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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario MI DE, ha pronunziato la seguente SENTENZA Resa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc. nella controversia iscritta al numero 823 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto LOCAZIONE DI IMMOBILI TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2013 per Notaio di Larino, dall'Avvocato Mauro Natale elettivamente domiciliato presso il Persona_1 domicilio digitale;
Email_1
ATTORE E
, nato a [...] [...], domiciliato in Castellino del Biferno alla via Controparte_1 Parte_1 Nuovo Abitato;
CONVENUTO-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L' ha intimato al sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
sfratto per morosità relativo all'immobile sito in Castellino del Biferno alla via Nuovo Abitato,
[...]
riportato in Catasto al foglio 34, p.lla 37, concesso e detenuto in locazione ad uso di abitazione come da contratto di locazione stipulato il 22.4.2021 e registrato il successivo il 5.5.2021. Parte attrice ha dedotto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di diversi canoni di locazione che al mese di novembre 2024 ammontavano a complessive euro 3.668,35.
L'intimato non si costituiva ma compariva personalmente all'udienza del 30.5.2025 dichiarando che era in procinto di lasciare l'immobile, deducendo tuttavia che l'immobile continuava a presentare vizi che lo rendevano inidoneo ad essere abitato.
Questo Giudice alla stessa udienza del 30.5.2025, emetteva la seguente ordinanza ex art. 665 c.p.c. “ pagina 1 di 5 Il Giudice Onorario dott. MI DE, letto l'art. 665 cpc;
esaminati l'atto di citazione per
intimazione introduttivo del presente procedimento e la documentazione prodotta;
considerata la
dichiarazione del procuratore del locatore di persistenza della morosità;
ritenuto che
parte intimata è
comparsa personalmente e si è opposta alla convalida;
vista l'ordinanza n. 205/2021 della Corte
Costituzionale sull'ammissibilità della difesa personale dell'intimato;
ritenuto che
l'opposizione non è
fondata su alcuna prova scritta;
atteso che sussistono i presupposti di legge ai sensi dell'art. 665 cpc;
ritenuto che debba procedersi all'esperimento della mediazione obbligatoria: ORDINA il rilascio
dell'immobile locato nella completa ed esclusiva disponibilità del locatore, con riserva delle eccezioni
del convenuto, fissando per l'esecuzione il termine di mesi DUE da oggi;
dispone, ex art. 667 cpc, il
mutamento del rito ai sensi dell'art.426 cpc e fissa l'udienza ex art. 420 cpc per il giorno 3 ottobre
2025 ore 9,30 assegnando alle parti termine perentorio fino al 15 settembre 2025 per provvedere
all'eventuale integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
cancelleria; assegna termine di giorni 30 decorrenti da oggi per l'introduzione della procedura di
media-conciliazione obbligatoria”.
Esperito con esito negativo la mediazione obbligatoria (cfr. atto depositato il 5.9.2025), nessun elemento di novità e poi emerso nel presente procedimento di merito instauratosi ai sensi dell'art. 667
c.p.c. in seguito all'opposizione del sig. il quale non si è ritualmente costituito in CP_1
giudizio, nè ha proposto eccezioni né indicato mezzi di prova.
Dichiarata la contumacia di parte intimata, l' nel proprio atto Parte_1
introduttivo ha espressamente chiesto nelle conclusioni che sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e la sua condanna al pagamento dei canoni di locazione.
La domanda è senz'altro fondata e deve essere accolta.
Iniziando dai principi generali in tema di onere della prova: “ il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto pagina 2 di 5 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento" (cfr. ex multis Cass. Sez. U, n. 577/2008).
E' altrettanto noto che, a norma dell'art. 1455 c.c., l'inadempimento che comporta la risoluzione del contratto deve essere di non scarsa importanza, che deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quali sono,
ovviamente, quelle di pagamento dei canoni di affitto o di locazione, (cfr. Cass. n. 15553/2002).
Ciò detto, considerata l'intera vicenda come rappresentata dalle parti, ritiene il Tribunale che il mancato pagamento del canone di affitto da parte del sig. integra senza dubbio CP_1
un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.. che giustifica la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
E' fatto pacifico, perchè non contestato e comunque risulta documentalmente provato (cfr estratto conto dell' , che il sig. ha omesso di pagare il canone di affitto precedentemente al Pt_2 CP_1
mese di novembre 2024 e che la morosità alla data del mese di settembre 2025, ammonta ad euro
5.699,00.
A fronte di tale precisa allegazione era onere dell'affittuario, per le ragioni di diritto sopra esposte,
fornire la prova documentale dell'avvenuto regolare pagamento dei plurimi debiti allegati dalla controparte. La gravità dell'inadempimento è desumibile dal fatto che parte convenuta ha continuato a godere dell'immobile ma nello stesso tempo ha omesso il pagamento dei canoni di locazione per un arco temporale notevolmente lungo da alterare apprezzabilmente l'equilibrio delle reciproche prestazioni.
In tema di locazioni di immobili, la sospensione o la riduzione unilaterale della corresponsione del canone viene considerata dalla giurisprudenza come un inadempimento di per sè stesso idoneo a produrre gli effetti risolutori del contratto. La mancata corresponsione, anche parziale, così come pure pagina 3 di 5 il ritardo nella corresponsione stessa, danno luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione al dovere di eseguire in modo esatto e puntuale le obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto (Cass. 13.07.2005 n. 13739). Così la giurisprudenza: "in tema di risoluzione per
inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c , della non scarsa importanza
dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo
alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del
pagamento del canone " (Cass. 1/10/2004 n. 19652). Peraltro, nel contratto stipulato tra le parti in data
22.4.2021 si precisa all'art. 9) “ Risoluzione automatica del contratto, che: “il conduttore prende atto,
concorda ed accetta che costituisce inadempimento grave di risoluzione automatica del contratto…g)
avere una morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione….l'inadempimento da
parte del conduttore rispetto anche ad uno solo dei patti convenuti comporterà, ipso iure, la
risoluzione automatica del presente contratto concordando, le parti, nel qualificarlo inadempimento
grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.”.
Dunque le parti, nella loro autonomia contrattuale, hanno pure pattuito una clausola risolutiva espressa,
specifica e non di mero stile, derogatoria rispetto al principio generale fissato dall'art.1455 c.c. e tale da impedire al giudice ogni indagine circa l'importanza e la gravità dell'inadempimento (cfr. Cass. civ.
sent. n. 10815 del 17.10.1995, Cass. civ. sent. n. 470 del 23.1.1982).
Alla luce del richiamato disposto dell'art. 9 del contratto stipulato dalle parti nonché dell'oggettiva ed assoluta gravità del mancato e totale pagamento del canone locatizio per numerose mensilità, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto. Accertato che l'inadempimento del conduttore sia conclamato ed ingiustificato, consegue la convalida definitiva dello sfratto, la risoluzione del contratto per inadempimento del e la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo Controparte_1
che, alla data della presente pronuncia, ammonta ad euro 6.312,00, oltre interessi legali con decorrenza dalle singole mensilità e fino al saldo. Non sussistendo ragioni per compensarle, le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate d'ufficio come da dispositivo. pagina 4 di 5
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
MI DE, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, cpc sulla domanda proposta dall' , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., nei confronti del sig. , così provvede: Controparte_1
- convalida definitivamente, in favore dell' Parte_1
lo sfratto intimato a relativamente all' immobile sito in
[...] Controparte_1
Castellino del Biferno alla via Nuovo Abitato, riportato in Catasto al foglio 34, p.lla 37 con relativa pertinenza;
- dichiara la risoluzione, per inadempimento di , del contratto di locazione Controparte_1
stipulato in data 22.4.2021 e registrato il successivo il 5.5.2021 con l'Istituto ricorrente;
- condanna al pagamento, in favore dell Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di euro 6.312,00, oltre interessi legali con
[...]
decorrenza dalle singole scadenze mensili e fino al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite Controparte_1
anche del procedimento di convalida, spese che determina in complessivi euro 3.600,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché
euro 76,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Campobasso il 28 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
MI DE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario MI DE, ha pronunziato la seguente SENTENZA Resa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc. nella controversia iscritta al numero 823 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto LOCAZIONE DI IMMOBILI TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2013 per Notaio di Larino, dall'Avvocato Mauro Natale elettivamente domiciliato presso il Persona_1 domicilio digitale;
Email_1
ATTORE E
, nato a [...] [...], domiciliato in Castellino del Biferno alla via Controparte_1 Parte_1 Nuovo Abitato;
CONVENUTO-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L' ha intimato al sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
sfratto per morosità relativo all'immobile sito in Castellino del Biferno alla via Nuovo Abitato,
[...]
riportato in Catasto al foglio 34, p.lla 37, concesso e detenuto in locazione ad uso di abitazione come da contratto di locazione stipulato il 22.4.2021 e registrato il successivo il 5.5.2021. Parte attrice ha dedotto che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di diversi canoni di locazione che al mese di novembre 2024 ammontavano a complessive euro 3.668,35.
L'intimato non si costituiva ma compariva personalmente all'udienza del 30.5.2025 dichiarando che era in procinto di lasciare l'immobile, deducendo tuttavia che l'immobile continuava a presentare vizi che lo rendevano inidoneo ad essere abitato.
Questo Giudice alla stessa udienza del 30.5.2025, emetteva la seguente ordinanza ex art. 665 c.p.c. “ pagina 1 di 5 Il Giudice Onorario dott. MI DE, letto l'art. 665 cpc;
esaminati l'atto di citazione per
intimazione introduttivo del presente procedimento e la documentazione prodotta;
considerata la
dichiarazione del procuratore del locatore di persistenza della morosità;
ritenuto che
parte intimata è
comparsa personalmente e si è opposta alla convalida;
vista l'ordinanza n. 205/2021 della Corte
Costituzionale sull'ammissibilità della difesa personale dell'intimato;
ritenuto che
l'opposizione non è
fondata su alcuna prova scritta;
atteso che sussistono i presupposti di legge ai sensi dell'art. 665 cpc;
ritenuto che debba procedersi all'esperimento della mediazione obbligatoria: ORDINA il rilascio
dell'immobile locato nella completa ed esclusiva disponibilità del locatore, con riserva delle eccezioni
del convenuto, fissando per l'esecuzione il termine di mesi DUE da oggi;
dispone, ex art. 667 cpc, il
mutamento del rito ai sensi dell'art.426 cpc e fissa l'udienza ex art. 420 cpc per il giorno 3 ottobre
2025 ore 9,30 assegnando alle parti termine perentorio fino al 15 settembre 2025 per provvedere
all'eventuale integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
cancelleria; assegna termine di giorni 30 decorrenti da oggi per l'introduzione della procedura di
media-conciliazione obbligatoria”.
Esperito con esito negativo la mediazione obbligatoria (cfr. atto depositato il 5.9.2025), nessun elemento di novità e poi emerso nel presente procedimento di merito instauratosi ai sensi dell'art. 667
c.p.c. in seguito all'opposizione del sig. il quale non si è ritualmente costituito in CP_1
giudizio, nè ha proposto eccezioni né indicato mezzi di prova.
Dichiarata la contumacia di parte intimata, l' nel proprio atto Parte_1
introduttivo ha espressamente chiesto nelle conclusioni che sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e la sua condanna al pagamento dei canoni di locazione.
La domanda è senz'altro fondata e deve essere accolta.
Iniziando dai principi generali in tema di onere della prova: “ il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto pagina 2 di 5 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento" (cfr. ex multis Cass. Sez. U, n. 577/2008).
E' altrettanto noto che, a norma dell'art. 1455 c.c., l'inadempimento che comporta la risoluzione del contratto deve essere di non scarsa importanza, che deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quali sono,
ovviamente, quelle di pagamento dei canoni di affitto o di locazione, (cfr. Cass. n. 15553/2002).
Ciò detto, considerata l'intera vicenda come rappresentata dalle parti, ritiene il Tribunale che il mancato pagamento del canone di affitto da parte del sig. integra senza dubbio CP_1
un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.. che giustifica la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
E' fatto pacifico, perchè non contestato e comunque risulta documentalmente provato (cfr estratto conto dell' , che il sig. ha omesso di pagare il canone di affitto precedentemente al Pt_2 CP_1
mese di novembre 2024 e che la morosità alla data del mese di settembre 2025, ammonta ad euro
5.699,00.
A fronte di tale precisa allegazione era onere dell'affittuario, per le ragioni di diritto sopra esposte,
fornire la prova documentale dell'avvenuto regolare pagamento dei plurimi debiti allegati dalla controparte. La gravità dell'inadempimento è desumibile dal fatto che parte convenuta ha continuato a godere dell'immobile ma nello stesso tempo ha omesso il pagamento dei canoni di locazione per un arco temporale notevolmente lungo da alterare apprezzabilmente l'equilibrio delle reciproche prestazioni.
In tema di locazioni di immobili, la sospensione o la riduzione unilaterale della corresponsione del canone viene considerata dalla giurisprudenza come un inadempimento di per sè stesso idoneo a produrre gli effetti risolutori del contratto. La mancata corresponsione, anche parziale, così come pure pagina 3 di 5 il ritardo nella corresponsione stessa, danno luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione al dovere di eseguire in modo esatto e puntuale le obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto (Cass. 13.07.2005 n. 13739). Così la giurisprudenza: "in tema di risoluzione per
inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c , della non scarsa importanza
dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo
alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del
pagamento del canone " (Cass. 1/10/2004 n. 19652). Peraltro, nel contratto stipulato tra le parti in data
22.4.2021 si precisa all'art. 9) “ Risoluzione automatica del contratto, che: “il conduttore prende atto,
concorda ed accetta che costituisce inadempimento grave di risoluzione automatica del contratto…g)
avere una morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione….l'inadempimento da
parte del conduttore rispetto anche ad uno solo dei patti convenuti comporterà, ipso iure, la
risoluzione automatica del presente contratto concordando, le parti, nel qualificarlo inadempimento
grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.”.
Dunque le parti, nella loro autonomia contrattuale, hanno pure pattuito una clausola risolutiva espressa,
specifica e non di mero stile, derogatoria rispetto al principio generale fissato dall'art.1455 c.c. e tale da impedire al giudice ogni indagine circa l'importanza e la gravità dell'inadempimento (cfr. Cass. civ.
sent. n. 10815 del 17.10.1995, Cass. civ. sent. n. 470 del 23.1.1982).
Alla luce del richiamato disposto dell'art. 9 del contratto stipulato dalle parti nonché dell'oggettiva ed assoluta gravità del mancato e totale pagamento del canone locatizio per numerose mensilità, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto. Accertato che l'inadempimento del conduttore sia conclamato ed ingiustificato, consegue la convalida definitiva dello sfratto, la risoluzione del contratto per inadempimento del e la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo Controparte_1
che, alla data della presente pronuncia, ammonta ad euro 6.312,00, oltre interessi legali con decorrenza dalle singole mensilità e fino al saldo. Non sussistendo ragioni per compensarle, le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate d'ufficio come da dispositivo. pagina 4 di 5
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
MI DE, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, cpc sulla domanda proposta dall' , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., nei confronti del sig. , così provvede: Controparte_1
- convalida definitivamente, in favore dell' Parte_1
lo sfratto intimato a relativamente all' immobile sito in
[...] Controparte_1
Castellino del Biferno alla via Nuovo Abitato, riportato in Catasto al foglio 34, p.lla 37 con relativa pertinenza;
- dichiara la risoluzione, per inadempimento di , del contratto di locazione Controparte_1
stipulato in data 22.4.2021 e registrato il successivo il 5.5.2021 con l'Istituto ricorrente;
- condanna al pagamento, in favore dell Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di euro 6.312,00, oltre interessi legali con
[...]
decorrenza dalle singole scadenze mensili e fino al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite Controparte_1
anche del procedimento di convalida, spese che determina in complessivi euro 3.600,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché
euro 76,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Campobasso il 28 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
MI DE
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