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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 1127/2025 R.G.A.C.
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice dott. Daniele Sodani Giudice
riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
sul reclamo ex art.630 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione della dott.ssa Per_1 del 10.4.2025 comunicato in pari data nella procedura esecutiva n.822/2020 proposto da
" , società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Parte_1 sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. (la P.IVA_1
“Società”), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor , nato a [...] il [...], e domiciliato per la carica CP_1 presso la società che rappresenta, e per essa quale procuratrice la
[...]
socio unico, con sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Controparte_2
Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva , giusta procura del 18.10.2022 in autentica del P.IVA_2
Dr. Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583) registrata a Persona_2
Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, quest'ultima in persona del procuratore speciale dal , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3
, e giusta procura del 21 ottobre 2022, Repertorio N. 5488 - Raccolta CodiceFiscale_1
N. 4129, registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti ( ) che C.F._2 lo rappresenta e difende in forza di procura in atti ( Email_1
- Creditrice reclamante - Contro
nato a [...], l'[...], Cod. Fisc. , in CP_4 CodiceFiscale_3
RA AB (RM), Via Salvator Allende n. 13 CAP 00061
-Debitore – Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con atto iscritto in data 30.4.2025 la “ , quale creditore procedente Parte_1
1 nella procedura esecutiva n.822/2020, proponeva reclamo ex art.630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal G.E in udienza, alla presenza dell'Avv. Pizzorno per il debitore,
, che insisteva per la dichiarazione di estinzione e lo svincolo delle somme CP_4 pignorate. Il G.E. così provvedeva: “dato atto che per il creditore nessuno è comparso alle ore 10,31 Dichiara estinta la procedura per difetto di legittimazione attiva come già esplicitato nel precedente provvedimento di estinzione, revocato;
dispone lo svincolo delle somme pignorate in favore del debitore . CP_4
Eccepiva la reclamante che “L'estinzione, quindi, è stata determinata da una decisione nel merito delle eccezioni sollevate dal debitore, quando, invece, il G.E. ha preso atto della mancata comparizione del creditore (e della mancata comunicazione della cancelleria) avrebbe dovuto fissare una seconda udienza di comparizione delle parti all'esito della quale, persistendo la mancata comparizione, avrebbe potuto dichiarare l'estinzione ex articolo 631 cpc)”. Assumeva, infatti, la reclamante la “illegittimità” del provvedimento di estinzione per irregolarità dell'udienza tenutasi il 10.4.25 per violazione del principio del contraddittorio atteso che la precedente udienza del 27.3.25 era stata tenuta in modalità cartolare sicché il rinvio alla successiva udienza del 10.4.25 (in presenza) avrebbe dovuto essere comunicato al difensore in quanto reso con provvedimento da ritenersi emesso “fuori udienza”. La controparte non si costituiva nel giudizio di reclamo. Osserva il Collegio che il reclamo ex art.630 c.p.c. è rimedio esperibile avverso l'ordinanza che dichiara l' estinzione del giudizio ovvero rigetta l'eccezione ad essa relativa. Con il provvedimento del 10 aprile 2025, emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 822/2020 RGE del Tribunale di Civitavecchia, il Giudice dell'esecuzione ha, testualmente, statuito quanto segue: “dato atto che per il creditore nessuno è comparso alle ore 10,31 dichiara estinta la procedura per difetto di legittimazione attiva come già esplicitato nel precedente provvedimento di estinzione, revocato;
dispone lo svincolo delle somme pignorate in favore del debitore ”. CP_4
Dunque, nel caso di specie, l'estinzione della procedura è stata pronunciata, non ai sensi dell'art. 631 c.p.c. (estinzione per mancata comparizione delle parti all'udienza) - come è possibile desumere anche dal fatto che lo stesso provvedimento di cui si chiede la revoca dà atto della partecipazione all'udienza di almeno una delle parti (ovvero il debitore esecutato)
- ma per mancanza di interesse del creditore procedente a proseguire la procedura. L'estinzione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura n. 822/2022 del Tribunale di Civitavecchia non rientrando, quindi, tra le ipotesi previste dalla legge, è da considerarsi atipica (vedi tra le altre figure individuate dalla giurisprudenza: l'inottemperanza del creditore all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. in Cass. civ. sez. III, ord. n. 5784 del 4.3.2025; per omessa o tardiva trascrizione del pignoramento, di cui in Cass, civ. sez. III, sent. n. 6873 del 14.3.2024). Infatti, la “mancanza di interesse” alla procedura non costituisce un motivo di estinzione che tipicamente viene manifestata con la rinuncia (vedi sul punto anche Trib. Civitavecchia Sentenza n. 349/2024 pubbl. il 21/02/2024 RG n. 180/2023 rel. Vigorito). Di conseguenza l'estinzione pronunciata “per difetto di legittimazione attiva” non è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., bensì con la ordinaria opposizione agli atti esecutivi da espletarsi nelle forme ordinarie previste dall'art. 617, c. 2, c.p.c. (si v. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19858 del 28.09.2011 e Cass. civ. sez. III sent. n.28562 del 13.10.2023). Da tali argomentazioni, deriva l'inammissibilità del reclamo, che osta all'esame delle
2 questioni poste nel merito dalla reclamante.
Si riscontrano, stante la natura impugnatoria del giudizio (vedi anche Tribunale di Cosenza, Pres. Viteritti – Est. Familiari sent. n.182, dell'01/02/2023), i presupposti di cui all'art. 13, co 1 quater, DPR 115/2002, per l'imposizione al reclamante dell'obbligo di pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato (euro 147,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, decidendo sul reclamo proposto dalla " vverso il provvedimento del G.E. del 10.4.2025 così provvede: Parte_1
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co 1 quater, DPR 115/2002 per l'imposizione al reclamante dell'obbligo di pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato (euro 147,00).
Civitavecchia 4 luglio 2025 IL PRESIDENTE rel./est. dott.ssa Roberta Nardone
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