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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 novembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 568 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
C.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliato in Grosseto,
via Telamonio n. 31/A presso lo studio dell'Avv. l'Avv. Giacomo Ceccariglia che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
( , in persona del suo Presidente protempore, con sede in Roma, CP_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
Napoletano, e dall'Avv. Ilario Maio per procura generale alle liti del 22\3\24 Rep.
37875\7313 a rogito del Notaio Dr. di Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Grosseto, via Trento 44, presso la sede provinciale dell'Istituto.
OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
in via preliminare: nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 351 2023 00009295 23 000, onde evitare un
ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
Nel merito accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di
addebito n. 351 2023 00009295 23 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per
intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così
come richieste con l'avviso di addebito n. 351 2023 00009295 23 000 per tutti i motivi esposti nel
presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
condannare la
controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio,
maggiorate di interessi legali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di
giudizio, oltre spese forfettarie, AS ed IV come per legge”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in
quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed
oltre oneri legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2024 innanzi al Tribunale di Roma
[...]
ha proposto opposizione l'avviso di addebito ha proposto opposizione Pt_1
avverso l'avviso di addebito n. 351 2023 00009295 23 000 del 24 novembre 2023,
notificato dall' in data 5 gennaio 2024 per il recupero dei contributi dovuti CP_1
alla Gestione Commercianti (matr. 2167049510) nel periodo giugno 2021-
settembre 2022 per complessivi € 6.039,51. Eccepiva l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione a mezzo ruolo e la mancata prova dell'esistenza del credito.
2. Si costituiva l' che insisteva sulla correttezza del proprio operato e CP_1
concludeva per il rigetto del ricorso. L' precisava di aver iscritto il CP_2
ricorrente nella gestione commercianti in ragione delle cariche societarie dallo stesso rivestite in diverse società di capitali e precisamente:
[...]
con la carica di socio unico, Controparte_3
amministratore unico e rappresentante dell'impresa;
[...]
con la carica di Controparte_4
socio unico, amministratore unico e rappresentante dell'impresa e con la carica di socio all'80%, amministratore unico e Controparte_5
rappresentante dell'impresa.
3. La causa, riassunta presso questo Tribunale, territorialmente competente, e documentalmente istruita, è stata decisa all'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - mediante la presente sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. Infondata è l'eccezione di decadenza.
Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 26 febbraio 1999, n. 46: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31
dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo”.
L'art. 36, comma 6°, d.lgs. n. 46 del 1999, come sostituito dall'art. 78 della L. n.
388/2000, nonché dall'art. 38 della L. n. 289/2002 e, per ultimo, dall'art. 4 della L. n. 350/2003, così prevede: “Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004”.
Come chiarito a più riprese dalla S.C., il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per la iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dall'art.25
d.lgs. n. 46/99, comporta soltanto l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere in giudizio l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. La
decadenza, dunque, non ha effetti sostanziali, ma solo processuali e non comporta l'estinzione del credito contributivo, il cui ammontare e la cui debenza nel merito, nel presente caso, non sono contestate (cfr. ad es. ordinanza n.5792
depositata il 23 marzo 2015).
5. Prima di addentrarsi nel merito, vale la pena richiamare la normativa di riferimento in tema di obblighi di iscrizione alla gestione in esame.
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n, 45 del 1986 che “Le disposizioni
sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge
27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice
le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse
relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli
eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I
soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato
articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione
al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o
licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”.
L'art. 29, comma 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160 è stato poi sostituito dalla L. 23
dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così dispone: "L'obbligo di iscrizione
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano
in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua
gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in
possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o - siano
iscritti in albi, registri e ruoli".
5.1. Come già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di ASzione (n. 3240 del 12/02/2010) “detta assicurazione è posta a
protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del
lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il
fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di
attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno
personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno
dell'impresa”.
Ai sensi poi dell'art. 2, co. 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335, “a decorrere dal 1
gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso
l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non deriva dal mero possesso della qualifica di socio di una società, richiedendosi il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) della l. n. 1397/1960 e dunque la prova dell'espletamento,
in via prevalente e abituale, della specifica attività di impresa. In altri termini occorre la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Nel rispetto dei criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. In particolare, in tema di opposizione a cartella di pagamento (come pure in tema di opposizioni a decreto ingiuntivo) è
onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata. È onere quindi dell' fornire la prova della sussistenza CP_1
dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti.
5.2. Nel caso di specie si ritiene che tale obbligo sia stato pienamente assolto.
L' ha infatti comprovato documentalmente che: CP_1
- il è amministratore unico delle società Pt_1 CP_6 [...]
e CP_7 Controparte_5
- socio unico delle prime due e socio di maggioranza dell'ultima società, oltre che legale rappresentante (cfr. doc.
2-4 res.);
- che non risulta personale dipendente nelle prime due società, né risultano preposti alla gestione, organizzazione e direzione dell'attività d'impresa; - che la socia di minoranza della Controparte_5 Persona_2
non è iscritta alla Gestione Commercianti, risultando pubblico dipendente
(cfr. doc.6);
- che non risulta che il ricorrente svolga alcun'altra attività lavorativa, mentre
è irrilevante, in quanto attinente a un periodo successivo a quello di cui all'avviso di addebito impugnato la circostanza, oltre che priva di sostegno probatorio alcuno, la circostanza secondo cui il sarebbe stato Pt_1
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una ditta di edilizia a decorrere da settembre 2022.
In ragione di quanto sopra dovendosi escludere la presenza di personale che, in luogo del potesse aver svolto attività d'impresa con carattere di Pt_1
abitualità e prevalenza in seno alle predette società, deve necessariamente concludersi nel senso che le attività di gestione, organizzazione e direzione all'interno di e CP_6 Controparte_7 Controparte_5
veniva svolte necessariamente e unicamente dallo stesso ricorrente.
6. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77
del 2.4.2014, seguono la regola della soccombenza. Con la precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in CP_1
quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla avvocati (cfr., ad es., ASzione civile, Controparte_8
sez. IV, lavoro, 02 Marzo 2023, n. 6346).
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 351 2023 00009295 23 000, proposta da , così Parte_1
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' come CP_1
rappresentato, delle spese di lite, che liquida in euro 4.000 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie come per legge.
Grosseto, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso