Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 402
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle esattoriali, poiché la documentazione allegata dall'ADER non dimostrava il perfezionamento di valide notifiche. In particolare, le notifiche eseguite secondo la procedura di irreperibilità assoluta non riportavano elementi sufficienti a dimostrare il domicilio della ricorrente e le ricerche effettuate dall'agente notificatore. Inoltre, per una delle cartelle, la notifica a familiare convivente non era stata completata con l'invio della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN). Infine, l'intimazione del 2016 indicava un diverso luogo di residenza rispetto a quello delle cartelle e l'ADER non aveva depositato prova della notifica di tale intimazione né della CAN.

  • Rigettato
    Estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione

    La Corte ha deciso la causa sulla base del principio della ragione più liquida, ritenendo fondata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, senza quindi esaminare nel merito la questione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 402
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 402
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo