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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 24 del mese di febbraio, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 194/2023 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Veroli (FR), Passeggiata San Giuseppe n. 27, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Marco Marani del Foro di Frosinone che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo - Attore
contro
Sig. (c.f.: , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Palmi al C.so Ten. Al Barbaro n. 34 presso lo studio dell'Avv. Nicola Minasi, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Manuele Papalia in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con Riconvenzionale - Convenuto
Compaiono all'udienza i procuratori delle parti:
Per l'attore l'avv. Giovanni Rossi, per delega dell'avv. Marco Marani
Per il convenuto l'avv. Manuele Papalia, anche per delega dell'avv. Nicola Minasi
L'avv. Rossi esibisce copia delle ricevute telematiche del deposito delle note conclusive e si riporta a dette note, nonché agli atti e verbali di causa, insistendo in tutte le richieste anche istruttorie. Precisa le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione, insistendo per il rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata ex adverso e contestando le conclusioni avversarie di cui chiede il rigetto.
1 L'avv. Papalia si riporta integralmente a quanto dedotto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, contestando quanto ex adverso dedotto. Impugna e contesta le deduzioni di controparte contenute nelle note conclusive e rappresenta che in questa sede oggetto della richiesta di controparte
è ciò che è avvenuto il 22.6.2022 con le operazioni peritali. Solo con la memoria 183 c. VI n. 2, controparte ha tardivamente tentato di modificare la domanda inziale contestando danni che sarebbero stati arrecati dopo le operazioni del 22.6.2024.
L'avv. Rossi impugna e contesta e si riporta a quanto dedotto nella note conclusive.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,00 , pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/04/2021, il sig. premetteva di essere proprietario, Parte_1
per la quota del 50%, dell'immobile sito in Melito di Porto Salvo, Via Rumbolo n. 1, composto da sei appartamenti (di cui due al piano terra, due al primo piano e due al secondo) e da alcune pertinenze, il tutto censito al catasto fabbricati al foglio 42, particella 1229, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; in comproprietà con i figli e , eredi per l'altro 50% della madre , scomparsa il 28 novembre CP_1 CP_2 Persona_1
2013), a seguito della rinuncia sua quale coniuge e del figlio Precisava altresì che la CP_3
vicenda nasceva da una serie di azioni possessorie, poste in essere dal convenuto, l'ultima delle quali aveva portato all'esecuzione forzosa della reintegra nel possesso dello stabile in questione, in data 22.06.2022,
per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Reggio Calabria, cui era conseguita una serie di ingiustificati danneggiamenti all'immobile che avrebbero potuto evitarsi visto che il convenuto deteneva le chiavi di tutto e si trattava solo di rompere qualche catenaccio.
2 Ha quindi chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.,
per i danni - tutti specificamente elencati - provocati in data 22 giugno 2022, all'interno dell'immobile in questione, che avevano comportato la forzatura di ingressi e cancelli, la rottura di serrature di portoncini e serrande, la rottura e il danneggiamento di mobili, ante e porte. In conseguenza, condannarlo, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., ad eseguire, a proprie spese, tutti gli interventi necessari a ripristinare i beni danneggiati. Ove ciò fosse risultato eccessivamente oneroso, chiedeva di condannarlo al risarcimento per equivalente (nei limiti della quota di proprietà dell'attore, pari al 50%), per la somma di €. 17.380,00 come quantificata in un allegato preventivo di spesa;
o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.
1.1 - Costituitosi in giudizio, il convenuto stigmatizzando come il padre lo avesse spogliato del CP_1
possesso della sua quota sull'immobile, impedendogli in più occasioni l'accesso, e delle varie azioni di reintegra che era stato costretto a porre in essere, anche dopo il 22.6.2022, ha respinto ogni addebito.
Ha rilevato che la procedura di rilascio dell'immobile e di immissione nel suo possesso era stata diretta ed eseguita in forza di titolo giudiziale emesso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, del tutto lecitamente e correttamente dall'ufficiale giudiziario, il quale nel verbale redatto in quella occasione aveva precisato le attività svolte e le situazioni che era stato necessario forzare in mancanza di chiavi di accesso ad alcuni locali a fronte di chiusura con spranghe e/o catenacci e chiavi.
Quindi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza funzionale del Giudice
Ordinario, dovendosi, semmai, ritenere responsabile di eventuali danni l'organo giudiziario che aveva eseguito l'immissione in possesso e competente a valutare tutto ciò il giudice delle esecuzioni.
Infine, ha avanzato domanda riconvenzionale, sostenendo che i danni pretesi dall'attore fossero semmai dovuti a lui visto che era stata l'attività di spoglio e l'apposizione di spranghe inchiodate alle porte a produrre danneggiamenti alla sua proprietà. Ha lamentato, altresì, il danno dal taglio di piante operato in giardino dal padre e stimato in 3.000,00 con una perizia di parte;
il costo del b&b e l'indennità da mancato utilizzo del bene per non avere potuto alloggiare nella sua casa nei mesi precedenti l'immissione in possesso;
ha chiesto il rimborso delle spese per il fabbro durante l'accesso e quelle per la procedura di
3 rilascio;
nonché i danni morali per le vessazioni subite. Ha quindi formulato una domanda risarcitoria ai danni dell'attore per un totale di oltre 40.000,00 euro. Con vittoria delle spese di lite
1.3 - Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'udienza del l1.9.2024, il GI, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e che l'eccezione di incompetenza potesse essere decisa unitamente al merito,
la delegava a questo fine.
Disposta la trattazione ex art 281 sex cpc, le parti hanno depositato le rispettive note conclusive.
2. - Tutto ciò premesso, la domanda principale è infondata per le ragioni che si andranno di seguito a esporre.
2.1 - Intanto, va detto che non si intravede nella vicenda in esame un problema di incompetenza funzionale del giudice ordinario posto che nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario la divisione delle competenze
è solo una questione di rilievo meramente tabellare. Peraltro, non si discute qui dell'opposizione avverso singoli atti di esecuzione, rispetto a cui poteva intravedersi ex art 617 cpc la competenza del GE, ma dell'assunta attività dannosa posta in essere in occasione di un'azione di immissione in possesso, di cui è
certamente competente a decidere il giudice ordinario. La stessa sentenza citata da parte convenuta, Cass
9280/2017 (ma anche Cass. Civ 17304/2017) riferisce di un'azione risarcitoria per assunti danni subiti in occasione di un'attività di esecuzione di obblighi di fare, che è stata esaminata dal Tribunale ordinario (e non dal giudice dell'esecuzione). E' vero, inoltre, ciò che dice l'attore nelle note conclusive riguardo al fatto che “la forzosa realizzazione del comando contenuto nel provvedimento d'urgenza in materia
possessoria dà luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, necessariamente devoluta, per
imprescindibili esigenze di concentrazione ed effettività della peculiare tutela cautelare del caso e quindi
in base ad inderogabile principio di ordine pubblico processuale, alla competenza dello stesso giudice
che ha emesso il provvedimento e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata”.
Né, d'altronde, esiste una specifica previsione atta a consentire di promuovere opposizione davanti al GE
avverso le attività poste in essere dall'ufficiale giudiziario (quale per analogia potrebbe essere l'art 591 ter cpc sugli atti posti in essere dal professionista delegato).
4 2.2 - Ciò detto, è vero poi che quand'anche si trattasse di esecuzione degli obblighi di fare o non fare la procedura deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo, che, nello specifico prevedeva l'immissione del sig. nel possesso dell'immobile in questione. CP_1
Se tale attività ha comportato la necessità di eseguire delle forzature agli accessi dell'immobile o alle singole stanze, come dettagliatamente descritto dall'ufficiale giudiziario, ciò rientrava nelle attività
necessarie a dare esecuzione al titolo. Sicché, ove l'esecutato non abbia ritenuto di provvedervi personalmente - come avrebbe dovuto in ottemperanza dell'ordine giudiziale - non ha poi titolo di dolersi dell'attività che si è reso necessario porre in essere ad opera dell'organo giudiziario.
3. - Tutto ciò premesso, nel merito è fondata, quantomeno in via formale, l'eccezione sollevata dal convenuto circa il fatto di non avere la titolarità passiva della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
E' indiscusso, infatti, che tutte le allegazioni dell'attore - nella citazione, nella capitolazione della prova,
nelle conclusioni rassegnate e mai modificate - facciano riferimento ai danni che si sarebbero concretizzati in occasione dell'attività di rilascio e reintegra posta in essere il 22 giugno 2022 dall'ufficiale giudiziario
(per ogni altro riferimento la domanda è evidentemente carente di allegazione).
Sicchè, era semmai nei confronti dell'organo giudiziario, che sovrintendeva e dirigeva le operazioni, che poteva accamparsi la pretesa risarcitoria per danni provocati in quella occasione.
Ma in disparte ciò:
- nessuna attività illecita risulta registrata nel verbale dell'ufficiale giudiziario - che è un pubblico ufficiale
(nel nostro ordinamento trova definizione nell'art. 357 del Codice Penale: Agli effetti della legge penale,
sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o
amministrativa) - che fa fede fino a querela di falso circa i fatti ivi attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
- le operazioni di rilascio sono avvenute alla presenza delle parti o quantomeno dei loro procuratori e nessuno ha ritenuto di rilevare o segnalare o far inserire a verbale abusi o ingiustificati danneggiamenti all'immobile o ai mobili ivi rinvenuti;
5 - non c'è prova alcuna che il convenuto possedesse le chiavi di ogni accesso, mentre è pacificamente provato dal verbale dell'ufficiale giudiziario e dai video allegati dallo stesso attore che molti accessi, sia all'immobile, in generale, o ai servizi dello stesso, sia alle stanze all'interno degli appartamenti, fossero sprangati con tavole inchiodate.
- nessuno specifico danno provano i cinque video prodotti dall'attore - relativi proprio alle operazioni di accesso eseguite dall'ufficiale giudiziario - trattandosi piuttosto di frammenti di quelle operazioni (di accesso e controllo all'interno dell'immobile) che non evidenziano attività illecità da parte di qualcuno compreso il convenuto, salvo quella che - nell'unico caso che si può vedere nel video n. 5 – sarà stata resa necessaria per forzare l'ingresso in una stanza;
In ragione di tutto ciò, la domanda introduttiva del giudizio nei confronti del convenuto risulta infondata e contraddetta dalla prova documentale data dal verbale delle operazioni redatto da pubblico ufficiale.
Pertanto, la stessa non può essere accolta.
4. - Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, la stessa risulta solo in parte fondata.
Intanto, posto che il convenuto neghi l'esistenza di specifici danni all'immobile oggetto di causa, è evidente che egli non possa poi pretendere di godere dello stesso risarcimento che a suo dire vanterebbe infondatamente l'attore. Né c'è alcuna prova di una specifica responsabilità di quest'ultimo, oltre l'attività
posta in essere per sprangare gli accessi dell'immobile.
Quanto alle altre voci di danno, non è accoglibile il risarcimento per assunti danni alle piante del giardino,
visto che non c'è prova obiettiva che la responsabilità dell'abbandono sia dipeso dall'attore - che peraltro risulterebbe vivere a Roma prevalentemente - o che sia sua la responsabilità del presunto taglio di alcune piante da frutto - di cui nemmeno il perito di parte è in grado di dire molto nel suo elaborato, limitandosi a riportare quanto gli ha riferito il committente o a ritenere verosimile la presenza in passato di altri alberi.
Mentre, a rigore, nulla può escludere allo stato degli atti che la responsabilità in merito possa coinvolgere il terzo comproprietario dell'immobile in questione.
Riguardo all'indennità da mancato utilizzo dell'immobile, nessuna prova offre il convenuto (come Cass
civ., Sez. Un., n. 33645 del 2022 prevede) della concreta possibilità che aveva di esercitare il diritto di
6 godimento diretto, o indiretto mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, nel periodo dal 30.08.2021
al 22.06.2022, salvo che per i giorni in cui documenta di avere dovuto trovare un alloggio alternativo presso un b&b (8.9.21, 14.11.2021, 17.12.2021,11.1.2022 e 3.4.2022). Sicchè, è solo entro questi limiti che si ritiene di potere accogliere la domanda specifica, riconoscendo a titolo di danno patrimoniale non solo il rimborso delle spese sostenute, pari a €. 1.800,00, che oltre ad essere specificamente allegate - e non specificamente contestate dall'attore - sono anche documentate e provate dalle ricevute con timbro e firma prodotte nel fascicolo del convenuto, ma anche in via equitativa la somma di €. 500,00.
Infondata è invece la richiesta di rimborso delle spese per il rilascio, che afferiscono a quella procedura e nella stessa devono essere liquidate.
Analogamente infondato è il preteso risarcimento del danno morale, per difetto di allegazione e di prova.
Difatti, nella reiterata situazione di contrasto tra padre e figlio, che li ha visti coinvolti anche in vicende penali, il risarcimento del danno morale pretendeva specifiche allegazioni sulle situazioni che - con riferimento ai fatti di causa - avrebbero modificato in peius la precedente situazione (già fortemente compromessa da tempo). Specifiche allegazioni che sono totalmente assenti.
A ciò si aggiunga poi che la pretesa è stata già respinta dal Giudice del merito nella vicenda relativa alla reintegra del possesso.
Ne consegue che, in ragione di tutto quanto precede, la domanda riconvenzionale sia accoglibile nei soli limiti detti.
5. - Sulle spese del giudizio - Le spese seguono la totale soccombenza dell'attore e, in ragione dei precedenti cui lo stesso ha dato causa nei confronti del convenuto, facendo applicazione dei principi di cui all'art 96 cpc, si ritiene opportuno liquidarle nell'intero, nonostante la parziale soccombenza di CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione e ritenuta assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza avanzata dal convenuto.
2) Rigetta la domanda introduttiva avanzata da . Parte_1
7 3) Sulla domanda riconvenzionale di accerta e dichiara il diritto del convenuto di essere CP_1
risarcito del mancato godimento dell'immobile, limitatamente ai giorni in cui documenta di avere dovuto trovare un alloggio alternativo, nel periodo compreso tra il 30.8.2021 e il 22.6.22, con il rimborso delle relative spese. Conseguentemente, condanna a pagare a la Parte_1 CP_1
somma complessiva di €. 2.300,00, di cui 500,00 determinati in via equitativa e 1.800,00 per rimborso spese;
oltre interessi a far data dall'8.9.2021 fino al soddisfo.
4) Condanna altresì al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto (attore in Parte_1
riconvenzionale) nella misura di €. 3.097,00, di cui 545,00 di spese vive anticipate e €. 2.552,00 di competenze;
oltre rimborso forfettario del 15%, cassa e iva se dovuti.
Reggio Calabria, 24 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Luisa Sorrenti
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