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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3175/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv. Morini, procuratore costituito nell'interesse dell'attrice ha depositato le note scritte Parte_1 conclusive ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo come da atti di causa.
L'Avv. AN, procuratore costituito nell'interesse del convenuto ha Controparte_1 depositato le note scritte conclusive ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo come da atti di causa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa MA OD, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3175/2024 avente ad oggetto CONTRATTI PUBBLICI, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ) con sede in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
TO AN, elettivamente domiciliata in Viadana (MN) alla Via Garibaldi n. 63, presso lo studio dell'Avv. Massimo Morini che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, attrice
E
in persona del Sindaco p.t. (C.F. – P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede presso il municipio in (25017) Lonato d/G (BS), piazza Martiri della Libertà n. 12, elettivamente domiciliato in Brescia alla Via Romanino n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mario
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale;
convenuto e attore in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via preliminare: dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione all'oggetto e natura della instaurata controversia;
- nel merito: accertarsi e dichiararsi che è decaduta dall'aggiudicazione del bando di Parte_1 gara 14.04.2023 dichiarata con determina n. 573 del 16.0.6.2023 e per l'effetto dichiararsi che la 1 stessa nulla deve al in relazione alla pretesa di pagamento della caparra Controparte_1 penitenziale o di qualsivoglia altra somma attinente o conseguente il Bando medesimo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA a CPA come per legge.
Per parte convenuta: (a) in via principale: rigettare la domanda di accertamento negativo spiegata dall'attrice siccome infondata in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
Parte_1
(b) in via riconvenzionale:
(b.1) in principalità: condannare l'attrice al pagamento di quanto dovuto al Parte_1 CP_1 convenuto a titolo di caparra penitenziale ex art. 6, lett. a) dell'avviso d'asta pubblica sub doc. 1 avv.
a corrispettivo dell'esercitato recesso, pari alla somma portata dalla fattura 26.09.2023 n. 33IM a ns. doc. 6 (€ 260.100,00) dedotto quanto già versato da essa recedente a titolo di cauzione provvisoria ex art. 2 del medesimo avviso (€ 26.000,00); per complessivi € 234.100,00, da maggiorarsi di interessi al tasso legale dalla data di emissione della fattura predetta e di interessi al tasso ex art.
1284, co. 4 c.c. dalla data deposito della comparsa di costituzione in questo giudizio (31.05.2024) sino a effettivo soddisfo;
(b.2) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della riconvenzionale principale che precede, ed in via di mero accertamento: dichiarare inefficace il recesso esercitato dall'attrice Pt_1
e, per l'effetto, dichiararla obbligata – sino a eventuale tardivo pagamento di quanto dovuto al
[...] convenuto a titolo di caparra penitenziale ex art. 6, lett. a) dell'avviso d'asta pubblica sub CP_1 doc. 1 avv. – all'acquisto dell'area posta in vendita dal convenuto a mezzo dell'avviso CP_1 suddetto;
e, quindi, dichiararla obbligata alla stipula del rogito notarile e al pagamento dell'intero prezzo offerto in sede d'asta (€ 1.300.500,00, dedotti gli € 26.000,00 già versati a titolo di cauzione provvisoria, quindi € 1.274.500,00);
(c) in via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, si reitera l'istanza di ammissione alla prova per testi sui capitoli dedotti in memoria integrativa ex art. 171-ter nr. 2 c.p.c., ferma la richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli avversari denegatamente ammessi avanzata in memoria integrativa ex art. 171-ter nr. 3 c.p.c. con i medesimi testi indicati a prova diretta;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, giusta nota che si deposita unitamente alle presenti note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia, il nei confronti del quale esperiva un'azione di Controparte_1 accertamento negativo del credito.
In particolare, la società attrice deduceva di aver partecipato al Bando di gara avente ad oggetto “la vendita di un'area sita in Viale Roma catastalmente identificata al foglio 27 mappale 33, 35 e 26 –
2 Campo Sportivo”, versando la relativa cauzione di € 26.000,00; la società deduceva ancora che risultata aggiudicataria del terreno oggetto di procedura pubblica, decideva di non addivenire alla stipula del successivo contratto e non versava la caparra penitenziale richiesta dal Comune per effetto del recesso esercitato. A fronte della diffida al versamento della caparra trasmessa dall'ente comunale, la società incardinava il presente giudizio chiedendo al Tribunale di accertare di nulla dovere al
Il tutto con vittoria di spese di lite. Controparte_1
Si costituiva il in persona del Sindaco p.t. il quale eccepiva che per Controparte_1 effetto delle clausole contenute negli artt. 6 e 10 del bando di gara, la società pur potendo legittimamente esercitare il diritto di recesso avrebbe dovuto procedere al versamento della somma, proprio perché la funzione della caparra penitenziale è quella di indennizzare l'ente a seguito della mancata stipula del contratto definitivo.
Del resto, che tale somma fosse dovuta è dimostrato dal fatto che la società al momento dell'emissione della fattura da parte del aveva contestato unicamente la richiesta di IVA;
a seguito quindi CP_1 dell'emissione della fattura da parte del con storno dell'iva, questa veniva accettata dalla CP_1 società con emissione del relativo SDI. Riteneva, pertanto, l'ente che l'accettazione della fattura elettronica equivalesse a riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e chiedeva l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 234.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 dalla domanda al soddisfo.
In subordine e sempre in via riconvenzionale, l'ente convenuto chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia del recesso esercitato dall'attrice e per l'effetto dichiararla obbligata – sino a Parte_1 eventuale tardivo pagamento di quanto dovuto al convenuto a titolo di caparra penitenziale CP_1 ex art. 6, lett. a) dell'avviso d'asta pubblica, all'acquisto dell'area posta in vendita dal CP_1 convenuto a mezzo dell'avviso suddetto;
e, quindi, dichiararla obbligata alla stipula del rogito notarile e al pagamento dell'intero prezzo offerto in sede d'asta (€ 1.300.500,00, dedotti gli € 26.000,00 già versati a titolo di cauzione provvisoria, quindi € 1.274.500,00). Il tutto con vittoria di spese.
Concesso un termine per verificare la possibile conciliazione della lite, concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie, il Tribunale ritenuta la propria giurisdizione, ha rinviato la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.01.2026.
Il procedimento è stato poi assegnato alla scrivente con decreto del Presidente del Tribunale n.
86/2025 adottato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 e rinviato alla data del
16.12.2205 per essere deciso ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
1.Sul merito.
La domanda di accertamento negativo del credito esercitata da è fondata e deve essere Parte_1 accolta per quanto di ragione.
3 Va premesso che la giurisprudenza amministrativa ritiene che nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto, se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, con la conseguenza che ne va preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale (cfr. Cons. Stato, 28.05.2025, n.
4635).
Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162; 12 settembre 2017, n. 4307).
Fatta tale premessa, occorre evidenziare che l'art. 6 lett. a) del bando di gara prevede la seguente clausola: Entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto procedere al versamento della caparra penitenziale fino al raggiungimento del 20% del prezzo offerto, mediante versamento alla Tesoreria comunale. La successiva lett. c) dell'art. 6 prevede poi: La mancata effettuazione dei versamenti nei termini previsti sarà considerata rinuncia all'aggiudicazione, con conseguente incameramento delle somme versate a favore del . Controparte_1 CP_1
Il successivo art. 10 del bando di gara dispone: La stipulazione dell'atto notarile sarà fissata a cura dell'aggiudicatario entro e non oltre 60 giorni dalla data aggiudicazione definitiva. In carenza,
l'aggiudicatario sarà dichiarato rinunciatario e conseguentemente decadrà da ogni diritto e perderà la caparra penitenziale versata, che verrà incamerata dal Comune di . Verrà, Controparte_1 quindi, interpellato il successivo migliore offerente e si procederà, in caso di accettazione, alla aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto. In caso di mancata presentazione e/o di mancata accettazione da parte del secondo migliore offerente, si procederà all'assegnazione a favore del terzo
e così via.
4 Orbene, facendo applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1363 e ss. c.c. e dunque interpretando le clausole contenute negli artt. 6 e 10 del bando di gara alla luce del significato che esse assumono sulla base del complesso dell'atto, deve affermarsi che legittimamente è stata incamerata dal la cauzione versata dalla società, ma che alcuna ulteriore Controparte_1 somma può essere pretesa dall'ente.
Ciò in quanto è previsto per l'aggiudicatario un termine di 15 giorni con decorrenza dall'aggiudicazione per il versamento della caparra penitenziale alla cui omissione il bando ha attribuito il significato di rinuncia all'aggiudicazione con diritto in capo alla p.a. di incamerare le somme fino a quel momento versate.
Ne consegue che, se entro i quindici giorni successivi all'aggiudicazione alcuna caparra è stata versata la p.a. non può pretendere di incamerare tale somma, dovendo al più verificare se sussistono i presupposti per la configurazione di una responsabilità contrattuale a carico dell'aggiudicatario.
Del resto, tale lettura è confermata dal successivo art. 10 e dalla funzione propria della caparra penitenziale.
L'istituto previsto dall'art. 1386 c.c. infatti ha natura di norma speciale rispetto all'art. 1385, (il quale attribuisce alla caparra, la funzione di corrispettivo del danno a favore del contraente non inadempiente che preferisca recedere dal contratto e ritenere tale corrispettivo anziché chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto ex art. 1453 1. comma) nel senso che attribuisce alla dazione di una somma di denaro collegata ad una pattuizione di recesso unilaterale la sola funzione di corrispettivo del recesso stesso.
Ed allora la previsione contenuta nell'art. 10 del bando di gara deve essere letta in combinato disposto con l'art. 6 nella parte in cui consente all'aggiudicatario di rinunciare all'aggiudicazione e al Comune di incamerare la cauzione quale somma versata per la partecipazione alla gara. Diversamente è a dirsi con riferimento alla caparra penitenziale che il ha diritto ad incamerare soltanto se la stessa CP_1 sia stata versata nei quindici giorni successivi all'aggiudicazione e non sia poi stipulato il contratto con atto pubblico notarile.
Per converso, lo spatium di giorni 15 entro i quali l'aggiudicatario può decidere di rinunciare all'aggiudicazione e di non versare la caparra penitenziale non consente all'ente locale di incamerare alcuna ulteriore somma rispetto alla cauzione versata, ferma la valutazione da parte della p.a. dell'illegittimo comportamento del privato e della sua eventuale conseguente responsabilità precontrattuale, quest'ultima non sindacabile dal giudice ordinario.
Tale interpretazione delle clausole del bando di gara, peraltro, è aderente ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, in virtù dei quali ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente;
tanto a maggior
5 ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato,
15.04.2025, n. 3253).
In aderenza a tali principi, la domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla Pt_1 non può che essere accolta.
[...]
2.Sulla domanda riconvenzionale.
All'accoglimento della domanda principale segue necessariamente il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal Controparte_1
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. Dr.ssa MA OD, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3175/2024 avente ad oggetto CONTRATTI
PUBBLICI, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t. – attrice – e Parte_1 [...] in persona del Sindaco p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
Accoglie la domanda di parte attrice e
Per l'effetto:
Accerta e dichiara che nulla deve al Parte_1 CP_1 Controparte_1
Rigetta le domande riconvenzionali del Controparte_1
Condanna il al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 1.268,00 per spese vive ed € 8.433,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in Brescia, il 16.12.2025
Il Giudice
MA OD
6 7
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv. Morini, procuratore costituito nell'interesse dell'attrice ha depositato le note scritte Parte_1 conclusive ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo come da atti di causa.
L'Avv. AN, procuratore costituito nell'interesse del convenuto ha Controparte_1 depositato le note scritte conclusive ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., concludendo come da atti di causa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa MA OD, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3175/2024 avente ad oggetto CONTRATTI PUBBLICI, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ) con sede in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
TO AN, elettivamente domiciliata in Viadana (MN) alla Via Garibaldi n. 63, presso lo studio dell'Avv. Massimo Morini che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, attrice
E
in persona del Sindaco p.t. (C.F. – P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede presso il municipio in (25017) Lonato d/G (BS), piazza Martiri della Libertà n. 12, elettivamente domiciliato in Brescia alla Via Romanino n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mario
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale;
convenuto e attore in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via preliminare: dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione all'oggetto e natura della instaurata controversia;
- nel merito: accertarsi e dichiararsi che è decaduta dall'aggiudicazione del bando di Parte_1 gara 14.04.2023 dichiarata con determina n. 573 del 16.0.6.2023 e per l'effetto dichiararsi che la 1 stessa nulla deve al in relazione alla pretesa di pagamento della caparra Controparte_1 penitenziale o di qualsivoglia altra somma attinente o conseguente il Bando medesimo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA a CPA come per legge.
Per parte convenuta: (a) in via principale: rigettare la domanda di accertamento negativo spiegata dall'attrice siccome infondata in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
Parte_1
(b) in via riconvenzionale:
(b.1) in principalità: condannare l'attrice al pagamento di quanto dovuto al Parte_1 CP_1 convenuto a titolo di caparra penitenziale ex art. 6, lett. a) dell'avviso d'asta pubblica sub doc. 1 avv.
a corrispettivo dell'esercitato recesso, pari alla somma portata dalla fattura 26.09.2023 n. 33IM a ns. doc. 6 (€ 260.100,00) dedotto quanto già versato da essa recedente a titolo di cauzione provvisoria ex art. 2 del medesimo avviso (€ 26.000,00); per complessivi € 234.100,00, da maggiorarsi di interessi al tasso legale dalla data di emissione della fattura predetta e di interessi al tasso ex art.
1284, co. 4 c.c. dalla data deposito della comparsa di costituzione in questo giudizio (31.05.2024) sino a effettivo soddisfo;
(b.2) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della riconvenzionale principale che precede, ed in via di mero accertamento: dichiarare inefficace il recesso esercitato dall'attrice Pt_1
e, per l'effetto, dichiararla obbligata – sino a eventuale tardivo pagamento di quanto dovuto al
[...] convenuto a titolo di caparra penitenziale ex art. 6, lett. a) dell'avviso d'asta pubblica sub CP_1 doc. 1 avv. – all'acquisto dell'area posta in vendita dal convenuto a mezzo dell'avviso CP_1 suddetto;
e, quindi, dichiararla obbligata alla stipula del rogito notarile e al pagamento dell'intero prezzo offerto in sede d'asta (€ 1.300.500,00, dedotti gli € 26.000,00 già versati a titolo di cauzione provvisoria, quindi € 1.274.500,00);
(c) in via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, si reitera l'istanza di ammissione alla prova per testi sui capitoli dedotti in memoria integrativa ex art. 171-ter nr. 2 c.p.c., ferma la richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli avversari denegatamente ammessi avanzata in memoria integrativa ex art. 171-ter nr. 3 c.p.c. con i medesimi testi indicati a prova diretta;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, giusta nota che si deposita unitamente alle presenti note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia, il nei confronti del quale esperiva un'azione di Controparte_1 accertamento negativo del credito.
In particolare, la società attrice deduceva di aver partecipato al Bando di gara avente ad oggetto “la vendita di un'area sita in Viale Roma catastalmente identificata al foglio 27 mappale 33, 35 e 26 –
2 Campo Sportivo”, versando la relativa cauzione di € 26.000,00; la società deduceva ancora che risultata aggiudicataria del terreno oggetto di procedura pubblica, decideva di non addivenire alla stipula del successivo contratto e non versava la caparra penitenziale richiesta dal Comune per effetto del recesso esercitato. A fronte della diffida al versamento della caparra trasmessa dall'ente comunale, la società incardinava il presente giudizio chiedendo al Tribunale di accertare di nulla dovere al
Il tutto con vittoria di spese di lite. Controparte_1
Si costituiva il in persona del Sindaco p.t. il quale eccepiva che per Controparte_1 effetto delle clausole contenute negli artt. 6 e 10 del bando di gara, la società pur potendo legittimamente esercitare il diritto di recesso avrebbe dovuto procedere al versamento della somma, proprio perché la funzione della caparra penitenziale è quella di indennizzare l'ente a seguito della mancata stipula del contratto definitivo.
Del resto, che tale somma fosse dovuta è dimostrato dal fatto che la società al momento dell'emissione della fattura da parte del aveva contestato unicamente la richiesta di IVA;
a seguito quindi CP_1 dell'emissione della fattura da parte del con storno dell'iva, questa veniva accettata dalla CP_1 società con emissione del relativo SDI. Riteneva, pertanto, l'ente che l'accettazione della fattura elettronica equivalesse a riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e chiedeva l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 234.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 dalla domanda al soddisfo.
In subordine e sempre in via riconvenzionale, l'ente convenuto chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia del recesso esercitato dall'attrice e per l'effetto dichiararla obbligata – sino a Parte_1 eventuale tardivo pagamento di quanto dovuto al convenuto a titolo di caparra penitenziale CP_1 ex art. 6, lett. a) dell'avviso d'asta pubblica, all'acquisto dell'area posta in vendita dal CP_1 convenuto a mezzo dell'avviso suddetto;
e, quindi, dichiararla obbligata alla stipula del rogito notarile e al pagamento dell'intero prezzo offerto in sede d'asta (€ 1.300.500,00, dedotti gli € 26.000,00 già versati a titolo di cauzione provvisoria, quindi € 1.274.500,00). Il tutto con vittoria di spese.
Concesso un termine per verificare la possibile conciliazione della lite, concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie, il Tribunale ritenuta la propria giurisdizione, ha rinviato la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.01.2026.
Il procedimento è stato poi assegnato alla scrivente con decreto del Presidente del Tribunale n.
86/2025 adottato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 e rinviato alla data del
16.12.2205 per essere deciso ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
1.Sul merito.
La domanda di accertamento negativo del credito esercitata da è fondata e deve essere Parte_1 accolta per quanto di ragione.
3 Va premesso che la giurisprudenza amministrativa ritiene che nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto, se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, con la conseguenza che ne va preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale (cfr. Cons. Stato, 28.05.2025, n.
4635).
Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162; 12 settembre 2017, n. 4307).
Fatta tale premessa, occorre evidenziare che l'art. 6 lett. a) del bando di gara prevede la seguente clausola: Entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto procedere al versamento della caparra penitenziale fino al raggiungimento del 20% del prezzo offerto, mediante versamento alla Tesoreria comunale. La successiva lett. c) dell'art. 6 prevede poi: La mancata effettuazione dei versamenti nei termini previsti sarà considerata rinuncia all'aggiudicazione, con conseguente incameramento delle somme versate a favore del . Controparte_1 CP_1
Il successivo art. 10 del bando di gara dispone: La stipulazione dell'atto notarile sarà fissata a cura dell'aggiudicatario entro e non oltre 60 giorni dalla data aggiudicazione definitiva. In carenza,
l'aggiudicatario sarà dichiarato rinunciatario e conseguentemente decadrà da ogni diritto e perderà la caparra penitenziale versata, che verrà incamerata dal Comune di . Verrà, Controparte_1 quindi, interpellato il successivo migliore offerente e si procederà, in caso di accettazione, alla aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto. In caso di mancata presentazione e/o di mancata accettazione da parte del secondo migliore offerente, si procederà all'assegnazione a favore del terzo
e così via.
4 Orbene, facendo applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1363 e ss. c.c. e dunque interpretando le clausole contenute negli artt. 6 e 10 del bando di gara alla luce del significato che esse assumono sulla base del complesso dell'atto, deve affermarsi che legittimamente è stata incamerata dal la cauzione versata dalla società, ma che alcuna ulteriore Controparte_1 somma può essere pretesa dall'ente.
Ciò in quanto è previsto per l'aggiudicatario un termine di 15 giorni con decorrenza dall'aggiudicazione per il versamento della caparra penitenziale alla cui omissione il bando ha attribuito il significato di rinuncia all'aggiudicazione con diritto in capo alla p.a. di incamerare le somme fino a quel momento versate.
Ne consegue che, se entro i quindici giorni successivi all'aggiudicazione alcuna caparra è stata versata la p.a. non può pretendere di incamerare tale somma, dovendo al più verificare se sussistono i presupposti per la configurazione di una responsabilità contrattuale a carico dell'aggiudicatario.
Del resto, tale lettura è confermata dal successivo art. 10 e dalla funzione propria della caparra penitenziale.
L'istituto previsto dall'art. 1386 c.c. infatti ha natura di norma speciale rispetto all'art. 1385, (il quale attribuisce alla caparra, la funzione di corrispettivo del danno a favore del contraente non inadempiente che preferisca recedere dal contratto e ritenere tale corrispettivo anziché chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto ex art. 1453 1. comma) nel senso che attribuisce alla dazione di una somma di denaro collegata ad una pattuizione di recesso unilaterale la sola funzione di corrispettivo del recesso stesso.
Ed allora la previsione contenuta nell'art. 10 del bando di gara deve essere letta in combinato disposto con l'art. 6 nella parte in cui consente all'aggiudicatario di rinunciare all'aggiudicazione e al Comune di incamerare la cauzione quale somma versata per la partecipazione alla gara. Diversamente è a dirsi con riferimento alla caparra penitenziale che il ha diritto ad incamerare soltanto se la stessa CP_1 sia stata versata nei quindici giorni successivi all'aggiudicazione e non sia poi stipulato il contratto con atto pubblico notarile.
Per converso, lo spatium di giorni 15 entro i quali l'aggiudicatario può decidere di rinunciare all'aggiudicazione e di non versare la caparra penitenziale non consente all'ente locale di incamerare alcuna ulteriore somma rispetto alla cauzione versata, ferma la valutazione da parte della p.a. dell'illegittimo comportamento del privato e della sua eventuale conseguente responsabilità precontrattuale, quest'ultima non sindacabile dal giudice ordinario.
Tale interpretazione delle clausole del bando di gara, peraltro, è aderente ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, in virtù dei quali ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente;
tanto a maggior
5 ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato,
15.04.2025, n. 3253).
In aderenza a tali principi, la domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla Pt_1 non può che essere accolta.
[...]
2.Sulla domanda riconvenzionale.
All'accoglimento della domanda principale segue necessariamente il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal Controparte_1
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. Dr.ssa MA OD, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3175/2024 avente ad oggetto CONTRATTI
PUBBLICI, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t. – attrice – e Parte_1 [...] in persona del Sindaco p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
Accoglie la domanda di parte attrice e
Per l'effetto:
Accerta e dichiara che nulla deve al Parte_1 CP_1 Controparte_1
Rigetta le domande riconvenzionali del Controparte_1
Condanna il al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 1.268,00 per spese vive ed € 8.433,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in Brescia, il 16.12.2025
Il Giudice
MA OD
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