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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1793/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] allo Ionio il 07.08.1978 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla C.da Laghi di Sibari, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Donadio;
e
(C.F. ), nato a [...] allo Ionio il 06.02.1975 ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta dall'avv. Maurizio Malomo;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 2.7.2005, a Cassano allo Ionio, avevano contratto matrimonio concordatario;
b) dall'unione non erano nati figli;
c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con sentenza n. 2052/2024 pubbl. il 05/12/2024, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la separazione alle condizioni tra i medesimi concordate nell'ambito del procedimento
1 rubricato al n. 985-22 R.G.; e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Castrovillari il 2 luglio 2005;
2. disporre che i coniugi vivranno definitivamente separati di tetto e di mensa;
3. nulla si dispone per la casa coniugale, di proprietà del CP_1
4. nulla dispone in relazione all'assegno divorzile;
5. conferma integralmente le condizioni concordate in fase di separazione, così come recepite dalla sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento n. 985/22 R.G.;
6. i coniugi dichiarano che già con l'accordo di separazione, così come deciso con la sentenza, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. i coniugi accettano le condizioni e le sottoscrivono”.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473- bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 7.2.2023 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 985-22 R.G., poi definito con sentenza n. 2052/2024 pubbl. il 05/12/2024
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le condizioni sopra trascritte.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1793/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 2.7.2005, a Cassano allo
Ionio, tra (C.F. nata a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] allo Ionio il 06.02.1975), Controparte_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, parte II, serie A, anno
2005.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 12/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1793/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] allo Ionio il 07.08.1978 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla C.da Laghi di Sibari, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Donadio;
e
(C.F. ), nato a [...] allo Ionio il 06.02.1975 ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta dall'avv. Maurizio Malomo;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 2.7.2005, a Cassano allo Ionio, avevano contratto matrimonio concordatario;
b) dall'unione non erano nati figli;
c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con sentenza n. 2052/2024 pubbl. il 05/12/2024, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la separazione alle condizioni tra i medesimi concordate nell'ambito del procedimento
1 rubricato al n. 985-22 R.G.; e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Castrovillari il 2 luglio 2005;
2. disporre che i coniugi vivranno definitivamente separati di tetto e di mensa;
3. nulla si dispone per la casa coniugale, di proprietà del CP_1
4. nulla dispone in relazione all'assegno divorzile;
5. conferma integralmente le condizioni concordate in fase di separazione, così come recepite dalla sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento n. 985/22 R.G.;
6. i coniugi dichiarano che già con l'accordo di separazione, così come deciso con la sentenza, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. i coniugi accettano le condizioni e le sottoscrivono”.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473- bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 7.2.2023 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 985-22 R.G., poi definito con sentenza n. 2052/2024 pubbl. il 05/12/2024
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le condizioni sopra trascritte.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1793/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 2.7.2005, a Cassano allo
Ionio, tra (C.F. nata a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] allo Ionio il 06.02.1975), Controparte_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, parte II, serie A, anno
2005.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 12/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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