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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1972/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Elisa REMONTI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025 da
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Eleonora Bianco, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 09/06/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1.Il sig. verserà alla sig.a , per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Pt_2 Parte_1 economicamente autosufficiente, la somma di 300,00 euro entro il giorno 20 di ogni mese, Persona_1
e rivalutabile secondo gli indici Istat. Il padre concorrerà, inoltre, con la madre nella misura paritetica del
50% per spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed odontoiatriche, scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse del figlio, purché previamente concordate e documentate;
le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto nell'interesse del figlio verranno rimborsate all'altro, nella misura della sua spettanza, pari al 50%, previa richiesta di documentata prova degli esborsi mediante idonee ricevute, del genitore che le avrà sostenute;
2.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere più nulla a pretendere o chiedere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.” All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in PADRU in data Parte_2 Parte_1
18/6/1999 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PADRU per l'anno 1999, N.1, P. I, Ufficio
1), dalla cui unione sono nati i figli (24.6.1999), economicamente indipendente, e (19.9.2006), Per_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Tempio Pausania del 20.6.2017, n. cron. 4811/2017.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in PADRU (SS) in data 18/06/1999, iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PADRU (SS) per l'anno 1999, N. 1, P. I, Ufficio 1;
2.omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PADRU (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Elisa REMONTI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025 da
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Eleonora Bianco, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 09/06/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1.Il sig. verserà alla sig.a , per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Pt_2 Parte_1 economicamente autosufficiente, la somma di 300,00 euro entro il giorno 20 di ogni mese, Persona_1
e rivalutabile secondo gli indici Istat. Il padre concorrerà, inoltre, con la madre nella misura paritetica del
50% per spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed odontoiatriche, scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse del figlio, purché previamente concordate e documentate;
le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto nell'interesse del figlio verranno rimborsate all'altro, nella misura della sua spettanza, pari al 50%, previa richiesta di documentata prova degli esborsi mediante idonee ricevute, del genitore che le avrà sostenute;
2.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere più nulla a pretendere o chiedere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.” All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in PADRU in data Parte_2 Parte_1
18/6/1999 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PADRU per l'anno 1999, N.1, P. I, Ufficio
1), dalla cui unione sono nati i figli (24.6.1999), economicamente indipendente, e (19.9.2006), Per_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Tempio Pausania del 20.6.2017, n. cron. 4811/2017.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in PADRU (SS) in data 18/06/1999, iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di PADRU (SS) per l'anno 1999, N. 1, P. I, Ufficio 1;
2.omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PADRU (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti