Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1041
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Decadenza dell'azione e omessa indicazione di interessi

    Le eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione dell'imposizione tributaria non possono essere fatte valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento, ma avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione tempestiva avverso le cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle eccezioni inammissibili.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito erariale

    Le eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione dell'imposizione tributaria non possono essere fatte valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento, ma avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione tempestiva avverso le cartelle di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1041
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1041
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo