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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LO AN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 23/05/2023 DEla CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento DE secondo motivo di ricorso limitatamente alla natura unitaria o meno dei fatti descritti al capo a) DEla rubrica e all'eventuale decorso DEla prescrizione in relazione a taluno di essi;
udite le conclusioni DE difensore DE ricorrente, Avv. DANIELE RIPAMONTI, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alle note difensive chiedendo l'accoglimento DE ricorso;
udite le conclusioni DEla parte civile costituita, con l'Avv. FRANCESCO ROTUNDO, in sostituzione DEl'Avv. ALESSANDRO DIDDI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7149 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO UN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza DE 23/05/2023, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento DEla Sesta sezione DEla Corte di cassazione con sentenza n. 9642 DE 26/05/2021 con riferimento al capo a) DEla rubrica, ha parzialmente riformato la sentenza DE Tribunale di Milano DE 06/10/2016, appellata da RE LO AN IZ, rideterminando la pena in anni tre e mesi nove di reclusione (artt. 319 e 320 cod. pen., art. 4 DE d.lgs. 146 DE 2006). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo DE proprio difensore, il RE che ha dedotto motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi DEl'art. 173 dìsp. att. cod.proc.pen. 2.1. Vizio DEla motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che pesantemente carente quanto al motivo di appello relativo alla inattendibilità DE teste AN OS, in aperta violazione DEle direttive fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio;
il OS è difatti l'unico effettivo accusatore DE ricorrente e dalla compiuta considerazione DEle sue dichiarazioni si sarebbe dovuta vagliare la portata DEl'intero impianto accusatorio. Nella prospettazione DEla difesa la Corte di appello si è sostanzialmente sottratta a tale verifica richiesta dalla Corte di cassazione avendo semplicemente: - ribadito come la posizione DElo stesso OS fosse stata specificamente valutata dal Tribunale;
- rimandato alle conclusioni raggiunte in quella sede, confermando in tal modo le valutazioni DE primo giudizio di appello, senza effettiva analisi critica e ricostruttiva secondo il dettato DEla Corte di cassazione;
- omesso di correlare le proprie scarne considerazioni a dati di riscontro, nonostante le molteplici contestazioni difensive articolate nel motivo di appello. 2.2. Vizio DEla motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, con inosservanza ed erronea applicazione DEla legge penale e di norme processuali con specifico riferimento: - al calcolo DEla prescrizione dei reati contestati;
- alla individuazione DEla normativa applicabile in relazione alla successione DEle condotte nel tempo, nonché in relazione alla disciplina di cui all'art. 81 cpv cod.pen. La sentenza di appello ha difatti mutato radicalmente la connotazione DE fatto contestato, con conseguente violazione DE diritto di difesa in considerazione DEla mancanza L di correlazione tra la accusa elevata e la sentenza, escludendo che nel caso in esame ricorressero quattro distinte ipotesi di reato unificate dal vincolo DEla continuazione e ritenendo invece la sussistenza di un reato unico a condotta progressiva o frazionata, con riconduzione di tutte le elargizioni ad un unico accordo. Tali elementi emergono precipuamente dalla motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con una serie di evidenti conseguenze su rilevanti temi giuridici devoluti, così semplificati e di fatto non affrontati. La motivazione è inoltre sul punto contraddittoria, attese le considerazioni effettuate dalla Corte di appello, in relazione alla vicenda c.d. "China outlet", quando afferma che non sia necessaria la rinnovazione dibattimentale richiesta dalla difesa affermando che il reato è prescritto. Ne consegue in conclusione una violazione di legge e violazione di norme processuali con violazione DE diritto di difesa per mancata correlazione tra accusa e sentenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio DEl'impugnata sentenza in accoglimento DE secondo motivo di ricorso limitatamente alla natura unitaria o meno dei fatti descritti al capo a) ed all'eventuale decorso DEla prescrizione in relazione a taluno di essi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso non è consentito, oltre che manifestamente infondato. In via preliminare occorre considerare che la Sesta sezione di questa Corte, nel DEimitare il giudizio devoluto alla Corte di appello a seguito DEl'annullamento con rinvio, aveva espressamente individuato le tematiche che caratterizzavano il perimetro valutativo, specificando che era necessario motivare in relazione ai seguenti temi: - se e in che limiti si potesse giungere ad una affermazione di responsabilità in ordine al capo a); - se ricorresse un unico patto corruttivo o diverse e separate condotte in relazione al loro oggetto;
- se la fattispecie contestata fosse riconducibile all'art. 319cod. pen. ovvero a quella prevista dall'art. 318 cod. pen., considerando le norme vigenti al momento DEla commissione DE fatto e le modifiche normative successivamente intervenute, con conseguente vaglio in ordine alla eventuale decorrenza DE termine di prescrizione. 3 3. La Corte di appello ha puntualmente adempiuto all'onere motivazionale oggetto di devoluzione, nell'ambito DE perimetro valutativo tracciato dalla Sesta sezione, con motivazione logica ed approfondita, che non si presta a censure in questa sede. In tal senso, il primo motivo di ricorso si deve ritenere non consentito nella parte in cui contesta la mancata valutazione DEla attendibilità DE OS AN da parte DEla Corte di appello. Le doglianze, per come articolate, non si confrontano con la complessiva motivazione DE giudice di secondo grado, emergendo conseguentemente anche un profilo di aspecificità DE ricorso sul punto (Sez. 4, n. 256 DE 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 DE 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 DE 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 DE 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, BO Sami, Rv. 277710 -01). La stessa struttura DEla sentenza evidenzia come non colga nel segno l'argomentazione difensiva secondo la quale la Corte di appello si sarebbe limitata ad un sintetico e mero rimando per relationem alla sentenza di primo grado quanto alla attendibilità DE OS. È infatti presente, nella motivazione DEla sentenza impugnata, una amplissima ricostruzione DEle valutazioni effettuate dal giudice di primo grado su tale tema, oltre che un richiamo specifico ed analitico alle circostanze, valutate dal Tribunale, che hanno portato all'avvio DEle indagini per le contestazioni elevate, alle molteplici acquisizioni documentali conseguenti, alle ampie dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti nell'ampio contesto corruttivo evidenziato nella imputazione di cui al capo a) in senso oggettivamente convergente ed integrato dalle plurime attività di osservazione e controllo, oltre che di perquisizione e sequestro, a carico dei soggetti coinvolti con il ricorrente in una articolata e strutturata attività congiunta in danno DEla Cassa Nazionale Ragionieri e Periti commerciali. Sono state quindi esplicitamente richiamate le valutazioni di primo grado quanto: - alla presenza di una serie di progetti imprenditoriali paralleli;
- alle operazioni finanziarie in danno DEla predetta Cassa;
- alle specifiche condotte unitariamente ricomprese nell'articolazione DEl'unico capo di imputazione di cui alla lettera a); - alle molteplici cointeressenze per finalità estranee alla Cassa DE ricorrente insieme ad una serie di altri soggetti, tra i quali il OS, il IA, i AG, il LV, il DO, il RA ed altri, tutti in relazione tra di loro per conoscenza, frequentazione, e progetti comuni, risalenti ad epoca anche precedente alla contestazione elevata;
- alla attendibilità DE it OS, specificamente considerata in relazione ad ogni singolo progetto strutturato in danno DEla Cassa predetta, per come ricostruita e correlata all'esito DEla attività di indagine, anche tenuto conto DEla registrazione ambientale effettuata dallo stesso ricorrente in un dialogo con il OS;
- alla considerazione specifica DEla condotta imputata e sua qualificazione ai sensi DEl'art. 319 cod. pen. da intendersi in senso unitario, proprio attese le evidenze complessivamente valutate dal giudice di primo grado. La Corte di appello, dopo aver dato ampiamente conto DEle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, ha dunque affrontato il tema devoluto specificamente dalla sentenza di annullamento con rinvio nelle sue diverse aree di riferimento, punto per punto, condividendo le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale ed analizzando specificamente i motivi di appello proposti sul tema DEla attendibilità DE OS. In tal senso, si deve rilevare come ricorra una affermazione di responsabilità a carico DE ricorrente conforme da parte dei due giudici di merito e la critica articolata in questa sede si risolve nella volontà da parte DEla difesa di introdurre una non consentita lettura alternativa DE merito (Sez. 3, n. 18521 DE 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 DE 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 DE 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 DE 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi che, in questo caso, non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione DEla Corte di appello, che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente. Dunque, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 DE 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595- 01; Sez. 3, n. 13926 DE 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 DE 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 DE 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593- 01; Sez. 1, n. 37588 DE 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841-01) La Corte di appello ha, quindi, autonomamente ed ampiamente argomentato sui motivi di appello proposti, correlandoli al devoluto conseguente alla decisione di legittimità, analizzando il tema DEla attendibilità DE OS sia in generale quanto alle sue dichiarazioni, alla loro coerenza interna, alla presenza di formidabili riscontri estrinseci, che nel particolare in 5 relazione alle singole azioni poste in essere e integranti il reato contestato al capo a) DEla rubrica. In tal senso sono state richiamate situazioni inequivoche di vicinanza, amicizia e cointeressenza tra il OS e il ricorrente;
le ripetute e costanti comunicazioni via mail, che hanno senza alcun dubbio evidenziato un progetto comune e la chiara violazione da parte DE RE dei propri compiti e funzioni in relazione al ruolo dallo stesso svolto;
la sistematica omissione di controllo per il raggiungimento di vantaggi personali e non (in tal senso la vicenda Eukion); il ricorso ad organizzazione amplia, articolata, con strumenti finanziari raffinati e sintomo di particolare intenzionalità (in tal senso l'analisi relativa alla Monkstown trading and Advisory Limited); la presenza di documentazione a riscontro DEle dichiarazioni DE OS quanto alle caratteristiche degli accordi intervenuti;
le disponibilità finanziarie riferibili al ricorrente, mai dichiarate, detenute all'estero, mai giustificate;
il coinvolgimento DElo stesso in una serie di attività, che per il tramite di articolate e consistenti schermature portavano a ricondurre consistenti passaggi economici e finanziari proprio al RE (anche in relazione alle altre imputazioni allo stesso elevate ed oggetto DE primo giudizio di legittimità). Le dichiarazioni DE OS hanno poi trovato evidentissimo e formidabile riscontro, nella articolata e approfondita valutazione DEla Corte di appello, anche nella registrazione ambientale dallo stesso effettuata nel dialogare con il OS - che nel evidenziare una corresponsione non dovuta in favore DElo stesso per compensare il ritardo nelle precedenti corresponsioni pattuite, evidenziava in piena spontaneità, senza avere alcuna possibilità di essere a conoscenza DEla registrazione, la portata DEl'accordo illecito in relazione alla percentuale in centesimi richiamata nel capo di imputazione - oltre che nelle acquisizioni documentali rinvenute presso il ricorrente, DE tutto corrispondenti a quelle nella disponibilità DE OS, a conferma DEle caratteristiche dei loro accordi e dei vantaggi conseguenti;
ed ancora dalle dichiarazioni degli altri testi anche quanto alla condotte poste in essere per venire in possesso DE certificato China outlet, in un incontro direttamente osservato dagli agenti operanti e in relazione al quale il ricorrente ha fornito una giustificazione ampiamente considerata dalla Corte di appello e ritenuta non credibile sulla base di una logica argomentazione, che non si presta a censure in questa sede. Dopo avere puntualmente considerato la posizione DE OS, le sue dichiarazioni, la attendibilità DEle stesse in relazione all'insieme di riscontri testimoniali, documentali e di indagine, la Corte di appello ha poi puntualmente valutato la portata di tali dichiarazioni in relazione alla contestazione di cui al capo a), richiamando specificamente i singoli elementi riferibili alla posizione DE ricorrente. La Corte di appello ha, quindi, compiutamente ricostruito ruolo e rilevanza DEla condotta ascritta al ricorrente al capo a), evidenziando la svendita DEla propria funzione per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio sostanzialmente scegliendo strumenti, apparentemente a fine di investimento, non solo inadeguati, ma oggettivamente dannosi rispetto alle risorse DEla Cassa, senza esercitare il doveroso controllo e la necessaria verifica nell'interesse DEla stessa ed anzi omettendo le attività conseguenti, nell'ambito DE proprio ruolo, al fine di arginare l'intervenuta illegittima sottrazione di tali beni, limitandosi ad attività volte piuttosto a precostituirsi una sorta di giustificazione dal punto di vista DEla buona fede e non consapevolezza rispetto a quanto articolatamente posto in essere dallo stesso con i suoi sodali. Ciò con particolare riferimento: - alla dazione quale illecito corrispettivo per un precedente investimento di risorse DEla Cassa per circa dieci milioni mediante la consegna di un certificato azionario al portatore, predisposto e già intestato al AG, consegnato dal IA;
- all'accreditamento in favore di Eukion, nell'interesse e vantaggio di persona direttamente collegata al ricorrente, come emerso anche dalla documentazione allegata ed esaminata dalla Corte di appello, di un importo complessivo pari a 850.000,00 euro, in considerazione DEle riscontrate allegazioni che evidenziavano il coinvolgimento DE LV, DE RL e DE OS oltre al ricorrente, atteso il suo ruolo centrale nell'individuare la società destinataria DE finanziamento;
- l'accreditamento di una consistentissima somma di denaro, grazie alla azione coordinata di OS e IA ad una società direttamente riferibile al RE (Monkstown Trading and Advisory), richiamando una giustificazione non riscontrata e non provata in alcun modo;
- la presenza di un accordo a percentuale in relazione alla massa di risorse DEla Cassa conferita ad Adenium sgr S.p.a. quale remunerazione proprio per tale affidamento;
- le attività svolte dal LV quale contropartita per i versamenti disposti dalla Cassa in favore DEle società allo stesso riferibili. Ciò posto, occorre rilevare che il motivo proposto è manifestamente infondato anche in relazione al tema devoluto e compiutamente affrontato dalla Corte di appello quanto alla qualificazione giuridica DEla condotta, alla natura unitaria o meno DEla stessa ed alla disciplina giuridica applicabile. Tenuto conto DEle indicazioni e tematiche devolute, il giudice di secondo grado, con motivazione articolata ed approfondita, ha esplicitamente risposto al tema DEla qualificazione unitaria o meno DEle condotte descritte nel corpo DE capo di imputazione di cui al capo a), evidenziando la natura unitaria DEla condotta contestata, con argomentazioni specifiche e puntuali, in applicazione DE principio di diritto, che qui si intende confermare, secondo il quale configura il DEitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - e non il più lieve DEitto di corruzione per l'esercizio DEla funzione di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento DE pubblico ufficiale o DEl'incaricato di pubblico servizio ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, tuttavia si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse DE privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla perseguimento di finalità diverse ed inconciliabili con quelle istituzionale (Sez. 5, n. 34979 DE 10/09/2020, AG, Rv. 280321-02). La valutazione specificamente realizzata dalla Corte di appello, in ossequio al devolutum DEla Sesta sezione, si pone dunque, con pluralità di argomenti, in linea di continuità con i principi affermati da Sez. 6, n. 51126 DE 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192-01, qui condivisi, secondo cui "in tema di corruzione lo stabile asservimento di un pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri di ufficio, che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito DE quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio DEla pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria". La Corte di appello ha, dunque, specificamente considerato e motivato quanto alla unitarietà DEla condotta oggetto di contestazione (tema appunto devoluto dalla sentenza di annullamento con rinvio), richiamando una serie di elementi univoci e concordanti quanto alla ricostruzione DEla condotta imputata, ricostruendo la sostanziale svendita da parte DE ricorrente DEla propria funzione per compiere anche atti contrari ai propri doveri di ufficio in vista di una serie consistenti di utilità sia personali che in favore di terzi ai quali era direttamente interessato, omettendo qualsiasi attività tipica DEla funzione svolta (controllo degli investimenti e conferimenti, denuncia per azioni illecite che determinavano la dispersione DEle risorse DEla Cassa, tentativo di predisporre una difesa, mediante registrazioni in realtà t estremamente significative DEl'accordo corruttivo in corso, rispetto ai fatti che stavano emergendo in fase di indagine, mancanza di valide giustificazioni in relazione alle risorse non dichiarate ed allo stesso riferibili rinvenute in fase di indagine). Dalla qualificazione DEla condotta nel senso sopra riportato, con piena considerazione anche DEle tesi difensive, quanto alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ed acquisite ai sensi DEl'art. 513 cod. proc. pen., è conseguita la chiara conclusione in tema di disciplina applicabile in considerazione DEla contestazione elevata e DEl'ultima condotta rilevante per come individuata dalla Corte di appello, con decisione che appare corretta, motivata, chiaramente riscontrabile nel suo iter logico argomentativo. Né ricorre la lamentata contraddittorietà DEla motivazione in considerazione DE richiamo alla asserita ricorrenza DEla prescrizione di parte DEl'azione. In tal senso si deve rilevare come tale affermazione risulta contenuta nell'ambito DEla valutazione con la quale la Corte di appello ha affermato essere irrilevante e non utile una rinnovazione istruttoria, in una sorta di irrilevante motivazione in subordine sia in relazione al tema DEla rinnovazione probatoria, che quanto alla valutazione DEl'eventuale decorso DE termine di prescrizione, argomento che viene complessivamente affrontato in altro e successivo punto DEla sentenza, che richiedeva necessariamente, da una punto di vista logico, la previa identificazione dei caratteri DEla condotta contestata e il suo compiuto inquadramento giuridico, che, con motivazione non censurabile, viene effettuata dalla Corte di appello in una diversa e successiva fase DE giudizio motivazionale espresso e oggetto di critica difensiva. In tal senso, si deve ribadire il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale la presenza di una criticità su una DEle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta DE ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento DEla decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità DE giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto DEla decisione (Sez. 1, n. 46566 DE 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 DE 25/11/2015, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 DE 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01), circostanza all'evidenza non ricorrente nel caso in esame, sulla base dei molteplici elementi analizzati e DEle conclusioni sopra riportate ed argomentate DEla Corte di appello. 9 4. Manifestamente infondato conseguentemente anche il secondo motivo in relazione all'erroneo computo DE termine di prescrizione. La valutazione espressa dalla Corte di appello evidenzia come al momento DEla decisione il reato contestato non si potesse ritenere estinto per decorso DE termine di prescrizione, in modo argomentato, chiaro e direttamente riscontrabile, con motivazione che non si presta a censure in questa sede. Nell'ambito DE secondo motivo la difesa ha poi argomentato - al fine di far valere il tema DEla intervenuta prescrizione di parte DEle condotte imputate e l'erronea valutazione complessivamente realizzata dalla Corte di appello - rilevando la violazione DE diritto di difesa per mancata correlazione tra accusa e sentenza. Il rilievo è manifestamente infondato. In tal senso occorre preliminarmente osservare che il tema DEla condotta quale unitaria o meno rappresentava l'oggetto DE giudizio devoluto a seguito DE primo giudizio di legittimità. La Corte ha compiutamente motivato sul punto, come sopra evidenziato, e tale soluzione non può certo ritenersi in violazione DE principio di diritto evocato dalla difesa. Anche le Sezioni Unite, in relazione a diversa fattispecie, ma con principi certamente applicabili al caso di specie, hanno puntualizzato le caratteristiche che un mutamento DEla contestazione inizialmente proposta deve assumere per poter riscontrare il difetto di correlazione tra accusa e sentenza. In tal senso si è chiarito che per aversi mutamento DE fatto deve ricorrere una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, DEla fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri una incertezza sull'oggetto DEla imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti DEla difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione DE principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e difesa, la violazione è DE tutto insussistente quando l'imputato durante l'iter DE processo si sia trovato nella concreta possibilità di difendersi in ordine all'oggetto DEl'imputazione (Sez. U, n. 36551 DE 15/07/2010, Carelli Rv. 248051-01; Sez. 5, n. 36155 DE 30/04/2019, Meoli, in motivazione;
Sez. 2, n. 34969 DE 20/05/2013, Caterino, Rv. 257782-01; Sez. 2, n. 12328 DE 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955-01, Sez. 3, n. 24932 DE 10/02/2023, Garagano, Rv. 284846-04), come avvenuto all'evidenza nel caso oggetto di esame. 20 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma, stimata equa, di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende, nonché alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa nazionale ragionieri e periti commerciali, in persona DE leg. rappr. P.t., che liquida in complessivi euro 5000/00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa nazionale ragionieri e periti commerciali, in persona DE leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 5000/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento DE secondo motivo di ricorso limitatamente alla natura unitaria o meno dei fatti descritti al capo a) DEla rubrica e all'eventuale decorso DEla prescrizione in relazione a taluno di essi;
udite le conclusioni DE difensore DE ricorrente, Avv. DANIELE RIPAMONTI, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alle note difensive chiedendo l'accoglimento DE ricorso;
udite le conclusioni DEla parte civile costituita, con l'Avv. FRANCESCO ROTUNDO, in sostituzione DEl'Avv. ALESSANDRO DIDDI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7149 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO UN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza DE 23/05/2023, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento DEla Sesta sezione DEla Corte di cassazione con sentenza n. 9642 DE 26/05/2021 con riferimento al capo a) DEla rubrica, ha parzialmente riformato la sentenza DE Tribunale di Milano DE 06/10/2016, appellata da RE LO AN IZ, rideterminando la pena in anni tre e mesi nove di reclusione (artt. 319 e 320 cod. pen., art. 4 DE d.lgs. 146 DE 2006). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo DE proprio difensore, il RE che ha dedotto motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi DEl'art. 173 dìsp. att. cod.proc.pen. 2.1. Vizio DEla motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che pesantemente carente quanto al motivo di appello relativo alla inattendibilità DE teste AN OS, in aperta violazione DEle direttive fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio;
il OS è difatti l'unico effettivo accusatore DE ricorrente e dalla compiuta considerazione DEle sue dichiarazioni si sarebbe dovuta vagliare la portata DEl'intero impianto accusatorio. Nella prospettazione DEla difesa la Corte di appello si è sostanzialmente sottratta a tale verifica richiesta dalla Corte di cassazione avendo semplicemente: - ribadito come la posizione DElo stesso OS fosse stata specificamente valutata dal Tribunale;
- rimandato alle conclusioni raggiunte in quella sede, confermando in tal modo le valutazioni DE primo giudizio di appello, senza effettiva analisi critica e ricostruttiva secondo il dettato DEla Corte di cassazione;
- omesso di correlare le proprie scarne considerazioni a dati di riscontro, nonostante le molteplici contestazioni difensive articolate nel motivo di appello. 2.2. Vizio DEla motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, con inosservanza ed erronea applicazione DEla legge penale e di norme processuali con specifico riferimento: - al calcolo DEla prescrizione dei reati contestati;
- alla individuazione DEla normativa applicabile in relazione alla successione DEle condotte nel tempo, nonché in relazione alla disciplina di cui all'art. 81 cpv cod.pen. La sentenza di appello ha difatti mutato radicalmente la connotazione DE fatto contestato, con conseguente violazione DE diritto di difesa in considerazione DEla mancanza L di correlazione tra la accusa elevata e la sentenza, escludendo che nel caso in esame ricorressero quattro distinte ipotesi di reato unificate dal vincolo DEla continuazione e ritenendo invece la sussistenza di un reato unico a condotta progressiva o frazionata, con riconduzione di tutte le elargizioni ad un unico accordo. Tali elementi emergono precipuamente dalla motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con una serie di evidenti conseguenze su rilevanti temi giuridici devoluti, così semplificati e di fatto non affrontati. La motivazione è inoltre sul punto contraddittoria, attese le considerazioni effettuate dalla Corte di appello, in relazione alla vicenda c.d. "China outlet", quando afferma che non sia necessaria la rinnovazione dibattimentale richiesta dalla difesa affermando che il reato è prescritto. Ne consegue in conclusione una violazione di legge e violazione di norme processuali con violazione DE diritto di difesa per mancata correlazione tra accusa e sentenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio DEl'impugnata sentenza in accoglimento DE secondo motivo di ricorso limitatamente alla natura unitaria o meno dei fatti descritti al capo a) ed all'eventuale decorso DEla prescrizione in relazione a taluno di essi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso non è consentito, oltre che manifestamente infondato. In via preliminare occorre considerare che la Sesta sezione di questa Corte, nel DEimitare il giudizio devoluto alla Corte di appello a seguito DEl'annullamento con rinvio, aveva espressamente individuato le tematiche che caratterizzavano il perimetro valutativo, specificando che era necessario motivare in relazione ai seguenti temi: - se e in che limiti si potesse giungere ad una affermazione di responsabilità in ordine al capo a); - se ricorresse un unico patto corruttivo o diverse e separate condotte in relazione al loro oggetto;
- se la fattispecie contestata fosse riconducibile all'art. 319cod. pen. ovvero a quella prevista dall'art. 318 cod. pen., considerando le norme vigenti al momento DEla commissione DE fatto e le modifiche normative successivamente intervenute, con conseguente vaglio in ordine alla eventuale decorrenza DE termine di prescrizione. 3 3. La Corte di appello ha puntualmente adempiuto all'onere motivazionale oggetto di devoluzione, nell'ambito DE perimetro valutativo tracciato dalla Sesta sezione, con motivazione logica ed approfondita, che non si presta a censure in questa sede. In tal senso, il primo motivo di ricorso si deve ritenere non consentito nella parte in cui contesta la mancata valutazione DEla attendibilità DE OS AN da parte DEla Corte di appello. Le doglianze, per come articolate, non si confrontano con la complessiva motivazione DE giudice di secondo grado, emergendo conseguentemente anche un profilo di aspecificità DE ricorso sul punto (Sez. 4, n. 256 DE 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 DE 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 DE 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 DE 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, BO Sami, Rv. 277710 -01). La stessa struttura DEla sentenza evidenzia come non colga nel segno l'argomentazione difensiva secondo la quale la Corte di appello si sarebbe limitata ad un sintetico e mero rimando per relationem alla sentenza di primo grado quanto alla attendibilità DE OS. È infatti presente, nella motivazione DEla sentenza impugnata, una amplissima ricostruzione DEle valutazioni effettuate dal giudice di primo grado su tale tema, oltre che un richiamo specifico ed analitico alle circostanze, valutate dal Tribunale, che hanno portato all'avvio DEle indagini per le contestazioni elevate, alle molteplici acquisizioni documentali conseguenti, alle ampie dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti nell'ampio contesto corruttivo evidenziato nella imputazione di cui al capo a) in senso oggettivamente convergente ed integrato dalle plurime attività di osservazione e controllo, oltre che di perquisizione e sequestro, a carico dei soggetti coinvolti con il ricorrente in una articolata e strutturata attività congiunta in danno DEla Cassa Nazionale Ragionieri e Periti commerciali. Sono state quindi esplicitamente richiamate le valutazioni di primo grado quanto: - alla presenza di una serie di progetti imprenditoriali paralleli;
- alle operazioni finanziarie in danno DEla predetta Cassa;
- alle specifiche condotte unitariamente ricomprese nell'articolazione DEl'unico capo di imputazione di cui alla lettera a); - alle molteplici cointeressenze per finalità estranee alla Cassa DE ricorrente insieme ad una serie di altri soggetti, tra i quali il OS, il IA, i AG, il LV, il DO, il RA ed altri, tutti in relazione tra di loro per conoscenza, frequentazione, e progetti comuni, risalenti ad epoca anche precedente alla contestazione elevata;
- alla attendibilità DE it OS, specificamente considerata in relazione ad ogni singolo progetto strutturato in danno DEla Cassa predetta, per come ricostruita e correlata all'esito DEla attività di indagine, anche tenuto conto DEla registrazione ambientale effettuata dallo stesso ricorrente in un dialogo con il OS;
- alla considerazione specifica DEla condotta imputata e sua qualificazione ai sensi DEl'art. 319 cod. pen. da intendersi in senso unitario, proprio attese le evidenze complessivamente valutate dal giudice di primo grado. La Corte di appello, dopo aver dato ampiamente conto DEle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, ha dunque affrontato il tema devoluto specificamente dalla sentenza di annullamento con rinvio nelle sue diverse aree di riferimento, punto per punto, condividendo le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale ed analizzando specificamente i motivi di appello proposti sul tema DEla attendibilità DE OS. In tal senso, si deve rilevare come ricorra una affermazione di responsabilità a carico DE ricorrente conforme da parte dei due giudici di merito e la critica articolata in questa sede si risolve nella volontà da parte DEla difesa di introdurre una non consentita lettura alternativa DE merito (Sez. 3, n. 18521 DE 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 DE 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 DE 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 DE 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi che, in questo caso, non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione DEla Corte di appello, che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente. Dunque, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 DE 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595- 01; Sez. 3, n. 13926 DE 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 DE 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 DE 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593- 01; Sez. 1, n. 37588 DE 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841-01) La Corte di appello ha, quindi, autonomamente ed ampiamente argomentato sui motivi di appello proposti, correlandoli al devoluto conseguente alla decisione di legittimità, analizzando il tema DEla attendibilità DE OS sia in generale quanto alle sue dichiarazioni, alla loro coerenza interna, alla presenza di formidabili riscontri estrinseci, che nel particolare in 5 relazione alle singole azioni poste in essere e integranti il reato contestato al capo a) DEla rubrica. In tal senso sono state richiamate situazioni inequivoche di vicinanza, amicizia e cointeressenza tra il OS e il ricorrente;
le ripetute e costanti comunicazioni via mail, che hanno senza alcun dubbio evidenziato un progetto comune e la chiara violazione da parte DE RE dei propri compiti e funzioni in relazione al ruolo dallo stesso svolto;
la sistematica omissione di controllo per il raggiungimento di vantaggi personali e non (in tal senso la vicenda Eukion); il ricorso ad organizzazione amplia, articolata, con strumenti finanziari raffinati e sintomo di particolare intenzionalità (in tal senso l'analisi relativa alla Monkstown trading and Advisory Limited); la presenza di documentazione a riscontro DEle dichiarazioni DE OS quanto alle caratteristiche degli accordi intervenuti;
le disponibilità finanziarie riferibili al ricorrente, mai dichiarate, detenute all'estero, mai giustificate;
il coinvolgimento DElo stesso in una serie di attività, che per il tramite di articolate e consistenti schermature portavano a ricondurre consistenti passaggi economici e finanziari proprio al RE (anche in relazione alle altre imputazioni allo stesso elevate ed oggetto DE primo giudizio di legittimità). Le dichiarazioni DE OS hanno poi trovato evidentissimo e formidabile riscontro, nella articolata e approfondita valutazione DEla Corte di appello, anche nella registrazione ambientale dallo stesso effettuata nel dialogare con il OS - che nel evidenziare una corresponsione non dovuta in favore DElo stesso per compensare il ritardo nelle precedenti corresponsioni pattuite, evidenziava in piena spontaneità, senza avere alcuna possibilità di essere a conoscenza DEla registrazione, la portata DEl'accordo illecito in relazione alla percentuale in centesimi richiamata nel capo di imputazione - oltre che nelle acquisizioni documentali rinvenute presso il ricorrente, DE tutto corrispondenti a quelle nella disponibilità DE OS, a conferma DEle caratteristiche dei loro accordi e dei vantaggi conseguenti;
ed ancora dalle dichiarazioni degli altri testi anche quanto alla condotte poste in essere per venire in possesso DE certificato China outlet, in un incontro direttamente osservato dagli agenti operanti e in relazione al quale il ricorrente ha fornito una giustificazione ampiamente considerata dalla Corte di appello e ritenuta non credibile sulla base di una logica argomentazione, che non si presta a censure in questa sede. Dopo avere puntualmente considerato la posizione DE OS, le sue dichiarazioni, la attendibilità DEle stesse in relazione all'insieme di riscontri testimoniali, documentali e di indagine, la Corte di appello ha poi puntualmente valutato la portata di tali dichiarazioni in relazione alla contestazione di cui al capo a), richiamando specificamente i singoli elementi riferibili alla posizione DE ricorrente. La Corte di appello ha, quindi, compiutamente ricostruito ruolo e rilevanza DEla condotta ascritta al ricorrente al capo a), evidenziando la svendita DEla propria funzione per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio sostanzialmente scegliendo strumenti, apparentemente a fine di investimento, non solo inadeguati, ma oggettivamente dannosi rispetto alle risorse DEla Cassa, senza esercitare il doveroso controllo e la necessaria verifica nell'interesse DEla stessa ed anzi omettendo le attività conseguenti, nell'ambito DE proprio ruolo, al fine di arginare l'intervenuta illegittima sottrazione di tali beni, limitandosi ad attività volte piuttosto a precostituirsi una sorta di giustificazione dal punto di vista DEla buona fede e non consapevolezza rispetto a quanto articolatamente posto in essere dallo stesso con i suoi sodali. Ciò con particolare riferimento: - alla dazione quale illecito corrispettivo per un precedente investimento di risorse DEla Cassa per circa dieci milioni mediante la consegna di un certificato azionario al portatore, predisposto e già intestato al AG, consegnato dal IA;
- all'accreditamento in favore di Eukion, nell'interesse e vantaggio di persona direttamente collegata al ricorrente, come emerso anche dalla documentazione allegata ed esaminata dalla Corte di appello, di un importo complessivo pari a 850.000,00 euro, in considerazione DEle riscontrate allegazioni che evidenziavano il coinvolgimento DE LV, DE RL e DE OS oltre al ricorrente, atteso il suo ruolo centrale nell'individuare la società destinataria DE finanziamento;
- l'accreditamento di una consistentissima somma di denaro, grazie alla azione coordinata di OS e IA ad una società direttamente riferibile al RE (Monkstown Trading and Advisory), richiamando una giustificazione non riscontrata e non provata in alcun modo;
- la presenza di un accordo a percentuale in relazione alla massa di risorse DEla Cassa conferita ad Adenium sgr S.p.a. quale remunerazione proprio per tale affidamento;
- le attività svolte dal LV quale contropartita per i versamenti disposti dalla Cassa in favore DEle società allo stesso riferibili. Ciò posto, occorre rilevare che il motivo proposto è manifestamente infondato anche in relazione al tema devoluto e compiutamente affrontato dalla Corte di appello quanto alla qualificazione giuridica DEla condotta, alla natura unitaria o meno DEla stessa ed alla disciplina giuridica applicabile. Tenuto conto DEle indicazioni e tematiche devolute, il giudice di secondo grado, con motivazione articolata ed approfondita, ha esplicitamente risposto al tema DEla qualificazione unitaria o meno DEle condotte descritte nel corpo DE capo di imputazione di cui al capo a), evidenziando la natura unitaria DEla condotta contestata, con argomentazioni specifiche e puntuali, in applicazione DE principio di diritto, che qui si intende confermare, secondo il quale configura il DEitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - e non il più lieve DEitto di corruzione per l'esercizio DEla funzione di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento DE pubblico ufficiale o DEl'incaricato di pubblico servizio ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, tuttavia si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse DE privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla perseguimento di finalità diverse ed inconciliabili con quelle istituzionale (Sez. 5, n. 34979 DE 10/09/2020, AG, Rv. 280321-02). La valutazione specificamente realizzata dalla Corte di appello, in ossequio al devolutum DEla Sesta sezione, si pone dunque, con pluralità di argomenti, in linea di continuità con i principi affermati da Sez. 6, n. 51126 DE 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192-01, qui condivisi, secondo cui "in tema di corruzione lo stabile asservimento di un pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri di ufficio, che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito DE quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio DEla pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria". La Corte di appello ha, dunque, specificamente considerato e motivato quanto alla unitarietà DEla condotta oggetto di contestazione (tema appunto devoluto dalla sentenza di annullamento con rinvio), richiamando una serie di elementi univoci e concordanti quanto alla ricostruzione DEla condotta imputata, ricostruendo la sostanziale svendita da parte DE ricorrente DEla propria funzione per compiere anche atti contrari ai propri doveri di ufficio in vista di una serie consistenti di utilità sia personali che in favore di terzi ai quali era direttamente interessato, omettendo qualsiasi attività tipica DEla funzione svolta (controllo degli investimenti e conferimenti, denuncia per azioni illecite che determinavano la dispersione DEle risorse DEla Cassa, tentativo di predisporre una difesa, mediante registrazioni in realtà t estremamente significative DEl'accordo corruttivo in corso, rispetto ai fatti che stavano emergendo in fase di indagine, mancanza di valide giustificazioni in relazione alle risorse non dichiarate ed allo stesso riferibili rinvenute in fase di indagine). Dalla qualificazione DEla condotta nel senso sopra riportato, con piena considerazione anche DEle tesi difensive, quanto alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ed acquisite ai sensi DEl'art. 513 cod. proc. pen., è conseguita la chiara conclusione in tema di disciplina applicabile in considerazione DEla contestazione elevata e DEl'ultima condotta rilevante per come individuata dalla Corte di appello, con decisione che appare corretta, motivata, chiaramente riscontrabile nel suo iter logico argomentativo. Né ricorre la lamentata contraddittorietà DEla motivazione in considerazione DE richiamo alla asserita ricorrenza DEla prescrizione di parte DEl'azione. In tal senso si deve rilevare come tale affermazione risulta contenuta nell'ambito DEla valutazione con la quale la Corte di appello ha affermato essere irrilevante e non utile una rinnovazione istruttoria, in una sorta di irrilevante motivazione in subordine sia in relazione al tema DEla rinnovazione probatoria, che quanto alla valutazione DEl'eventuale decorso DE termine di prescrizione, argomento che viene complessivamente affrontato in altro e successivo punto DEla sentenza, che richiedeva necessariamente, da una punto di vista logico, la previa identificazione dei caratteri DEla condotta contestata e il suo compiuto inquadramento giuridico, che, con motivazione non censurabile, viene effettuata dalla Corte di appello in una diversa e successiva fase DE giudizio motivazionale espresso e oggetto di critica difensiva. In tal senso, si deve ribadire il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale la presenza di una criticità su una DEle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta DE ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento DEla decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità DE giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto DEla decisione (Sez. 1, n. 46566 DE 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 DE 25/11/2015, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 DE 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01), circostanza all'evidenza non ricorrente nel caso in esame, sulla base dei molteplici elementi analizzati e DEle conclusioni sopra riportate ed argomentate DEla Corte di appello. 9 4. Manifestamente infondato conseguentemente anche il secondo motivo in relazione all'erroneo computo DE termine di prescrizione. La valutazione espressa dalla Corte di appello evidenzia come al momento DEla decisione il reato contestato non si potesse ritenere estinto per decorso DE termine di prescrizione, in modo argomentato, chiaro e direttamente riscontrabile, con motivazione che non si presta a censure in questa sede. Nell'ambito DE secondo motivo la difesa ha poi argomentato - al fine di far valere il tema DEla intervenuta prescrizione di parte DEle condotte imputate e l'erronea valutazione complessivamente realizzata dalla Corte di appello - rilevando la violazione DE diritto di difesa per mancata correlazione tra accusa e sentenza. Il rilievo è manifestamente infondato. In tal senso occorre preliminarmente osservare che il tema DEla condotta quale unitaria o meno rappresentava l'oggetto DE giudizio devoluto a seguito DE primo giudizio di legittimità. La Corte ha compiutamente motivato sul punto, come sopra evidenziato, e tale soluzione non può certo ritenersi in violazione DE principio di diritto evocato dalla difesa. Anche le Sezioni Unite, in relazione a diversa fattispecie, ma con principi certamente applicabili al caso di specie, hanno puntualizzato le caratteristiche che un mutamento DEla contestazione inizialmente proposta deve assumere per poter riscontrare il difetto di correlazione tra accusa e sentenza. In tal senso si è chiarito che per aversi mutamento DE fatto deve ricorrere una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, DEla fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri una incertezza sull'oggetto DEla imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti DEla difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione DE principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e difesa, la violazione è DE tutto insussistente quando l'imputato durante l'iter DE processo si sia trovato nella concreta possibilità di difendersi in ordine all'oggetto DEl'imputazione (Sez. U, n. 36551 DE 15/07/2010, Carelli Rv. 248051-01; Sez. 5, n. 36155 DE 30/04/2019, Meoli, in motivazione;
Sez. 2, n. 34969 DE 20/05/2013, Caterino, Rv. 257782-01; Sez. 2, n. 12328 DE 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955-01, Sez. 3, n. 24932 DE 10/02/2023, Garagano, Rv. 284846-04), come avvenuto all'evidenza nel caso oggetto di esame. 20 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma, stimata equa, di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende, nonché alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa nazionale ragionieri e periti commerciali, in persona DE leg. rappr. P.t., che liquida in complessivi euro 5000/00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa nazionale ragionieri e periti commerciali, in persona DE leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 5000/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19 gennaio 2024.