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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/10/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 3.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1169/2025 R.G. e vertente tra
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Mary Clementoni, elettivamente domiciliati in Alba Adriatica (TE) alla
Via G. D'Annunzio n. 15 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
e
, nata IU il 15.07.1936 ( ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...], int.2;
INTERDICENDA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: ricorso per interdizione CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. i ricorrenti hanno proposto domanda per l'interdizione della madre sensi degli artt. 414 e ss. c.c., essendo Controparte_1 quest'ultima affetta sia da “Milelopatia con stenosi del cono midollare”, stato che ha gravemente compromesso la capacità di deambulare (doc. n. 1), sia dalla malattia di
Alzheimer che ne ha compromesso le capacità cognitive (doc. n. 2).
I ricorrenti hanno evidenziato che le patologie da cui è affetta hanno Controparte_1 determinato la totale perdita dell'autosufficienza, non essendo la stessa in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza da parte dei familiari. I ricorrenti indicavano in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 473bis.52.
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato il giorno per l'esame dell'interdicenda. Dopo avere provveduto all'audizione dell'interdicenda ed al colloquio con i prossimi congiunti dell'interdicenda, il Giudice
Istruttore designato, verificata altresì la regolarità delle comunicazioni agli ulteriori parenti ed affini non comparsi, ha rimesso la causa al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di
, debba essere accolto per le ragioni che seguono. Controparte_1
Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente avente determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali. Ebbene, dall'esame dell'interdicenda avvenuto all'udienza del 10.9.2025, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità della di badare a sé stessa e di provvedere alla amministrazione dei propri beni. CP_1
Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicenda non è stata in grado di rispondere alle domande ad essa rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stata in grado di instaurare alcun colloquio con il Giudice Istruttore, non essendo riuscita a rispondere a domande basilari quali l'età anagrafica e cosa avesse mangiato a pranzo, rimanendo in silenzio e con gli occhi semi-chiusi. Del resto, dai documenti medici versati in atti, risulta che l'interdicenda è affetta da “Milelopatia con s. del cono midollare”, che incidendo sull'apparato nervoso periferico comporta una grave minorazione fisica (doc. 1), e da Alzheimer, con conseguente decadimento cognitivo (doc. 2). La ha altresì riconosciuto, ai sensi della legge n. Parte_3
104/1992, l'intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione. Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicenda sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414
c.c., rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, bisognevole di protezione giuridica. Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dai ricorrenti, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno, difettando del tutto in capo al tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirle una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse. Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di
Cassazione, l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Rispetto a tali ultimi istituti “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass.
22332/2011). Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare
[...]
con un amministratore che si occupi esclusivamente del compimento di CP_1 determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicenda in grado di compiere autonomamente alcuna funzione. Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare il ricorrente , figlio dell'interdicenda, che Parte_2 si è reso disponibile a svolgere l'incarico, in attesa comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346 c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessata.
P.Q.M.
Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di (C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._1
IU (TE) il 15.07.1936;
- nomina come tutore provvisorio il figlio, ; Parte_2
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili. Così deciso in Teramo, 3.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il giudice rel.
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 3.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1169/2025 R.G. e vertente tra
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Mary Clementoni, elettivamente domiciliati in Alba Adriatica (TE) alla
Via G. D'Annunzio n. 15 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
e
, nata IU il 15.07.1936 ( ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...], int.2;
INTERDICENDA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: ricorso per interdizione CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. i ricorrenti hanno proposto domanda per l'interdizione della madre sensi degli artt. 414 e ss. c.c., essendo Controparte_1 quest'ultima affetta sia da “Milelopatia con stenosi del cono midollare”, stato che ha gravemente compromesso la capacità di deambulare (doc. n. 1), sia dalla malattia di
Alzheimer che ne ha compromesso le capacità cognitive (doc. n. 2).
I ricorrenti hanno evidenziato che le patologie da cui è affetta hanno Controparte_1 determinato la totale perdita dell'autosufficienza, non essendo la stessa in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza da parte dei familiari. I ricorrenti indicavano in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 473bis.52.
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato il giorno per l'esame dell'interdicenda. Dopo avere provveduto all'audizione dell'interdicenda ed al colloquio con i prossimi congiunti dell'interdicenda, il Giudice
Istruttore designato, verificata altresì la regolarità delle comunicazioni agli ulteriori parenti ed affini non comparsi, ha rimesso la causa al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di
, debba essere accolto per le ragioni che seguono. Controparte_1
Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente avente determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali. Ebbene, dall'esame dell'interdicenda avvenuto all'udienza del 10.9.2025, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità della di badare a sé stessa e di provvedere alla amministrazione dei propri beni. CP_1
Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicenda non è stata in grado di rispondere alle domande ad essa rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stata in grado di instaurare alcun colloquio con il Giudice Istruttore, non essendo riuscita a rispondere a domande basilari quali l'età anagrafica e cosa avesse mangiato a pranzo, rimanendo in silenzio e con gli occhi semi-chiusi. Del resto, dai documenti medici versati in atti, risulta che l'interdicenda è affetta da “Milelopatia con s. del cono midollare”, che incidendo sull'apparato nervoso periferico comporta una grave minorazione fisica (doc. 1), e da Alzheimer, con conseguente decadimento cognitivo (doc. 2). La ha altresì riconosciuto, ai sensi della legge n. Parte_3
104/1992, l'intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione. Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicenda sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414
c.c., rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, bisognevole di protezione giuridica. Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dai ricorrenti, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno, difettando del tutto in capo al tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirle una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse. Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di
Cassazione, l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Rispetto a tali ultimi istituti “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass.
22332/2011). Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare
[...]
con un amministratore che si occupi esclusivamente del compimento di CP_1 determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicenda in grado di compiere autonomamente alcuna funzione. Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare il ricorrente , figlio dell'interdicenda, che Parte_2 si è reso disponibile a svolgere l'incarico, in attesa comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346 c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessata.
P.Q.M.
Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di (C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._1
IU (TE) il 15.07.1936;
- nomina come tutore provvisorio il figlio, ; Parte_2
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili. Così deciso in Teramo, 3.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il giudice rel.
Dott.ssa Daniela D'Adamo