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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6005/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083631992000 DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972013022669848940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140194370911000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170061461724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170238717704000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 15708/24 depositata il 19.12.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720219037235647000 con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'avviso di intimazione n. 09720239083631992 relativo alle cartelle esattoriali n. 0972013022669848940 Tasse Automobilistiche 2010, n. 0972014019437091100
Tasse Automobilistiche 2011, n. 0972017006146172400 Tasse Automobilistiche 2014, n.
0972017023871770400 Tasse Automobilistiche 2015.
L'appellante eccepisce: 1) decadenza dell'azione e omessa indicazione di interessi;
2) rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale;
3) prescrizione del credito erariale. Chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Si è costituito l'Ufficio, che eccepisce la genericità dell'impugnazione e comunque l'infondatezza nel merito. Chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 26.01.2026 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene che nel merito l'appello non meriti accoglimento.
Premesso che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento, le eccezioni mosse in relazione alla prescrizione dell'imposizione tributaria risultano inammissibili in quanto tali eccezioni, ai sensi dell'art. 19 e 21 D. Lgs.
n. 546/92, non possono essere fatte valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento, ma avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione tempestiva avverso le cartelle di pagamento (Cass.
14072/2011), che risultano tutte correttamente notificate.
Come evidenziato nella sentenza di primo grado “… il credito ad esse sotteso si è cristallizzato e ogni eccezione in ordine alla decadenza e alla prescrizione della pretesa impositiva risulta essere tardiva per non essere stata proposta entro i termini di legge…”.
In ogni caso, nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento agli atti in questione.
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema corte con l'ordinanza n. 970/2025, secondo cui l'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il cd. “decreto Cura Italia”, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, che prevede la sospensione di 85 giorni (dal
8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, etc., a carico degli enti impositori debba essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non solo con riferimento a quelle attività che avrebbero dovuto essere compiute entro l'arco temporale previsto dalla norma (2020) , ma anche con riguardo a tutte le altre attività, con la conseguenza che la decorrenza dei termini si “sposta in avanti” per la stessa durata della sospensione.
Conseguentemente, l'appello nel merito non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro cinquecento/00 per il secondo grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 500.00 da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6005/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083631992000 DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972013022669848940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140194370911000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170061461724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170238717704000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 15708/24 depositata il 19.12.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720219037235647000 con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'avviso di intimazione n. 09720239083631992 relativo alle cartelle esattoriali n. 0972013022669848940 Tasse Automobilistiche 2010, n. 0972014019437091100
Tasse Automobilistiche 2011, n. 0972017006146172400 Tasse Automobilistiche 2014, n.
0972017023871770400 Tasse Automobilistiche 2015.
L'appellante eccepisce: 1) decadenza dell'azione e omessa indicazione di interessi;
2) rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale;
3) prescrizione del credito erariale. Chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Si è costituito l'Ufficio, che eccepisce la genericità dell'impugnazione e comunque l'infondatezza nel merito. Chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 26.01.2026 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene che nel merito l'appello non meriti accoglimento.
Premesso che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento, le eccezioni mosse in relazione alla prescrizione dell'imposizione tributaria risultano inammissibili in quanto tali eccezioni, ai sensi dell'art. 19 e 21 D. Lgs.
n. 546/92, non possono essere fatte valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento, ma avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione tempestiva avverso le cartelle di pagamento (Cass.
14072/2011), che risultano tutte correttamente notificate.
Come evidenziato nella sentenza di primo grado “… il credito ad esse sotteso si è cristallizzato e ogni eccezione in ordine alla decadenza e alla prescrizione della pretesa impositiva risulta essere tardiva per non essere stata proposta entro i termini di legge…”.
In ogni caso, nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento agli atti in questione.
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema corte con l'ordinanza n. 970/2025, secondo cui l'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il cd. “decreto Cura Italia”, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, che prevede la sospensione di 85 giorni (dal
8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, etc., a carico degli enti impositori debba essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non solo con riferimento a quelle attività che avrebbero dovuto essere compiute entro l'arco temporale previsto dalla norma (2020) , ma anche con riguardo a tutte le altre attività, con la conseguenza che la decorrenza dei termini si “sposta in avanti” per la stessa durata della sospensione.
Conseguentemente, l'appello nel merito non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro cinquecento/00 per il secondo grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 500.00 da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario