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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8404/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 da e Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. DANELUTTI VALERIA, per
[...]
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/05/2004, in
NO OR (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte 1, ufficio 2, dell'anno 2004;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 28/04/2006), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e (il 05/08/2014), minorenne;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
26/06/1979, e nato a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 08/05/2004 in NO OR (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la casa coniugale sita a Pocenia, Fr. Torsa, Piazza Marconi n. 35, con relativi beni mobili, resterà assegnata alla signora con cui il Parte_1 figlio minore continuerà a risiedere e ad abitare. Per_2
3) Prende atto che la sig.ra provvederà a volturare a nome proprio Parte_1 tutte le utenze dell'abitazione.
4) Dispone che il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
5) Prende atto che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
6) Dispone che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio , terrà Per_2 presso di sé il figlio e trascorrerà con questo:
- i fine settimana alternati (due al mese), indicativamente dal venerdì sera alle ore 19.00 della domenica, con accompagnamento del minore a casa della madre;
2 - durante le settimane, un pomeriggio, dall'uscita da scuola fin dopo cena quando il minore verrà riaccompagnato dalla madre;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni trascorrerà con un Per_2 genitore il periodo compreso tra la fine della scuola e le ore 10.00 del
31.12 e con l'altro genitore il periodo compreso tra le ore 10.00 del 31.12
e la ripresa delle lezioni;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, da concordarsi entro il 31.05.
7) Prende atto che il figlio ormai maggiorenne, potrà vedere e stare dal Per_1 padre quando lo vorrà.
8) Dispone che il sig. verserà alla signora a titolo Parte_2 Parte_1 di mantenimento per il figlio , la somma mensile di € 250,00 entro il Per_2 giorno 15 di ogni mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.
9) Dà atto che l'assegno Unico per i figli verrà percepito al 100% dalla signora
Parte_1
10) Le spese straordinarie inerenti il figlio (mediche, scolastiche, sportive e Per_2 di svago), così come indicate nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) Prende atto che, in deroga al predetto protocollo, le richieste di rimborso avverranno a mezzo posta elettronica semplice/whatsapp/SMS.
12) Dispone che il sig. verserà la somma di € 300,00 mensili quale Parte_2 assegno di mantenimento per la sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.
13) Prende atto che i coniugi dichiarano di aver già diviso i propri risparmi, di cui al
C/C cointestato N. 13866.52 acceso presso la Monte dei Paschi di Siena e
Deposito a tempo N. 2539 63, avendo convogliato la propria quota parte su rispettivi conti correnti personali.
3 14) Prende atto che la sig.ra cede a titolo gratuito al sig. Parte_1 Pt_2
il quale si intesta la titolarità del bene, la propria quota parte (50%) di
[...] proprietà dell'autovettura Peugeot 308, Tg EK933JS, telaio n.
VF34H9HR8BS185914.
15) Prende atto che i coniugi provvederanno a formalizzare il passaggio di proprietà del sopra indicato veicolo presso l'ACI-PRA, o altro ufficio a ciò autorizzato, entro 30 gg. dalla presente omologa della separazione, con spese a carico del cessionario.
16) Prende atto che l'autovettura Ford Ecosport, TG EY028MN, telaio n.
WF0BXXMRKBER47559 di proprietà della sig.ra rimarrà di Parte_1 esclusiva proprietà della stessa.
17) Prende atto che i coniugi danno atto d'aver provveduto alla divisione dei beni ricadenti nella comunione, con l'adempimento di quanto previsto ai punti 13,
14, 15 e 16, nulla rimanendo da dividere eccetto la casa coniugale e arredi, in detta sede assegnati alla sig.ra Parte_1
18) Prende atto che le condizioni di cui al ricorso hanno preso avvio a partire dal mese di agosto 2025.
19) Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di carta d'identità e passaporto valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
20) Prende atto che le parti dichiarano di non voler impugnare la presente sentenza di separazione dei coniugi, conforme alle condizioni formulate nel ricorso, prestandovi fin dalla sottoscrizione del ricorso acquiescenza.
21) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO OR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 1, ufficio 2, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8404/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 da e Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. DANELUTTI VALERIA, per
[...]
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/05/2004, in
NO OR (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte 1, ufficio 2, dell'anno 2004;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 28/04/2006), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e (il 05/08/2014), minorenne;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
26/06/1979, e nato a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 08/05/2004 in NO OR (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la casa coniugale sita a Pocenia, Fr. Torsa, Piazza Marconi n. 35, con relativi beni mobili, resterà assegnata alla signora con cui il Parte_1 figlio minore continuerà a risiedere e ad abitare. Per_2
3) Prende atto che la sig.ra provvederà a volturare a nome proprio Parte_1 tutte le utenze dell'abitazione.
4) Dispone che il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
5) Prende atto che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
6) Dispone che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio , terrà Per_2 presso di sé il figlio e trascorrerà con questo:
- i fine settimana alternati (due al mese), indicativamente dal venerdì sera alle ore 19.00 della domenica, con accompagnamento del minore a casa della madre;
2 - durante le settimane, un pomeriggio, dall'uscita da scuola fin dopo cena quando il minore verrà riaccompagnato dalla madre;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni trascorrerà con un Per_2 genitore il periodo compreso tra la fine della scuola e le ore 10.00 del
31.12 e con l'altro genitore il periodo compreso tra le ore 10.00 del 31.12
e la ripresa delle lezioni;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, da concordarsi entro il 31.05.
7) Prende atto che il figlio ormai maggiorenne, potrà vedere e stare dal Per_1 padre quando lo vorrà.
8) Dispone che il sig. verserà alla signora a titolo Parte_2 Parte_1 di mantenimento per il figlio , la somma mensile di € 250,00 entro il Per_2 giorno 15 di ogni mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.
9) Dà atto che l'assegno Unico per i figli verrà percepito al 100% dalla signora
Parte_1
10) Le spese straordinarie inerenti il figlio (mediche, scolastiche, sportive e Per_2 di svago), così come indicate nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) Prende atto che, in deroga al predetto protocollo, le richieste di rimborso avverranno a mezzo posta elettronica semplice/whatsapp/SMS.
12) Dispone che il sig. verserà la somma di € 300,00 mensili quale Parte_2 assegno di mantenimento per la sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.
13) Prende atto che i coniugi dichiarano di aver già diviso i propri risparmi, di cui al
C/C cointestato N. 13866.52 acceso presso la Monte dei Paschi di Siena e
Deposito a tempo N. 2539 63, avendo convogliato la propria quota parte su rispettivi conti correnti personali.
3 14) Prende atto che la sig.ra cede a titolo gratuito al sig. Parte_1 Pt_2
il quale si intesta la titolarità del bene, la propria quota parte (50%) di
[...] proprietà dell'autovettura Peugeot 308, Tg EK933JS, telaio n.
VF34H9HR8BS185914.
15) Prende atto che i coniugi provvederanno a formalizzare il passaggio di proprietà del sopra indicato veicolo presso l'ACI-PRA, o altro ufficio a ciò autorizzato, entro 30 gg. dalla presente omologa della separazione, con spese a carico del cessionario.
16) Prende atto che l'autovettura Ford Ecosport, TG EY028MN, telaio n.
WF0BXXMRKBER47559 di proprietà della sig.ra rimarrà di Parte_1 esclusiva proprietà della stessa.
17) Prende atto che i coniugi danno atto d'aver provveduto alla divisione dei beni ricadenti nella comunione, con l'adempimento di quanto previsto ai punti 13,
14, 15 e 16, nulla rimanendo da dividere eccetto la casa coniugale e arredi, in detta sede assegnati alla sig.ra Parte_1
18) Prende atto che le condizioni di cui al ricorso hanno preso avvio a partire dal mese di agosto 2025.
19) Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di carta d'identità e passaporto valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
20) Prende atto che le parti dichiarano di non voler impugnare la presente sentenza di separazione dei coniugi, conforme alle condizioni formulate nel ricorso, prestandovi fin dalla sottoscrizione del ricorso acquiescenza.
21) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO OR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 1, ufficio 2, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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