA Parte_1
OL (SP) IL ed i suoi figli minori nato il 22/05/2014 a Persona_2
SA OL (SP) IL;
nato il 20/01/2016 a SA OL (SP) Persona_3
IL; e nato il 28/08/2017 a SA OL (SP) IL;
Persona_4
c) per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
d) dichiara i soli ricorrenti suindicati ad esclusione della coniuge, cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti di cittadino Persona_5 italiano per essere nato in [...], nel comune di Acerra come comprovato dall'Estratto per Riassunto dai Registro degli atti di Nascita rilasciato ed esibito;
e) ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello
Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 23 dicembre 2025
Il Got Dott.ssa Antonietta De Simone
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 01 dicembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies nel procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.4123/2024 R.G. ed avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana TRA
nato il 20/01/1978 a SA OL (SP) IL;
Parte_1
nata il 25/09/1979 a SA OL IL entrambi Persona_1 in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nato il 22/05/2014 a SA OL (SP) IL e Persona_2 [...] nato il 20/01/2016 a SA OL (SP) IL nochè Persona_3 [...]
nato il 28/08/2017 a SA OL (SP) IL. Tutti Persona_4 rappresentati e difesi dall'Avv.to Morra Domenico giusta procura allegata agli atti su foglio separato.
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum. NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 parte ricorrente come generalizzata in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. A. In particolare i ricorrenti espongono che : “…sono discendenti diretti del sig.
[...]
(noto anche come , , Persona_5 Persona_6 Parte_2
), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il 1 3 / 0 1 / 1 8 7 7 ad Acerra Persona_6
(NA) Italia, e della sig.ra nata il 2 8 / 0 2 / 1 8 9 0 a Meolo (VE) Italia, anch'ella, pertanto, Persona_7 cittadina italiana come si evince dall'allegato certificato di battesimo… contraeva Persona_8 matrimonio il 0 9 / 1 2 / 1 9 7 2 a Monte Alto (SP) IL con , e Controparte_2 dalla loro unione nasceva il sig. , odierno ricorrente. Parte_1
Il sig. , odierno ricorrente, contraeva matrimonio il 0 6 / 0 2 / 2 0 1 0 a Parte_1 SA OL (SP) IL con la sig.ra ”. Persona_1
Quanto narrato si evince dall'albero genealogico allegato al ricorso: è evidente che discendono dalla famiglia e sono diretti discendenti del sig. Pt_1 [...]
, cittadino italiano, poi emigrato in IL, dove ha vissuto sino alla morte, Per_5 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire
“l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente;
dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati In punto di diritto consegue quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA di cittadino italiano per nascita (status Pt_3 sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite:
ha precisato che l'antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM non ha espresso parere. Il non si è costituito e viene dichiarato contumace CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata limitatamente alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza dei ricorrenti per Parte_1 sé e per i suoi figli minori e Persona_2 Persona_3 Persona_4
A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre
[...] italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai discendenti. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano
o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzione e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitas incombe sul
[...]
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_1 certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Parte ricorrente ha puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. Difatti: “…adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il a SA OL (SP) IL, formale richiesta di riconoscimento Parte_4 della cittadinanza italiana. Tuttavia, come si evince dallo screenshot della pagina web del portale del
, che si allega sin d'ora agli atti di causa, non è possibile al momento presentare detta istanza Parte_4 per una interruzione del servizio di ricezione delle richieste di inserimento nella lista d'attesa”.
Ma vi è di più atteso che : “Da una ispezione apprfondita si evince in linea generale che tutti i richiedenti a far data dal 2018 sono circa 18.125, per il 2019 sono 20.574; per il 2020 sono 13.859; per i primi 10 mesi del 2021 sono 28.740. Per gli altri richiedenti il . In sostanza le innumerevoli domande presentate Parte_5 hanno causato un blocco della piattaforma Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso , hanno inviato al in SA OL i moduli di Parte_4 Parte_6 richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail. Ad ogni buon conto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020). L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sotto altro aspetto e quindi con espresso riferimento alla domanda iure matrimonii della moglie dell'attuale ricorrente, detta domanda non risulta ammissibile, in quanto secondo l'art 5 della legge n. 91 del 5/02/1992 “…il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in
Italia. La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del
Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della
Repubblica. La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio”.
Da quanto suesposto si evince che una volta che l'ufficiale dello stato civile competente, avrà proceduto alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate (tra cui il marito della signora), solo allora la stessa potrà richiedere la cittadinanza italiana attraverso la procedura stabilita al richiamato art. 5 della Legge 91/92. Ciò premesso questo giudicante provvede come di seguito.
Accoglie parzialmente la domanda: in relazione alla domanda iure matrimonii della signora moglie dell'attuale ricorrente detta Persona_1
domanda non risulta ammissibile per quanto statuito dall'art. 5 della legge n. 91 del
5/02/1992.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di acquisto della cittadinanza ex art.5,
Legge 91/92, proposta da nata il 25/09/1979 a SA Persona_1
OL (SP) IL, ( domanda iure matrimonii coniugata sin dal 06/02/2010 con il sig. , per quanto esposto nella parte motiva della Parte_1 sentenza;
b) accoglie la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis limitatamente ai ricorrenti nato il 20/01/1978 a SA Parte_1
OL (SP) IL ed i suoi figli minori nato il 22/05/2014 a Persona_2
SA OL (SP) IL;
nato il 20/01/2016 a SA OL (SP) Persona_3
IL; e nato il 28/08/2017 a SA OL (SP) IL;
Persona_4
c) per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
d) dichiara i soli ricorrenti suindicati ad esclusione della coniuge, cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti di cittadino Persona_5 italiano per essere nato in [...], nel comune di Acerra come comprovato dall'Estratto per Riassunto dai Registro degli atti di Nascita rilasciato ed esibito;
e) ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello
Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 23 dicembre 2025
Il Got Dott.ssa Antonietta De Simone