CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di I3RESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7344 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.18908/21 del 20 aprile 2021, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di HE ER avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ER responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 8, e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, primo e secondo comma, cod. pen., per avere, in Seregno il 14 dicembre 2012, nell'esercizio delle sue funzioni di maresciallo e ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la stazione dei carabinieri di Seregno (dunque con l'aggravante dell'abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti quella pubblica funzione), falsificato il verbale di arresto di AY AN, attestando falsamente che determinati fatti erano stati compiuti o erano avvenuti alla presenza dei militari operanti, e che determinate dichiarazioni erano state da loro ricevute, omettendo o alterandone il contenuto, così attestando fatti dei quali tale atto pubblico fidefacente era destinato a provare la verità (capo d'imputazione 1). Con ordinanza del 1°Iuglio 2022, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di ER, rilevando che "la difesa assume che i carabinieri AR e Volpi, nel procedimento disciplinare a carico di ER, abbiano dichiarato che gli orari indicati negli orari di servizio da loro rispettivamente compilati erano quelli effettivi, ma non indica in quale occasione avrebbero reso simili dichiarazioni e neppure le produce", che la difesa non aveva formulato richiesta di audizione dei predetti militari e che anche se le dichiarazioni fossero state nel senso indicato dalla difesa, ciò non avrebbe comportato una pronuncia assolutoria. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per AZ il difensore di HE ER;
premesso lo svolgimento del processo, il difensore rileva che sarebbe stata sufficiente la semplice consultazione del fascicolo per avvedersi che gli atti erano stati debitamente allegati;
inoltre la stessa Corte di appello aveva dato atto che non era stato trasmesso l'intero fascicolo inerente ER, per cui il provvedimento di inammissibilità era stato preso senza avere contezza del contenuto integrale del fascicolo;
quanto all'osservazione secondo la quale la difesa non aveva chiesto di sentire come testi coloro che avevano reso le dichiarazioni, il difensore osserva che non vi era alcuna necessità che la richiesta fosse contenuta nell'istanza di revisione, visto che poteva essere depositata una lista testi sette giorni prima dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza. Relativamente poi alla considerazione secondo la quale i militari avrebbero già confermato gli orari indicati negli atti, il difensore ribadisce che la Corte di appello non aveva visionato l'intero fascicolo, senza specificare quindi quali atti avesse consultato, né le nuove prove allegate dalla difesa;
inoltre, nel giudizio a carico di AN erano stati sentiti solo VA e AR ed a nessuno dei due era stato chiesto nulla in merito agli orari, mentre gli altri due militari (Volpi e TO) non erano stati sentiti;
né era stato contestato alciunchè in merito agli _ orari quando i militari erano stati sentiti quali indagati, unitamente a ER;
il difensore aggiunge che le dichiarazioni rese dai carabinieri escussi nel procedimento disciplinare provavano oltre ogni ragionevole dubbio che gli orari indicati nei verbali erano veri, sconfessando la tesi accusatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Appare opportuno, per l'inquadramento della vicenda, riportare parte della sentenza di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ER: "Secondo l'ipotesi accusatoria, subito dopo essere stata fermata mentre si trovava in compagnia di altri amici e condotta da alcuni carabinieri in caserma, perché trovata in possesso dell'indicato quantitativo di droga, la IZ - verosimilmente per evitare che il suo nominativo venisse segnalato alla competente prefettura - era stata indotta dal maresciallo ER a dichiarare falsamente che lo stupefacente le era stato poco prima venduto da quel marocchino, dietro il pagamento della somma di 40 euro: giovane che, invece, già conosciuto dalla ragazza, era stato da quest'ultima invitato, con una telefonata fattagli proprio mentre era ancora in caserma, ad un incontro in un parco di Seregno per poter consumare assieme dell'hashish e che era stato, perciò, lì trovato e arrestato dai militari. La IZ era stata chiamata, dunque, a rispondere delle calunnie commesse ai danni dell'AN dapprima con le false dichiarazioni rese in caserma (reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione) e ancora con la falsa deposizione a carico del ragazzo resa nel corso del giudizio dibattimentale (nel quale lo stesso era stato mandato assolto dal contestatogli delitto di cessione di quella droga). Il ER, invece, era stato chiamato a rispondere, oltre che del concorso nella commissione della prima calunnia e dell'arresto illegale, del reato di falso ideologico aggravato per avere formato quel mendace verbale in termini tali da far risultare l'arresto come il risultato di una efficace iniziativa di polizia giudiziaria...Per comprendere il percorso argonnentativo seguito dalla Corte territoriale è bene rammentare il tenore di quel verbale di arresto del 14 dicembre 2012, con la descrizione dei fatti che gli odierni ricorrenti si sono impegnati a sostenere essere realmente accaduti. In quel verbale era stato attestato che: - alle 18,20 i carabinieri TO e AR, poco dopo affiancati dai carabinieri VA e Volpi sopraggiunti sul posto, avevano fermato in Seregno per un controllo la vettura sulla quale stavano viaggiando la IZ e quattro amici (IS AR, MI AS, UC OL e CL ON); in quella occasione la IZ aveva spontaneamente consegnato un involucro di plastica contenente quattro frammenti di hashish, riferendo ai militari di averla poco prima acquistata nei pressi di un parco di via Tiziano, pagandola 40 euro, da un "giovane marocchino" -«> - (che ella aveva chiamato con il suo cellulare), di cui la ragazza aveva fornito una descrizione fisica e degli indumenti dallo stesso indossati;
- poco dopo i carabinieri TO, VA e AR si erano spostati nei pressi di quel parco dove avevano notato un giovane, avente le stesse caratteristiche fisiche e il medesimo abbigliamento indicati dalla IZ, poi identificato nell'AN, che era stato fermato e sottoposto a perquisizione, trovato in possesso di 1,4 grammi di hashish e di 40 euro, e così condotto in caserma, dove già si trovavano i cinque suddetti ragazzi che, nel frattempo, erano stati lì condotti dal solo carabiniere Volpi (il quale aveva fatto salire sull'auto di servizio lo AR, il EM e il AS, seguito dall'altra vettura con a bordo la IZ e la ON); - alle 19,15 l'AN era stato tratto in arresto per la detenzione della droga trovatagli indosso e per la cessione dell'altro stupefacente alla IZ, dopo che quest'ultima aveva riferito i dettagli dell'acquisto ed aveva riconosciuto il giovane (da lei contattato con il cellulare per concordare l'incontro nel parco), che le aveva venduto l'hashish, nella foto raffigurante l'AN. Quest'ultimo, sottoposto a misura cautelare e rinviato a giudizio, era stato poi assolto dall'imputazione contestatagli. Nel corso del processo, esaminata nell'udienza del 25 novembre 2013, la IZ aveva reil:erato la precedente versione, precisando che, condotta in caserma, aveva consegnato il suo cellulare ai carabinieri che avevano effettuato una chiamata all'ultimo numero memorizzato, alla quale aveva risposto "il ragazzo arrestato" che, in quel momento, si trovava pure negli uffici della stazione. L'imputato, invece, si era difeso negando di aver venduto lo stupefacente e asserendo che quella sera aveva ricevuto una telefonata dalla IZ — che aveva conosciuto in precedenza e assieme alla quale, in altre occasioni, aveva fatto uso di droga — che lo aveva invitato ad incontrarsi in quel parco per consumare dell'hashish; appuntamento al quale si era presentato e dove aveva stato fermato da un carabiniere in abiti civili. Con stringente e persuasivo tracciato motivazionale, i giudici di merito hanno reputato che la falsità di quel verbale redatto dal ER e la calunniosità delle complementari dichiarazioni rese dalla IZ, fossero state comprovate dalle seguenti tre circostanze obiettive. La prima è che le tre chiamate ricevute quel pomeriggio dall'AN non erano partite dal cellulare della IZ, bensì da quella della ON, apparecchio che quest'ultima aveva riferito di aver usato l'ultima volta per chiamare la madre e che aveva poi consegnato ai carabinieri (e non alla IZ) mentre era in caserma. Peraltro, il carabiniere AR (giudicato teste attendibile perché, sentito nel processo a carico dell'AN, dunque quando ancora non erano emersi elementi di reità a suo carico, aveva riferito un dettaglio esattamente contrario a quello descritto nel verbale di arresto che anch'egli aveva firmato) aveva nettamente escluso che, al momento del primo controllo stradale, la IZ avesse mostrato il suo cellulare;
che, in quella - occasione, fosse stato individuato l'ultimo numero chiamato come quello del "marocchino", dal quale la ragazza aveva sostenuto di aver acquistato la droga;
ovvero che, in ogni caso, fosse stata effettuata alcuna telefonata. La seconda circostanza è che tanto i cinque ragazzi, quanto i carabinieri AR e VA (sentiti nel processo a carico dell'AN, dunque quando gli stessi non avevano avuto alcuna ragione per non dire la verità), avevano riferito che, subito dopo il controllo stradale, tutti e cinque i fermati e tutti i militari erano rientrati in caserma: sicché non era affatto vero che i predetti due carabinieri, unitamente al terzo collega, si fossero recati subito a cercare il "giovane marocchino" nel parco e che il solo carabiniere Volpi avesse condotto i fermati in caserma;
era, invece, stato accertato che il AR e il VA, dopo il rientro in stazione, si erano cambiati, togliendosi la divisa e indossando abiti civili, e erano stati inviati dal maresciallo ER presso il parco di via Tiziano per individuare e fermare il "giovane marocchino". La terza circostanza è che i tabulati telefonici acquisiti avevano comprovato che quel giorno l'apparecchio dell'AN aveva ricevuto effettivamente tre brevi chiamate (rispettivamente alle 17,47, alle 17,53-17,58 e alle 18,14), partite non dal cellulare della IZ, bensì da quello della ON, quando tale telefono era ormai nella materiale disponibilità dei carabinieri. Il che è servito non solo a smentire la versione della odierna ricorrente, la quale si era impegnata nel sostenere di aver chiamato il "marocchino" con il suo apparecchio, per concordare l'acquisto della droga, prima di essere stata fermata dai militari e essere così stata trovata in possesso dell'hashish; ma soprattutto è valso a riscontrare la circostanza che i cinque ragazzi non erano stati fermati dai carabinieri alle 18,20 (come falsamente indicato nel verbale di arresto in argomento), ma molto prima delle 17,47, ora della prima di quelle tre chiamate, in cui essi si trovavano già nella caserma, e dove la ON non aveva più la materiale disponibilità del cellulare che era stato utilizzato dalla IZ, d'intesa con il ER, per chiamare l'AN. Da tali dati informativi la Corte territoriale ha arguito, in maniera più che convincente, che tanto la calunniosa versione offerta della ragazza sull'acquisto della droga dall'AN, quanto il falso appuntamento organizzato telefonicamente per 'attirare' il marocchino nel luogo dove sarebbe stato fermato dai carabinieri, erano stati 'coperti' dal mendacio del ER nella redazione del verbale perché meri 'stratagemmi' per poter procedere in maniera illegale all'arresto del giovane straniero." Così inquadrata la vicenda, si deve rilevare che "In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione". (Sez.3, Sentenza n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046 - 01; nella motivazione della sentenza si legge che ": Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 27462701, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). 2.2. È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove gìà conosciute ed esaminate nel giudizio)". Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato che il giudice del merito ha esplicitamente valutato quanto dedotto dalla difesa in terna di "prove nuove", posto che la questione degli ordini di servizio era stata dedotta espressamente con il ricorso per cassazione e ritenuta infondata dalla cassazione con la motivazione contenuta a pag.10 della sentenza n.18908/21, riportata dalla Corte di appello a pag.4 della ordinanza impugnata e ritenuta parimenti irrilevante, così come irrilevanti erano state ritenute le dichiarazioni rese nel procedimento disciplinare;
a tale proposito si deve ribadire che la fase rescindente del giudizio di revisione ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum;
il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione. Come poi osservato dal Procuratore generale, la richiesta di revisione allegata al ricorso riporta sinteticamente le dichiarazioni che si intendono far valere come prove nuove e pertanto la Corte territoriale ben ha potuto vagliare la novità nel senso strutturale e teleologico ditali dichiarazioni rispetto al materiale probatorio già confluito nella piattaforma probatoria valutata dai giudici di merito 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella Così deciso il 17/01/2023 determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7344 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.18908/21 del 20 aprile 2021, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di HE ER avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ER responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 8, e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, primo e secondo comma, cod. pen., per avere, in Seregno il 14 dicembre 2012, nell'esercizio delle sue funzioni di maresciallo e ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la stazione dei carabinieri di Seregno (dunque con l'aggravante dell'abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti quella pubblica funzione), falsificato il verbale di arresto di AY AN, attestando falsamente che determinati fatti erano stati compiuti o erano avvenuti alla presenza dei militari operanti, e che determinate dichiarazioni erano state da loro ricevute, omettendo o alterandone il contenuto, così attestando fatti dei quali tale atto pubblico fidefacente era destinato a provare la verità (capo d'imputazione 1). Con ordinanza del 1°Iuglio 2022, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di ER, rilevando che "la difesa assume che i carabinieri AR e Volpi, nel procedimento disciplinare a carico di ER, abbiano dichiarato che gli orari indicati negli orari di servizio da loro rispettivamente compilati erano quelli effettivi, ma non indica in quale occasione avrebbero reso simili dichiarazioni e neppure le produce", che la difesa non aveva formulato richiesta di audizione dei predetti militari e che anche se le dichiarazioni fossero state nel senso indicato dalla difesa, ciò non avrebbe comportato una pronuncia assolutoria. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per AZ il difensore di HE ER;
premesso lo svolgimento del processo, il difensore rileva che sarebbe stata sufficiente la semplice consultazione del fascicolo per avvedersi che gli atti erano stati debitamente allegati;
inoltre la stessa Corte di appello aveva dato atto che non era stato trasmesso l'intero fascicolo inerente ER, per cui il provvedimento di inammissibilità era stato preso senza avere contezza del contenuto integrale del fascicolo;
quanto all'osservazione secondo la quale la difesa non aveva chiesto di sentire come testi coloro che avevano reso le dichiarazioni, il difensore osserva che non vi era alcuna necessità che la richiesta fosse contenuta nell'istanza di revisione, visto che poteva essere depositata una lista testi sette giorni prima dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza. Relativamente poi alla considerazione secondo la quale i militari avrebbero già confermato gli orari indicati negli atti, il difensore ribadisce che la Corte di appello non aveva visionato l'intero fascicolo, senza specificare quindi quali atti avesse consultato, né le nuove prove allegate dalla difesa;
inoltre, nel giudizio a carico di AN erano stati sentiti solo VA e AR ed a nessuno dei due era stato chiesto nulla in merito agli orari, mentre gli altri due militari (Volpi e TO) non erano stati sentiti;
né era stato contestato alciunchè in merito agli _ orari quando i militari erano stati sentiti quali indagati, unitamente a ER;
il difensore aggiunge che le dichiarazioni rese dai carabinieri escussi nel procedimento disciplinare provavano oltre ogni ragionevole dubbio che gli orari indicati nei verbali erano veri, sconfessando la tesi accusatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Appare opportuno, per l'inquadramento della vicenda, riportare parte della sentenza di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ER: "Secondo l'ipotesi accusatoria, subito dopo essere stata fermata mentre si trovava in compagnia di altri amici e condotta da alcuni carabinieri in caserma, perché trovata in possesso dell'indicato quantitativo di droga, la IZ - verosimilmente per evitare che il suo nominativo venisse segnalato alla competente prefettura - era stata indotta dal maresciallo ER a dichiarare falsamente che lo stupefacente le era stato poco prima venduto da quel marocchino, dietro il pagamento della somma di 40 euro: giovane che, invece, già conosciuto dalla ragazza, era stato da quest'ultima invitato, con una telefonata fattagli proprio mentre era ancora in caserma, ad un incontro in un parco di Seregno per poter consumare assieme dell'hashish e che era stato, perciò, lì trovato e arrestato dai militari. La IZ era stata chiamata, dunque, a rispondere delle calunnie commesse ai danni dell'AN dapprima con le false dichiarazioni rese in caserma (reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione) e ancora con la falsa deposizione a carico del ragazzo resa nel corso del giudizio dibattimentale (nel quale lo stesso era stato mandato assolto dal contestatogli delitto di cessione di quella droga). Il ER, invece, era stato chiamato a rispondere, oltre che del concorso nella commissione della prima calunnia e dell'arresto illegale, del reato di falso ideologico aggravato per avere formato quel mendace verbale in termini tali da far risultare l'arresto come il risultato di una efficace iniziativa di polizia giudiziaria...Per comprendere il percorso argonnentativo seguito dalla Corte territoriale è bene rammentare il tenore di quel verbale di arresto del 14 dicembre 2012, con la descrizione dei fatti che gli odierni ricorrenti si sono impegnati a sostenere essere realmente accaduti. In quel verbale era stato attestato che: - alle 18,20 i carabinieri TO e AR, poco dopo affiancati dai carabinieri VA e Volpi sopraggiunti sul posto, avevano fermato in Seregno per un controllo la vettura sulla quale stavano viaggiando la IZ e quattro amici (IS AR, MI AS, UC OL e CL ON); in quella occasione la IZ aveva spontaneamente consegnato un involucro di plastica contenente quattro frammenti di hashish, riferendo ai militari di averla poco prima acquistata nei pressi di un parco di via Tiziano, pagandola 40 euro, da un "giovane marocchino" -«> - (che ella aveva chiamato con il suo cellulare), di cui la ragazza aveva fornito una descrizione fisica e degli indumenti dallo stesso indossati;
- poco dopo i carabinieri TO, VA e AR si erano spostati nei pressi di quel parco dove avevano notato un giovane, avente le stesse caratteristiche fisiche e il medesimo abbigliamento indicati dalla IZ, poi identificato nell'AN, che era stato fermato e sottoposto a perquisizione, trovato in possesso di 1,4 grammi di hashish e di 40 euro, e così condotto in caserma, dove già si trovavano i cinque suddetti ragazzi che, nel frattempo, erano stati lì condotti dal solo carabiniere Volpi (il quale aveva fatto salire sull'auto di servizio lo AR, il EM e il AS, seguito dall'altra vettura con a bordo la IZ e la ON); - alle 19,15 l'AN era stato tratto in arresto per la detenzione della droga trovatagli indosso e per la cessione dell'altro stupefacente alla IZ, dopo che quest'ultima aveva riferito i dettagli dell'acquisto ed aveva riconosciuto il giovane (da lei contattato con il cellulare per concordare l'incontro nel parco), che le aveva venduto l'hashish, nella foto raffigurante l'AN. Quest'ultimo, sottoposto a misura cautelare e rinviato a giudizio, era stato poi assolto dall'imputazione contestatagli. Nel corso del processo, esaminata nell'udienza del 25 novembre 2013, la IZ aveva reil:erato la precedente versione, precisando che, condotta in caserma, aveva consegnato il suo cellulare ai carabinieri che avevano effettuato una chiamata all'ultimo numero memorizzato, alla quale aveva risposto "il ragazzo arrestato" che, in quel momento, si trovava pure negli uffici della stazione. L'imputato, invece, si era difeso negando di aver venduto lo stupefacente e asserendo che quella sera aveva ricevuto una telefonata dalla IZ — che aveva conosciuto in precedenza e assieme alla quale, in altre occasioni, aveva fatto uso di droga — che lo aveva invitato ad incontrarsi in quel parco per consumare dell'hashish; appuntamento al quale si era presentato e dove aveva stato fermato da un carabiniere in abiti civili. Con stringente e persuasivo tracciato motivazionale, i giudici di merito hanno reputato che la falsità di quel verbale redatto dal ER e la calunniosità delle complementari dichiarazioni rese dalla IZ, fossero state comprovate dalle seguenti tre circostanze obiettive. La prima è che le tre chiamate ricevute quel pomeriggio dall'AN non erano partite dal cellulare della IZ, bensì da quella della ON, apparecchio che quest'ultima aveva riferito di aver usato l'ultima volta per chiamare la madre e che aveva poi consegnato ai carabinieri (e non alla IZ) mentre era in caserma. Peraltro, il carabiniere AR (giudicato teste attendibile perché, sentito nel processo a carico dell'AN, dunque quando ancora non erano emersi elementi di reità a suo carico, aveva riferito un dettaglio esattamente contrario a quello descritto nel verbale di arresto che anch'egli aveva firmato) aveva nettamente escluso che, al momento del primo controllo stradale, la IZ avesse mostrato il suo cellulare;
che, in quella - occasione, fosse stato individuato l'ultimo numero chiamato come quello del "marocchino", dal quale la ragazza aveva sostenuto di aver acquistato la droga;
ovvero che, in ogni caso, fosse stata effettuata alcuna telefonata. La seconda circostanza è che tanto i cinque ragazzi, quanto i carabinieri AR e VA (sentiti nel processo a carico dell'AN, dunque quando gli stessi non avevano avuto alcuna ragione per non dire la verità), avevano riferito che, subito dopo il controllo stradale, tutti e cinque i fermati e tutti i militari erano rientrati in caserma: sicché non era affatto vero che i predetti due carabinieri, unitamente al terzo collega, si fossero recati subito a cercare il "giovane marocchino" nel parco e che il solo carabiniere Volpi avesse condotto i fermati in caserma;
era, invece, stato accertato che il AR e il VA, dopo il rientro in stazione, si erano cambiati, togliendosi la divisa e indossando abiti civili, e erano stati inviati dal maresciallo ER presso il parco di via Tiziano per individuare e fermare il "giovane marocchino". La terza circostanza è che i tabulati telefonici acquisiti avevano comprovato che quel giorno l'apparecchio dell'AN aveva ricevuto effettivamente tre brevi chiamate (rispettivamente alle 17,47, alle 17,53-17,58 e alle 18,14), partite non dal cellulare della IZ, bensì da quello della ON, quando tale telefono era ormai nella materiale disponibilità dei carabinieri. Il che è servito non solo a smentire la versione della odierna ricorrente, la quale si era impegnata nel sostenere di aver chiamato il "marocchino" con il suo apparecchio, per concordare l'acquisto della droga, prima di essere stata fermata dai militari e essere così stata trovata in possesso dell'hashish; ma soprattutto è valso a riscontrare la circostanza che i cinque ragazzi non erano stati fermati dai carabinieri alle 18,20 (come falsamente indicato nel verbale di arresto in argomento), ma molto prima delle 17,47, ora della prima di quelle tre chiamate, in cui essi si trovavano già nella caserma, e dove la ON non aveva più la materiale disponibilità del cellulare che era stato utilizzato dalla IZ, d'intesa con il ER, per chiamare l'AN. Da tali dati informativi la Corte territoriale ha arguito, in maniera più che convincente, che tanto la calunniosa versione offerta della ragazza sull'acquisto della droga dall'AN, quanto il falso appuntamento organizzato telefonicamente per 'attirare' il marocchino nel luogo dove sarebbe stato fermato dai carabinieri, erano stati 'coperti' dal mendacio del ER nella redazione del verbale perché meri 'stratagemmi' per poter procedere in maniera illegale all'arresto del giovane straniero." Così inquadrata la vicenda, si deve rilevare che "In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione". (Sez.3, Sentenza n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046 - 01; nella motivazione della sentenza si legge che ": Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 27462701, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). 2.2. È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove gìà conosciute ed esaminate nel giudizio)". Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato che il giudice del merito ha esplicitamente valutato quanto dedotto dalla difesa in terna di "prove nuove", posto che la questione degli ordini di servizio era stata dedotta espressamente con il ricorso per cassazione e ritenuta infondata dalla cassazione con la motivazione contenuta a pag.10 della sentenza n.18908/21, riportata dalla Corte di appello a pag.4 della ordinanza impugnata e ritenuta parimenti irrilevante, così come irrilevanti erano state ritenute le dichiarazioni rese nel procedimento disciplinare;
a tale proposito si deve ribadire che la fase rescindente del giudizio di revisione ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum;
il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione. Come poi osservato dal Procuratore generale, la richiesta di revisione allegata al ricorso riporta sinteticamente le dichiarazioni che si intendono far valere come prove nuove e pertanto la Corte territoriale ben ha potuto vagliare la novità nel senso strutturale e teleologico ditali dichiarazioni rispetto al materiale probatorio già confluito nella piattaforma probatoria valutata dai giudici di merito 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella Così deciso il 17/01/2023 determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.