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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1845/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229005357927000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, in data 23.9.2022, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, emessa dall'ADER e notificata il 3.8.22, in forza dell'omesso pagamento degli importi iscritti al ruolo in forza di tre cartelle esattoriali ed un avviso di addebito Inps.
L'impugnazione è limitata alle tre cartelle relative a crediti tributari: tributi erariali (Irpef, add. com e reg.), oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 7 della Legge 121/2000, attesa la mancata allegazione degli atti presupposti;
-2) carenza di titolo per omessa e/o inesistente notificazione degli atti presupposti;
-2) estinzione dei crediti iscritti al ruolo, per decorso del termine decennale di prescrizione.
L'ADER. si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso ed, in particolare la regolare e valida notifica delle cartelle esattoriali e di un'intimazione di pagamento notificata in data 3.9.16 e non impugnata.
L'AdE DP di Foggia si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Rilevava che l'attività di notifica delle cartelle esattoriali era di competenza esclusiva dell'ADER
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, è opportuno segnalare che la causa sarà decisa in base al principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 26242/2014), non essendovi ulteriori questioni preliminari in rito che precludano il diretto esame del merito.
La Corte di Cassazione, infatti, afferma come tale principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Orbene, va detto che è fondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle esattoriali, necessario presupposto per la legittima iscrizione al ruolo dei crediti dalle stesse riportati.
Infatti, dall'attento esame della documentazione relativa alla notifica di tali cartelle allegata dall'ADER resistente emerge che la stessa non è idonea a ritenere che si siano perfezionate, nei confronti della destinataria dell'atto, odierna ricorrente, valide notifiche.
Le notifiche delle cartelle n.ri 04320120009716377000 e 04320130012541237000 sono indirizzate all'indirizzo della ricorrente in Cerignola (FG) alla Indirizzo_1. Le notifiche sono state eseguite secondo la procedura di irreperibilità assoluta, con affissione degli atti all'Albo Pretorio del Comune.
Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che nel luogo ove è stata tentata la notifica vi fosse il domicilio della ricorrente. Inoltre, nella relazione di notifica l'agente notificatore non ha dato atto delle ricerche compiute nel tentativo di individuare il luogo di residenza. Non risulta depositato certificato di residenza storico.
la Corte di Cassazioe afferma, con orientamento consolidato, la necessità che l'agente notificatore dia atto nella relazione di notifica delle ricerche compiute nell'ipotesi di irreperibilità assoluta (cfr. Cass. 14990/2025).
A ciò si aggiunga che il domicilio della ricorrente viene indicato nella cartella n. 0432011001684171700 in Cerignola alla Indirizzo_1. In tala caso la notifica avviene a mani di familiare convivente. Ma la procedura di notifica non è stata completata con invio della CAN.
Ed ancora nell'intimazione del 2016 viene indicato un diverso luogo di residenza: San Ferdinando di Puglia (FG) alla Indirizzo_2.
Si tratta del medesimo luogo di residenza indicato nel ricorso.
L'ADER, contrariamente a quanto si legge nelle controdeduzioni, non ha depositato documentazione relativa alla notifica dell'intimazione di tale pagamento, che sarebbe stata notificata il 3.9.16.
Invero, l'art. 7 della legge n. 890/82 prevede che qualora la consegna non è avvenuta a mani del destinatario,
l'obbligo per il messo notificatore di trasmettere al destinatario la Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN).
Tale comunicazione va fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed è essenziale ai fini del completamento di una valida procedura di notifica dell'atto tributario (Cassazione Civile Sez. 6 n. 3141 del
02/02/2022).
Ebbene, ai fini della prova della validità della notificazione dell'atto tributario non è sufficiente l'indicazione nell'avviso di ricevimento dell'invio della raccomandata informativa e del relativo numero identificativo. E' necessaria anche l'allegazione della ricevuta di ritorno di tale raccomandata.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vengono compesate attesa la peculiarità della fattispecie concreta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1845/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229005357927000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, in data 23.9.2022, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, emessa dall'ADER e notificata il 3.8.22, in forza dell'omesso pagamento degli importi iscritti al ruolo in forza di tre cartelle esattoriali ed un avviso di addebito Inps.
L'impugnazione è limitata alle tre cartelle relative a crediti tributari: tributi erariali (Irpef, add. com e reg.), oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 7 della Legge 121/2000, attesa la mancata allegazione degli atti presupposti;
-2) carenza di titolo per omessa e/o inesistente notificazione degli atti presupposti;
-2) estinzione dei crediti iscritti al ruolo, per decorso del termine decennale di prescrizione.
L'ADER. si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso ed, in particolare la regolare e valida notifica delle cartelle esattoriali e di un'intimazione di pagamento notificata in data 3.9.16 e non impugnata.
L'AdE DP di Foggia si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Rilevava che l'attività di notifica delle cartelle esattoriali era di competenza esclusiva dell'ADER
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, è opportuno segnalare che la causa sarà decisa in base al principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 26242/2014), non essendovi ulteriori questioni preliminari in rito che precludano il diretto esame del merito.
La Corte di Cassazione, infatti, afferma come tale principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Orbene, va detto che è fondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle esattoriali, necessario presupposto per la legittima iscrizione al ruolo dei crediti dalle stesse riportati.
Infatti, dall'attento esame della documentazione relativa alla notifica di tali cartelle allegata dall'ADER resistente emerge che la stessa non è idonea a ritenere che si siano perfezionate, nei confronti della destinataria dell'atto, odierna ricorrente, valide notifiche.
Le notifiche delle cartelle n.ri 04320120009716377000 e 04320130012541237000 sono indirizzate all'indirizzo della ricorrente in Cerignola (FG) alla Indirizzo_1. Le notifiche sono state eseguite secondo la procedura di irreperibilità assoluta, con affissione degli atti all'Albo Pretorio del Comune.
Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che nel luogo ove è stata tentata la notifica vi fosse il domicilio della ricorrente. Inoltre, nella relazione di notifica l'agente notificatore non ha dato atto delle ricerche compiute nel tentativo di individuare il luogo di residenza. Non risulta depositato certificato di residenza storico.
la Corte di Cassazioe afferma, con orientamento consolidato, la necessità che l'agente notificatore dia atto nella relazione di notifica delle ricerche compiute nell'ipotesi di irreperibilità assoluta (cfr. Cass. 14990/2025).
A ciò si aggiunga che il domicilio della ricorrente viene indicato nella cartella n. 0432011001684171700 in Cerignola alla Indirizzo_1. In tala caso la notifica avviene a mani di familiare convivente. Ma la procedura di notifica non è stata completata con invio della CAN.
Ed ancora nell'intimazione del 2016 viene indicato un diverso luogo di residenza: San Ferdinando di Puglia (FG) alla Indirizzo_2.
Si tratta del medesimo luogo di residenza indicato nel ricorso.
L'ADER, contrariamente a quanto si legge nelle controdeduzioni, non ha depositato documentazione relativa alla notifica dell'intimazione di tale pagamento, che sarebbe stata notificata il 3.9.16.
Invero, l'art. 7 della legge n. 890/82 prevede che qualora la consegna non è avvenuta a mani del destinatario,
l'obbligo per il messo notificatore di trasmettere al destinatario la Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN).
Tale comunicazione va fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed è essenziale ai fini del completamento di una valida procedura di notifica dell'atto tributario (Cassazione Civile Sez. 6 n. 3141 del
02/02/2022).
Ebbene, ai fini della prova della validità della notificazione dell'atto tributario non è sufficiente l'indicazione nell'avviso di ricevimento dell'invio della raccomandata informativa e del relativo numero identificativo. E' necessaria anche l'allegazione della ricevuta di ritorno di tale raccomandata.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vengono compesate attesa la peculiarità della fattispecie concreta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.