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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 28 novembre 2024 (reg. ord. n. 1 del 2025), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui «non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, c.p.». Il giudice a quo riferisce di procedere, in sede di udienza preliminare, a carico di S. S. per il reato di incendio boschivo colposo «causato da una stufa lasciata incautamente accesa e non sorvegliata per …
Leggi di più… - 2. Messa alla prova e incendio boschivo colposo: no della ConsultaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB FA EP nato a [...] I 18/05/1965 avverso l'ordinanza del 24/01/2024 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;
lette le conclusioni del Sost Procuratore generale, LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO MARIA CARDOSI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di Appello di Roma il 24 gennaio 2024 ed ha sancito l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di FA EP RB avverso la sentenza deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma per reati fallimentari. La declaratoria di inammissibilità dell'appello fonda sulla mancata allegazione all'atto di appello di una dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, come Penale Sent. Sez. 5 Num. 139 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 19/11/2024 imposto dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., inserito dal d.lgs. 150 del 2022. 2. L'imputato ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha formulato un unico motivo, con cui denunzia inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La parte lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, nello specifico mandato ad impugnare rilasciato al secondo difensore (non indicato nella sentenza di primo grado), era indicato l'indirizzo di residenza del prevenuto, il che avrebbe agevolato le procedure di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. 3. La trattazione del ricorso era stata originariamente fissata per il 19 giugno 2024 dinanzi a Collegio di questa quinta sezione, che aveva poi deciso per il rinvio in attesa della decisione della Sezioni Unite di questa Corte sull'esegesi dell'art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., decisione che si è avuta il 24 ottobre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Le ragioni della deliberazione odierna riposano sull'interpretazione dell'informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 sul tema in diritto posto dal ricorso, decisione in attesa della quale il ricorso era stato rinviato dall'udienza di questa quinta sezione del 19 giugno 2024. Più in particolare, le Sezioni Unite si sono pronunziate sulle seguenti questioni controverse: «Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. —abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione. - Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza 2 in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo». Riguardo ai quesiti predetti, il AS SO si è espresso nei termini di seguito precisati: «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione de/luogo in cui eseguire la notificazione». Dalla lettura combinata dei quesiti e dell'informazione provvisoria (le motivazioni della sentenza, alla data dell'odierna decisione, non sono state depositate), sembra potersi ricavare, dunque, che: la novella ex art. 2, lett. o), I. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — che ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. — non si applica alle impugnazioni, come quella sub iudice, presentate prima della sua entrata in vigore. ai fini dell'ammissibilità di un'impugnazione rientrante nel regime ante novella, non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, il Collegio ha rilevato come l'interpretazione letterale dell'informazione provvisoria delle Sezioni Unite e, precisamente, dell'utilizzo della congiunzione "e", non possa avere altro significato che quello secondo cui, ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ed in mancanza di una nuova elezione di domicilio rilasciata all'atto della presentazione dell'impugnazione e sottoscritta dall'imputato, possa anche essere sufficiente il richiamo espresso ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all'interno dell'impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi anche la sua collocazione nel fascicolo processuale. 3 2. Venendo alla concreta regiudicanda, sulla scorta della breve ricognizione di cui sopra, il Collegio è giunto alla conclusione che la declaratoria di inammissibilità formulata dalla Corte di appello di Roma debba ritenersi corretta sia avendo riguardo al quadro normativo esistente al momento della decisione, sia alla luce della progressione normativa e giurisprudenziale che è seguita, dal momento che: - l'atto di appello dell'imputato è stato presentato prima del 25 agosto 2024 e, quindi, rientra nella disciplina del vecchio testo dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; - all'atto di appello non era allegata una dichiarazione o elezione di domicilio, né rilasciata precedentemente, né ex novo in uno all'appello; - l'atto di appello non conteneva l'indicazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con l'ovvia conseguenza che non vi era neanche l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale;
- la nomina e procura speciale a favore dell'Avv. Francesco Maria Cardosi allegata all'appello non recava dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ma solo l'annotazione del suo indirizzo di residenza, indicazione insufficiente alla formalizzazione necessaria ex art. 162 cod. proc. pen.; 3. Da tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2024.
lette le conclusioni del Sost Procuratore generale, LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO MARIA CARDOSI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di Appello di Roma il 24 gennaio 2024 ed ha sancito l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di FA EP RB avverso la sentenza deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma per reati fallimentari. La declaratoria di inammissibilità dell'appello fonda sulla mancata allegazione all'atto di appello di una dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, come Penale Sent. Sez. 5 Num. 139 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 19/11/2024 imposto dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., inserito dal d.lgs. 150 del 2022. 2. L'imputato ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha formulato un unico motivo, con cui denunzia inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La parte lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, nello specifico mandato ad impugnare rilasciato al secondo difensore (non indicato nella sentenza di primo grado), era indicato l'indirizzo di residenza del prevenuto, il che avrebbe agevolato le procedure di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. 3. La trattazione del ricorso era stata originariamente fissata per il 19 giugno 2024 dinanzi a Collegio di questa quinta sezione, che aveva poi deciso per il rinvio in attesa della decisione della Sezioni Unite di questa Corte sull'esegesi dell'art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., decisione che si è avuta il 24 ottobre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Le ragioni della deliberazione odierna riposano sull'interpretazione dell'informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 sul tema in diritto posto dal ricorso, decisione in attesa della quale il ricorso era stato rinviato dall'udienza di questa quinta sezione del 19 giugno 2024. Più in particolare, le Sezioni Unite si sono pronunziate sulle seguenti questioni controverse: «Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. —abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione. - Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza 2 in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo». Riguardo ai quesiti predetti, il AS SO si è espresso nei termini di seguito precisati: «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione de/luogo in cui eseguire la notificazione». Dalla lettura combinata dei quesiti e dell'informazione provvisoria (le motivazioni della sentenza, alla data dell'odierna decisione, non sono state depositate), sembra potersi ricavare, dunque, che: la novella ex art. 2, lett. o), I. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — che ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. — non si applica alle impugnazioni, come quella sub iudice, presentate prima della sua entrata in vigore. ai fini dell'ammissibilità di un'impugnazione rientrante nel regime ante novella, non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, il Collegio ha rilevato come l'interpretazione letterale dell'informazione provvisoria delle Sezioni Unite e, precisamente, dell'utilizzo della congiunzione "e", non possa avere altro significato che quello secondo cui, ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ed in mancanza di una nuova elezione di domicilio rilasciata all'atto della presentazione dell'impugnazione e sottoscritta dall'imputato, possa anche essere sufficiente il richiamo espresso ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all'interno dell'impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi anche la sua collocazione nel fascicolo processuale. 3 2. Venendo alla concreta regiudicanda, sulla scorta della breve ricognizione di cui sopra, il Collegio è giunto alla conclusione che la declaratoria di inammissibilità formulata dalla Corte di appello di Roma debba ritenersi corretta sia avendo riguardo al quadro normativo esistente al momento della decisione, sia alla luce della progressione normativa e giurisprudenziale che è seguita, dal momento che: - l'atto di appello dell'imputato è stato presentato prima del 25 agosto 2024 e, quindi, rientra nella disciplina del vecchio testo dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; - all'atto di appello non era allegata una dichiarazione o elezione di domicilio, né rilasciata precedentemente, né ex novo in uno all'appello; - l'atto di appello non conteneva l'indicazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con l'ovvia conseguenza che non vi era neanche l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale;
- la nomina e procura speciale a favore dell'Avv. Francesco Maria Cardosi allegata all'appello non recava dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ma solo l'annotazione del suo indirizzo di residenza, indicazione insufficiente alla formalizzazione necessaria ex art. 162 cod. proc. pen.; 3. Da tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2024.