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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2025, n. 27590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27590 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG IA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per il rigetto uditoyfénsore L'avvocato BRANCIA DIEGO ANTONIO ORAZIO espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27590 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2024, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva disposto la convalida del sequestro preventivo in via d'urgenza di due appartamenti di proprietà di MA Razionale, ma nella disponibilità del figlio RE GA, al quale era contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Con ordinanza del 27 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. Diego Brancia, nell'interesse di MA Razionale, terza interessata, avverso l'ordinanza di rigetto emessa dalla corte territoriale. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello in ragione del «giudicato cautelare, essendo state già dedotte e respinte in sede di riesame» tutte le argomentazioni proposte, senza, tuttavia, considerare gli «elementi nuovi» prodotti successivamente al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, rappresentati dall'esito delle consulenze di parte e delle investigazioni difensive, che davano riscontro della titolarità, in capo alla Razionale, di entrambi gli immobili sequestrati. Invero, dai suddetti elementi risultava non solo — come dichiarato dai soggetti coinvolti — che era stata la Razionale ad attivare, presso gli uffici competenti, tutte le pratiche amministrative volte alla realizzazione degli immobili, ma anche che la stessa aveva una congrua e adeguata capacità reddituale — come dimostrato dalle consulenze tecniche di parte a firma dell'architetto NC De MA e del commercialista Pierluigi Cambariati —, sicché la circostanza che in uno degli immobili vivesse la famiglia del figlio RE GA e che nell'altro lo stesso avesse fissato la sua residenza, non rappresentavano ex se ragioni sufficienti e idonee a giustificare il sequestro degli stessi. 3. Con motivi aggiunti, depositati in data 12 maggio 2025, il difensore della ricorrente ha ribadito che, nei provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame e dalla Corte territoriale, era mancato il vaglio degli «elementi nuovi» — dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti;
consulenze tecniche di parte;
investigazioni difensive —, in quanto allegati, per la prima volta, all'istanza di revoca del provvedimento di sequestro, presentata alla Corte d'appello, e all'appello proposto dinanzi al Tribunale del riesame di Catanzaro. 4. Con memoria del 27 maggio 2025, la difesa ha evidenziato che, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di RE GA in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., così pronunciando una sentenza strettamente connessa all'ordinanza in verifica. A sostegno del proprio argomentato, la difesa ha prodotto: A_ - richiesta di rinvio a giudizio articolata dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Catanzaro nei confronti, tra gli altri, di RE GA in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis pluriaggravato, 629 pluriaggravato e 512-bis aggravato;
- avviso di udienza del giorno 20 maggio 2025, dinanzi alla Sesta sezione della Corte di Cassazione;
- dispositivo di sentenza (per la verità privo di intestazione, data e firma) con il quale è stata annullata, con rinvio al giudice di merito per il nuovo giudizio, la pronuncia emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di RE GA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. In merito alla possibilità d'impugnazione della statuizione non definitiva di confisca da parte del terzo proprietario del bene che sia rimasto estraneo al processo, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938) ha evidenziato, per un verso, che la sentenza con cui viene disposta la confisca non muta il titolo giuridico in base al quale il bene è, in quel momento, sottoposto a vincolo — titolo che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, è costituito sempre dal sequestro preventivo —; per altro verso, che la natura incidentale del procedimento cautelare consente che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione, poiché non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice del processo principale e, dunque, non vincola, né rischia di contraddire, la decisione definitiva dello stesso. Ne deriva che, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro, poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634; Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946). La statuizione di confisca contenuta in sentenza costituisce, dunque, una conferma del perdurare dei presupposti del sequestro — diversamente, il giudice avrebbe dovuto revocarlo, indipendentemente da una richiesta di parte — e, al pari di qualsiasi decisione in materia cautelare, in pendenza della relativa impugnazione o del termine assegnato dalla legge a tal fine, essa preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sui medesimi elementi già valutati dal giudice che l'ha emessa o, comunque, a disposizione di esso. Inoltre, l'esigenza di coerenza sistematica della disciplina impone di ritenere che il perdurare dei presupposti del sequestro sia suscettibile di verifica se e fin quando sia in discussione il merito della relativa statuizione, sicché l'istanza di revoca di tale misura non potrà più essere proposta quando la statuizione di confisca, come nel caso di specie, sia stata confermata con la sentenza d'appello e il residuo tema controverso riguardi soltanto la legittimità della relativa decisione. 3. Ne deriva che, nell'ordinanza in verifica, i giudici della cautela hanno fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca» (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903). 4. Quanto all'intervenuta decisione di annullamento con rinvio della sentenza di condanna di RE GA, assunta dalla Sesta sezione penale di questa Corte in data 20 maggio 2025, deve evidenziarsi che la censura, in questa sede, è priva di rilievo, in quanto eccentrica rispetto al thema decidendum che, invece, riguarda un provvedimento di sequestro di beni, poi confiscati. 5. Tanto premesso, quanto al motivo di ricorso, che involge il mancato vaglio degli «elementi nuovi», in quanto allegati, per la prima volta, all'istanza di revoca del provvedimento di sequestro, presentata alla Corte d'appello, e all'appello proposto dinanzi al Tribunale del riesame di Catanzaro, va osservato che la ricorrente ha omesso di produrre sia l'ordinanza genetica della misura ablativa, sia il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, così non consentendo la valutazione, in sede di legittimità, in merito al se gli elementi addotti riguardino effettivamente aspetti non valutati dal giudice per le indagini preliminari al momento della convalida del sequestro preventivo in via d'urgenza dei due appartamenti di proprietà della Razionale, né, tantomeno, in relazione all'eventuale decisività degli stessi rispetto a quanto già valutato in occasione del sequestro. 6. A fronte di un provvedimento, quello in verifica, idoneamente motivato, l'allegazione dei documenti alla memoria difensiva del 27 maggio 2025, autorizzano la ricorrente ad adire, al più, i giudici del riesame, ma nulla impongono in questa sede. 7. Dalle sesposte considerazioni consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di cui in dispositivo.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 maggio 2025.
lette/sentite le conclusioni del PG IA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per il rigetto uditoyfénsore L'avvocato BRANCIA DIEGO ANTONIO ORAZIO espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27590 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2024, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva disposto la convalida del sequestro preventivo in via d'urgenza di due appartamenti di proprietà di MA Razionale, ma nella disponibilità del figlio RE GA, al quale era contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Con ordinanza del 27 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. Diego Brancia, nell'interesse di MA Razionale, terza interessata, avverso l'ordinanza di rigetto emessa dalla corte territoriale. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello in ragione del «giudicato cautelare, essendo state già dedotte e respinte in sede di riesame» tutte le argomentazioni proposte, senza, tuttavia, considerare gli «elementi nuovi» prodotti successivamente al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, rappresentati dall'esito delle consulenze di parte e delle investigazioni difensive, che davano riscontro della titolarità, in capo alla Razionale, di entrambi gli immobili sequestrati. Invero, dai suddetti elementi risultava non solo — come dichiarato dai soggetti coinvolti — che era stata la Razionale ad attivare, presso gli uffici competenti, tutte le pratiche amministrative volte alla realizzazione degli immobili, ma anche che la stessa aveva una congrua e adeguata capacità reddituale — come dimostrato dalle consulenze tecniche di parte a firma dell'architetto NC De MA e del commercialista Pierluigi Cambariati —, sicché la circostanza che in uno degli immobili vivesse la famiglia del figlio RE GA e che nell'altro lo stesso avesse fissato la sua residenza, non rappresentavano ex se ragioni sufficienti e idonee a giustificare il sequestro degli stessi. 3. Con motivi aggiunti, depositati in data 12 maggio 2025, il difensore della ricorrente ha ribadito che, nei provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame e dalla Corte territoriale, era mancato il vaglio degli «elementi nuovi» — dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti;
consulenze tecniche di parte;
investigazioni difensive —, in quanto allegati, per la prima volta, all'istanza di revoca del provvedimento di sequestro, presentata alla Corte d'appello, e all'appello proposto dinanzi al Tribunale del riesame di Catanzaro. 4. Con memoria del 27 maggio 2025, la difesa ha evidenziato che, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di RE GA in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., così pronunciando una sentenza strettamente connessa all'ordinanza in verifica. A sostegno del proprio argomentato, la difesa ha prodotto: A_ - richiesta di rinvio a giudizio articolata dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Catanzaro nei confronti, tra gli altri, di RE GA in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis pluriaggravato, 629 pluriaggravato e 512-bis aggravato;
- avviso di udienza del giorno 20 maggio 2025, dinanzi alla Sesta sezione della Corte di Cassazione;
- dispositivo di sentenza (per la verità privo di intestazione, data e firma) con il quale è stata annullata, con rinvio al giudice di merito per il nuovo giudizio, la pronuncia emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di RE GA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. In merito alla possibilità d'impugnazione della statuizione non definitiva di confisca da parte del terzo proprietario del bene che sia rimasto estraneo al processo, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938) ha evidenziato, per un verso, che la sentenza con cui viene disposta la confisca non muta il titolo giuridico in base al quale il bene è, in quel momento, sottoposto a vincolo — titolo che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, è costituito sempre dal sequestro preventivo —; per altro verso, che la natura incidentale del procedimento cautelare consente che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione, poiché non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice del processo principale e, dunque, non vincola, né rischia di contraddire, la decisione definitiva dello stesso. Ne deriva che, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro, poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634; Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946). La statuizione di confisca contenuta in sentenza costituisce, dunque, una conferma del perdurare dei presupposti del sequestro — diversamente, il giudice avrebbe dovuto revocarlo, indipendentemente da una richiesta di parte — e, al pari di qualsiasi decisione in materia cautelare, in pendenza della relativa impugnazione o del termine assegnato dalla legge a tal fine, essa preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sui medesimi elementi già valutati dal giudice che l'ha emessa o, comunque, a disposizione di esso. Inoltre, l'esigenza di coerenza sistematica della disciplina impone di ritenere che il perdurare dei presupposti del sequestro sia suscettibile di verifica se e fin quando sia in discussione il merito della relativa statuizione, sicché l'istanza di revoca di tale misura non potrà più essere proposta quando la statuizione di confisca, come nel caso di specie, sia stata confermata con la sentenza d'appello e il residuo tema controverso riguardi soltanto la legittimità della relativa decisione. 3. Ne deriva che, nell'ordinanza in verifica, i giudici della cautela hanno fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca» (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903). 4. Quanto all'intervenuta decisione di annullamento con rinvio della sentenza di condanna di RE GA, assunta dalla Sesta sezione penale di questa Corte in data 20 maggio 2025, deve evidenziarsi che la censura, in questa sede, è priva di rilievo, in quanto eccentrica rispetto al thema decidendum che, invece, riguarda un provvedimento di sequestro di beni, poi confiscati. 5. Tanto premesso, quanto al motivo di ricorso, che involge il mancato vaglio degli «elementi nuovi», in quanto allegati, per la prima volta, all'istanza di revoca del provvedimento di sequestro, presentata alla Corte d'appello, e all'appello proposto dinanzi al Tribunale del riesame di Catanzaro, va osservato che la ricorrente ha omesso di produrre sia l'ordinanza genetica della misura ablativa, sia il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, così non consentendo la valutazione, in sede di legittimità, in merito al se gli elementi addotti riguardino effettivamente aspetti non valutati dal giudice per le indagini preliminari al momento della convalida del sequestro preventivo in via d'urgenza dei due appartamenti di proprietà della Razionale, né, tantomeno, in relazione all'eventuale decisività degli stessi rispetto a quanto già valutato in occasione del sequestro. 6. A fronte di un provvedimento, quello in verifica, idoneamente motivato, l'allegazione dei documenti alla memoria difensiva del 27 maggio 2025, autorizzano la ricorrente ad adire, al più, i giudici del riesame, ma nulla impongono in questa sede. 7. Dalle sesposte considerazioni consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di cui in dispositivo.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 maggio 2025.