Art. 2.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite".
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite".