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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4139/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006484926000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006484926000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180006093550000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180006093550000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alla memoria e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico, notificatale in data 30.07.2025 avente ad oggetto IRPEF anno 2006: a sostegno del ricorso eccepiva la mancata preventiva notifica della cartella prodromica con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato e, su tale presupposto, ulteriormente eccepiva la decadenza dal diritto da parte della A.F. e ad ogni modo la prescrizione del credito.
Si costituivano, depositando controdeduzioni, la A.D.E.R. e la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Va premesso che in materia tributaria la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di atti, legalmente predeterminata: diretti corollari di tale principio sono, per un verso, che l'omessa notifica di un determinato atto della serie costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012)
e, per altro verso, che la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cd. cristallizzazione della pretesa impositiva, con impossibilità per il contribuente di contestare ulteriormente il merito della pretesa e (residua) possibilità di far valere, successivamente, solo fatti estintivi/ modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo.
Operata tale premessa, si osserva che le allegazioni di cui all'atto introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica della cartella prodromica alla intimazione, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente ADER, che attesta la notifica della cartella esattoriale in data 13-14.06.2019 mediante la speciale procedura di cui all'art. 60 comma 1 lettera e) DPR 600/73 (rito degli irreperibili): incidentalmente rilevandosi che nella specie la consegna dell'atto veniva tentata esattamente nel luogo indicato anche in ricorso quale domicilio fiscale del contribuente, deve osservarsi che la attestazione dell'agente notificatore, relativa al mancato reperimento del destinatario presso l'indirizzo indicato, è destinata a fare piena prova del fatto sino ad eventuale querela di falso, di tal che, risultando compiute le successive formalità prescritte dalla legge, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata.
Dalla riconosciuta regolare notifica della cartella e dalla sua mancata impugnativa nei termini di legge consegue la definitività dell'accertamento tributario, con possibilità per il contribuente di far valere (oltre che vizi propri dell'atto impugnato) solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti: sotto tale specifico profilo infondata è la eccezione di prescrizione cd. sopravvenuta, non essendo decorso, successivamente alla notifica della cartella, il termine di legge decennale applicabile ai tributi erariali (ad ogni modo, nella specie, interrotto anche a seguito della notifica alla contribuente di atto di pignoramento in data 24.2.2020).
Gli esiti degli accertamenti compiuti fondano, in coerenza con le premesse svolte, la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con le spese di lite che si compensano.
P.Q.M.
rigetta la domanda e compensa le spese di lite
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4139/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006484926000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006484926000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180006093550000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180006093550000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alla memoria e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico, notificatale in data 30.07.2025 avente ad oggetto IRPEF anno 2006: a sostegno del ricorso eccepiva la mancata preventiva notifica della cartella prodromica con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato e, su tale presupposto, ulteriormente eccepiva la decadenza dal diritto da parte della A.F. e ad ogni modo la prescrizione del credito.
Si costituivano, depositando controdeduzioni, la A.D.E.R. e la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Va premesso che in materia tributaria la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di atti, legalmente predeterminata: diretti corollari di tale principio sono, per un verso, che l'omessa notifica di un determinato atto della serie costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012)
e, per altro verso, che la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cd. cristallizzazione della pretesa impositiva, con impossibilità per il contribuente di contestare ulteriormente il merito della pretesa e (residua) possibilità di far valere, successivamente, solo fatti estintivi/ modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo.
Operata tale premessa, si osserva che le allegazioni di cui all'atto introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica della cartella prodromica alla intimazione, risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla resistente ADER, che attesta la notifica della cartella esattoriale in data 13-14.06.2019 mediante la speciale procedura di cui all'art. 60 comma 1 lettera e) DPR 600/73 (rito degli irreperibili): incidentalmente rilevandosi che nella specie la consegna dell'atto veniva tentata esattamente nel luogo indicato anche in ricorso quale domicilio fiscale del contribuente, deve osservarsi che la attestazione dell'agente notificatore, relativa al mancato reperimento del destinatario presso l'indirizzo indicato, è destinata a fare piena prova del fatto sino ad eventuale querela di falso, di tal che, risultando compiute le successive formalità prescritte dalla legge, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata.
Dalla riconosciuta regolare notifica della cartella e dalla sua mancata impugnativa nei termini di legge consegue la definitività dell'accertamento tributario, con possibilità per il contribuente di far valere (oltre che vizi propri dell'atto impugnato) solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti: sotto tale specifico profilo infondata è la eccezione di prescrizione cd. sopravvenuta, non essendo decorso, successivamente alla notifica della cartella, il termine di legge decennale applicabile ai tributi erariali (ad ogni modo, nella specie, interrotto anche a seguito della notifica alla contribuente di atto di pignoramento in data 24.2.2020).
Gli esiti degli accertamenti compiuti fondano, in coerenza con le premesse svolte, la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con le spese di lite che si compensano.
P.Q.M.
rigetta la domanda e compensa le spese di lite