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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11305/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 08/05/2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, nessuno compare per la lettura della
Sentenza (così come preannunciato nel corso dell'udienza del 27.3.2025).
E' presente alla odierna udienza l'AUPP Dr. Alessandra Riccardi
Il G.I. pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11305/2024 r.g. promossa dal
SI (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo RIZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cremona via Faerno nr. 6;
RICORRENTE
contro il
SI (C.F. . ): Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e contro il
SI (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Erika ZANIERATO e dall'Avv. Matilde BONADEI MATILDE, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Venezia Mestre via
Mestrina nr. 62/c;
RESISTENTE OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritta nella parte contenente le conclusioni); per la seconda dei sopra indicati resistenti: come da memoria difensiva datata
10.5.2024 (da intendersi qui trascritta nella parte contenente le conclusioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 20.3.2024 il SI proprietario di Parte_1
un appartamento sito al primo piano dello stabile di via Settembrini nr. 7, a Milano
(appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina a vista, camera da letto soppalcata, bagno, ripostiglio, balcone, con annessa cantina pertinenziale, contrassegnato al C.F. del ridetto Comune dai seguenti dati: Foglio nr. 279, Mappale nr. 67, Subalterno nr. 805, Z.C. 2; R.C. 555,19, Categoria A3 e Subalterno nr. 775,
Z.C. 2; R.C. 3,72, Categoria C2), concesso in locazione ad uso abitativo, completamente arredato, ai SIi e in Controparte_1 Controparte_2
forza di contratto stipulato in data 30.7.2020, regolarmente registrato, per la durata iniziale di anni quattro a far data dal 1.9.2020 sino al 31.8.2024, ha chiesto (in estrema sintesi) di accertare e dichiarare che l'incendio avvenuto all'interno di tale unità immobiliare in data 16.1.2022 è stato causato per esclusiva colpa dei conduttori e, per l'effetto, di condannare gli stessi in solito tra loro, al risarcimento del danno nella misura di Euro 16.200,00 per i danni riportati dal mobilio e dagli arredi e nella misura di Euro 14.400,00 per il lucro cessante per il mancato incasso dei canoni dalla data dal 16.1.2022 sino alla vendita del bene immobile avvenuta in data 17.1.2023, oltre che al risarcimento del danno morale ed al pagamento degli interessi, sino alla data dello effettivo soddisfo, con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria difensiva del 10.5.2024 il SI si costituiva Controparte_2
chiedendo (in estrema sintesi) il rigetto delle domande di controparte in quanto infondate, evidenziando che, al momento dell'incendio, non era presente nello appartamento, che aveva lasciato da quasi un anno, mentre in esso era presente il SI , che veniva subito dopo trasportato al Pronto Soccorso;
che, in ogni CP_1
caso, il bene immobile non era stato indisponibile per nr. 12 mesi, posto che i lavori di ripristino non erano durati un tempo corrispondente;
che in relazione ai danni al mobilio ed agli arredi non erano comprovati dalle relative fatture di acquisto.
Deve essere anzitutto osservato che l'appartamento sito in via Settembrini nr. 7 a
Milano, di proprietà del ricorrente sino al 17.1.2023, era stato preso in locazione dai
SIi et “completo di arredi” con la contestuale assunzione CP_1 CP_2
da parte degli stessi, in solido tra loro, quale “parte conduttrice”, di pagare il canone annuo di Euro 12.600,00, oltre ad Euro 1.800,00 a titolo di spese condominiali, e di riconsegnare l'unità immobiliare, riconosciuta essere “in ottimo stato di manutenzione”, nello stato medesimo in cui l'avevano ricevuta, salvo il deperimento di uso, pena il risarcimento del danno La parte conduttrice, inoltre, dichiarava di prendere in consegna l'immobile con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode dello stesso, impegnandosi a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. doc. nr. 1 di parte ricorrente).
Il rapporto di incendio del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, sede di Via
Messina, attesta che in data 16.1.2022 all'interno dello appartamento locato si sviluppava un incendio, con fiamme che lo interessavano completamente e che uscivano dalle finestre. L'affittuario dello appartamento incendiato SI , CP_1
unico presente al suo interno, sfuggito dalle fiamme dopo aver chiuso la porta di ingresso alle sue spalle, veniva trasportato tramite ambulanza al Pronto Soccorso dell' Ospedale San Giuseppe per le necessarie cure. Spento l'incendio, i Vigili del
Fuoco accertavano che la caldaia e la tubazione del gas avevano subito dei danni e dichiaravano l'inagibilità dell'intero appartamento da esso interessato (oltre che di due locali di un altro appartamento sito sopra quest'ultimo) (cfr. doc. nr. 2 di parte ricorrente).
Il Vigile del Fuoco CS intervenuto sul luogo dei fatti, nel corso della Testimone_1
deposizione testimoniale del 17.10.2024 ha confermato che l'appartamento era completamente bruciato, così come tutto il mobilio. Il vicino di casa del SI , ovvero il SI nel corso CP_1 Testimone_2
della deposizione testimoniale del 17.10.2024, dopo avere precisato di abitare in un appartamento sito proprio sullo stesso pianerottolo di quello incendiato, ha riferito che: l'incendio era avvenuto nelle prime ore del mattino;
la persona che solitamente occupava l'appartamento interessato dalle fiamme - persona che in seguito apprese chiamarsi - si era rifugiata nel suo appartamento, indossava solo un Controparte_1
paio di boxer, era nera di fuliggine, stava male ed era in stato confusionale;
la stessa aveva riferito che nessun altro era presente all'interno dell'appartamento e che aveva lasciato un pentolino sui fornelli della cucina e, poi, si era addormentata.
I testi SIi e rispettivamente il fratello ed una Testimone_3 Testimone_4
amica del SI hanno confermato il fatto che, il giorno dell'incendio CP_2
(ovvero il 16.1.2022), quest'ultimo non fosse presente sul luogo dei fatti, trovandosi proprio in quella data presso il Centro Equestre di Mogliano Veneto per una gara ed avendo lasciato, già dal mese di Febbraio 2021, l'appartamento di via Settembrini nr.
7 a Milano, dopo aver interrotto la relazione sentimentale il SI . CP_1
Tra la documentazione acquisita agli atti non è dato rinvenire una disdetta dal contratto di locazione, formulata dal SI nelle forme Controparte_2
previste dall' art. 3, che prevede che “La parte conduttrice potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo personale (es. motivi di mancata proroga del contratto di lavoro) dandone comunicazione alla parte locatrice mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 3 (tre) mesi pria della data di effetto del recesso.”
Nemmeno è dato rinvenire, tra tale documentazione, una disdetta inoltrata dal SI al SI via posta elettronica certificata, all' indirizzo pec CP_2 Pt_1
( indicato da quest'ultimo nel messaggio Whatsapp Email_1
del 20.4.2021 (cfr. messaggio prodotto sub doc. nr. 4 del difensore di parte resistente).
Pertanto, non può allo affermarsi che il SI all'epoca dello incendio, CP_2
si fosse liberato dalle obbligazioni solidali su di lui gravanti quale conduttore del bene immobile e quale custode dello stesso, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, aventi fonte nel contratto di locazione.
Da quanto sopra, consegue che lo stesso, in solido con il SI , debba CP_1
rispondere dei danni cagionati alla parte locatrice, fermo restando la facoltà del primo di valutare se esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del secondo (la riserva in tale senso risulta formulata nelle conclusioni della memoria datata 10.5.2024).
I conduttori dovranno anzitutto risarcire al locatore i danni provocati al mobilio, andato totalmente bruciato, così come emerso nel corso della deposizione testimoniale del Vigile del Fuoco intervenuto sul luogo dei fatti, e del quale, pertanto, il locatore non ha più potuto fare alcun utilizzo (a titolo esemplificativo, utilizzandolo in altra dimora o vendendolo a terzi, come mobilio usato).
La parte ricorrente ha prodotto i rilievi fotografici rappresentativi degli arredi del cd. cucina a vista - composta da nr. 2 pensili, una colonna frigo, un lavello con sottolavello, un piano cottura con forno, una cassettiera -, del soggiorno - composto da una libreria dotata di TV, un divano, da un tavolino con due sedie pieghevoli, da una lampada a soffitto e da quattro tende a pacchetto -, della camera da letto - composta da un letto matrimoniale, da un armadio con cinque ante, da un cassettiera
- e del ripostiglio - composto da una scaffalatura ed all'interno del quale risultano custodite altre tre sedie pieghevoli -.
Non essendo stato esperito, primo dello smaltimento della mobilia andata bruciata, un Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. per descrivere la condizione del mobilio ammalorato e per valutare l' entità dei danni riportati per tramite di un
Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Tribunale, l'entità di tale danno non può che essere valutata in via equitativa.
Ora, tenuto conto dello stato di usura del mobilio e degli arredi, si stima equo quantificare in Euro 8.000,00 l'entità di tale voce di danno. I conduttori, inoltre, dovranno risarcire al locatore i danno da lucro cessante, rappresentato dai canoni di locazione e dagli oneri accessori che lo stesso avrebbe ricevuto tra il 16.1.2022 (data dello incendio) ed il 13.1.2023 (data della compravendita del bene immobile tra il SI quale parte venditrice, e la Pt_1
SIa ) ovvero l'importo di Euro 14.400,00 complessivi (risultante Per_1
dalla moltiplicazione del canone di locazione mensile di Euro 1.050,00 e degli oneri accessori mensili di Euro 150,00 per nr. 12 mesi).
Nulla deve essere disposto in punto di risarcimento del danno morale, non essendo stato provato dalla parte ricorrente l'accertamento di una responsabilità penale per i fatti di reato dalla stessa ritenuti ravvisabili nella vicenda per cui è causa mediante la produzione della relativa Sentenza di condanna.
In considerazione della soccombenza prevalente delle parti resistenti, queste devono essere condannate a rifondere alla parte ricorrente i ¾ delle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità delle controversia, secondo le vigenti tariffe professionali (D.M. 147/2022). La restante frazione delle spese di lite deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della seconda delle sopra indicate parti resistenti, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità solidale dei resistenti SIi
[...]
e per l'incendio avvenuto in data CP_1 Controparte_2
16.1.2022 nello appartamento da essi condotto in locazione, sito al primo piano dello stabile di via Settembrini nr. 7 a Milano (appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina a vista, camera da letto soppalcata, bagno, ripostiglio, balcone, con annessa cantina - posta al interrato -, contrassegnato al C.F. del ridetto Comune dai seguenti dati: Foglio nr. 279, Mappale nr. 67, Subalterno nr. 805, Z.C. 2; R.C. 555,19, Categoria A3 e Subalterno nr. 775,
Z.C. 2; R.C. 3,72, Categoria C2), all'epoca di proprietà del ricorrente SI
(parte locatrice); Parte_1
2. condanna i resistenti in solido tra loro a risarcire il danno al mobilio ed agli arredi, quantificato in Euro 8.000,00 complessivi, ed il lucro cessante, per mancato incasso dei canoni di locazione e degli oneri accessori dal 16.1.2022 al 13.1.2023, nella misura di Euro 14.400,00 complessivi, oltre che al pagamento degli interessi legali, dal dovuto al saldo;
3. rigetta la domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno morale;
4. condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento dei ¾ delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidata la frazione in € 388,50 per esborsi ed in € 3.471,75 per compensi professionali, oltre che al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., alle rispettive aliquote di legge.
Compensa la restante frazione delle spese tra le parti.
Milano, così deciso in data 8 Maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta