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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 15/01/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16264/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Paolo Xxiii N.16 80053 Castellammare Di Stabia
NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250010175380061526707 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi il preavviso di fermo
Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, NE OL, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso il preavviso di fermo emesso in relazione all'omesso pagamento della TARI per gli anni dal 2018 al 2022; eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del tributo.
Nessuno si costituiva nè per il Comune di Castellammare di Stabia nè per la società "Municipia".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, l'omessa costituzione dell'ente e della società concessionaria induce a ritenere fondata la prospettazione del ricorrente circa l'omessa rituale notifica degli atti presupposti del preavviso di fermo, con conseguente illegittimità di tale atto.
Alla soccombenza, segue la condanna dell'ente e della società concessionaria, in solido, al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comene di Castellammare di Stabia e la societa Municipia Spa, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16264/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Paolo Xxiii N.16 80053 Castellammare Di Stabia
NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250010175380061526707 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi il preavviso di fermo
Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, NE OL, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso il preavviso di fermo emesso in relazione all'omesso pagamento della TARI per gli anni dal 2018 al 2022; eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del tributo.
Nessuno si costituiva nè per il Comune di Castellammare di Stabia nè per la società "Municipia".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, l'omessa costituzione dell'ente e della società concessionaria induce a ritenere fondata la prospettazione del ricorrente circa l'omessa rituale notifica degli atti presupposti del preavviso di fermo, con conseguente illegittimità di tale atto.
Alla soccombenza, segue la condanna dell'ente e della società concessionaria, in solido, al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comene di Castellammare di Stabia e la societa Municipia Spa, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti