CASS
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. In caso di peculato è giustificata l’adozione di misure interdittive per evitare la reiterazione del reato (Cass. Pen. n. 10076/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 marzo 2025
Con la sentenza n. 10076/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di F.F., appuntato scelto dei Carabinieri, confermando la misura cautelare della sospensione per 12 mesi dall'esercizio di pubblici uffici, disposta dal Tribunale di Roma per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). La decisione ribadisce il principio secondo cui il peculato costituisce una grave violazione del dovere di lealtà e imparzialità, giustificando l'adozione di misure interdittive per evitare la reiterazione del reato. Il caso: appropriazione di denaro sequestrato durante un controllo stradale F.F., in concorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2025, n. 10076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10076 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA FR, nato a [...] 1'08/07/1972; avverso l'ordinanza emessa il 14/05/2024 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv. Carlo Arnulfo, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione per dodici mesi dall'esercizio dei pubblici uffici o servizio nei confronti di RA FR, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di peculato e falso ideologico in atto pubblico. Quanto al peculato, a RA, appuntato scelto dei carabinieri, si contesta, in concorso con il carabiniere Gialli, di essersi appropriato, dopo avere sottoposto ad un controllo per la circolazione stradale RC AN, che era alla guida della autovettura Snnart tg. FP131EB, e dopo aver effettuato - senza redigere un verbale - 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10076 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/10/2024 una perquisizione veicolare e personale, della somma di 6/700 euro, di cui i militari erano venuti in possesso in ragione del loro ufficio. Quanto al reato di falso, si contesta/di avere formato, al fine di occultare il reato di peculato, in tutto o in parte un atto ideologicamente falso, omettendo di riportare, nella parte dell'ordine di servizio relativa al resoconto dell'attività svolta, di aver effettuato, in ragione dei fatti su descritti, una perquisizione veicolare e personale, di cui era stata omessa la redazione dei relativi verbali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria, con particolare riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di RC AN. Si premette che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la domanda cautelare sul presupposto che la "persona offesa" non avesse mai riferito di aver visto i due militari prendere il denaro, non avesse mai personalmente proposto denuncia, presentata da un di lui zio (Filippo MA Bonoli) dopo quattro giorni dai fatti, e che la stessa persona offesa non avesse nemmeno saputo quantificare con certezza la somma sottratta. In tale contesto, si evidenzia, l'ordinanza sarebbe viziata per non avere il Tribunale valutato correttamente le dichiarazioni poste a fondamento del titolo cautelare, e, in particolare, le discrasie fra quelle rese dalla persona offesa e quanto riferito dal li! di lei (kA) socio, Fabio OM, con cui entrambi gestivano una agenzia di scommesse. Il tema attiene al movente delle dichiarazioni di AN - non riportato in denuncia - con riguardo alla causale della perdita della somma di denaro e al possibile accollo al socio di almeno una parte di detta somma;
AN avrebbe avuto un interesse a riferire alal socio il falso, cioè l'appropriazione ei i i ari del denaro, perché ciò gli avrebbe consentito di accollare la perdita al socio della metà della somma (300-350 euro), di cui in realtà lo stesso AN potrebbe essersi appropriato;
AN avrebbe avuto, cioè, interesse a far credere al socio che la perdita della somma non fosse da lui dipesa, così da conseguire un indebito rimborso (in tal senso vengono riportate le dichiarazioni dello stesso OM che, si assume, avrebbe effettivamente ripianato in parte la metà della somma). Si assume che AN, dopo aver riferito falsamente al socio quanto sarebbe accaduto, non potè che confermare in seguito dettékversione e, in particolare, allo zio (Bonoli)- poi denunciante l'accaduto- e alla funzionaria amministrativa della polizia di Stato, MA Rosaria Esposito. Non diversamente, l'ordinanza sarebbe viziata anche per quel che riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di falso. 2 2.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, desunta dalla personalità dell'indagato alla luce delle circostanze del fatto. Una valutazione, si argomenta, fondata solo sul fatto in esame e senza considerare la vita del ricorrente;
una affermazione assertiva e un pericolo di recidiva non attuale e concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità. 2. Quanto al giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale, pur nell'ambito di una motivazione non lineare nella parte in cui sono state riportate per alcune pagine il contenuto delle dichiarazioni assunte, ha ricostruito con precisione i fatti, valutato le dichiarazioni, spiegato le regioni per cui quelle rese da AN debbano considerarsi attendibili, prive di interessi inquinanti, dotate di elevata capacità rappresentativa dei fatti e sostanzialmente uniformi quanto al tratto essenziale del narrato;
si è chiarito perché, diversamente dagli assunti difensivi, le dichiarazioni della persona offesa non solo non sono in insanabile contrasto con quelle rese dalle altre persone coinvolte nel fatto, ma, piuttosto, trovano in esse indubbie conferme;
si sono evidenziate le ragioni per cui la ricostruzione alternativa lecita del ricorrente non abbia adeguata capacità persuasiva e i motivo per cui esistono i gravi inizi di colpevolezza quanto ai reati di falso. 3. In tale contesto argomentativo, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, essendosi il ricorrente, da una parte, non confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, limitato a sollecitare solo una diversa valutazione probatoria degindizi posti a fondamento della ricostruzione accusatoria e, in ultima analisi, a richiedere una diversa ricostruzione dei fatti. Né è obiettivamente chiaro perché, al solo fine di dividere con il socio una somma di circa trecentocinquanta euro, AN avrebbe dovuto accusare due carabinieri di fatti così gravi come quelli per cui si procede. 4. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. 3 Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 5. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne il secondo motivo relativo alle esigenze cautelare il Tribunale ha evidenziato non solo la gravità dei fattima anche la personalità spregiudicata del ricorrente, e la non decisiva valenza della prospettata correttezza professionale del ricorrente. Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi l'indagato in concreto confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Cons liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv. Carlo Arnulfo, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione per dodici mesi dall'esercizio dei pubblici uffici o servizio nei confronti di RA FR, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di peculato e falso ideologico in atto pubblico. Quanto al peculato, a RA, appuntato scelto dei carabinieri, si contesta, in concorso con il carabiniere Gialli, di essersi appropriato, dopo avere sottoposto ad un controllo per la circolazione stradale RC AN, che era alla guida della autovettura Snnart tg. FP131EB, e dopo aver effettuato - senza redigere un verbale - 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10076 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/10/2024 una perquisizione veicolare e personale, della somma di 6/700 euro, di cui i militari erano venuti in possesso in ragione del loro ufficio. Quanto al reato di falso, si contesta/di avere formato, al fine di occultare il reato di peculato, in tutto o in parte un atto ideologicamente falso, omettendo di riportare, nella parte dell'ordine di servizio relativa al resoconto dell'attività svolta, di aver effettuato, in ragione dei fatti su descritti, una perquisizione veicolare e personale, di cui era stata omessa la redazione dei relativi verbali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria, con particolare riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di RC AN. Si premette che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la domanda cautelare sul presupposto che la "persona offesa" non avesse mai riferito di aver visto i due militari prendere il denaro, non avesse mai personalmente proposto denuncia, presentata da un di lui zio (Filippo MA Bonoli) dopo quattro giorni dai fatti, e che la stessa persona offesa non avesse nemmeno saputo quantificare con certezza la somma sottratta. In tale contesto, si evidenzia, l'ordinanza sarebbe viziata per non avere il Tribunale valutato correttamente le dichiarazioni poste a fondamento del titolo cautelare, e, in particolare, le discrasie fra quelle rese dalla persona offesa e quanto riferito dal li! di lei (kA) socio, Fabio OM, con cui entrambi gestivano una agenzia di scommesse. Il tema attiene al movente delle dichiarazioni di AN - non riportato in denuncia - con riguardo alla causale della perdita della somma di denaro e al possibile accollo al socio di almeno una parte di detta somma;
AN avrebbe avuto un interesse a riferire alal socio il falso, cioè l'appropriazione ei i i ari del denaro, perché ciò gli avrebbe consentito di accollare la perdita al socio della metà della somma (300-350 euro), di cui in realtà lo stesso AN potrebbe essersi appropriato;
AN avrebbe avuto, cioè, interesse a far credere al socio che la perdita della somma non fosse da lui dipesa, così da conseguire un indebito rimborso (in tal senso vengono riportate le dichiarazioni dello stesso OM che, si assume, avrebbe effettivamente ripianato in parte la metà della somma). Si assume che AN, dopo aver riferito falsamente al socio quanto sarebbe accaduto, non potè che confermare in seguito dettékversione e, in particolare, allo zio (Bonoli)- poi denunciante l'accaduto- e alla funzionaria amministrativa della polizia di Stato, MA Rosaria Esposito. Non diversamente, l'ordinanza sarebbe viziata anche per quel che riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di falso. 2 2.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, desunta dalla personalità dell'indagato alla luce delle circostanze del fatto. Una valutazione, si argomenta, fondata solo sul fatto in esame e senza considerare la vita del ricorrente;
una affermazione assertiva e un pericolo di recidiva non attuale e concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità. 2. Quanto al giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale, pur nell'ambito di una motivazione non lineare nella parte in cui sono state riportate per alcune pagine il contenuto delle dichiarazioni assunte, ha ricostruito con precisione i fatti, valutato le dichiarazioni, spiegato le regioni per cui quelle rese da AN debbano considerarsi attendibili, prive di interessi inquinanti, dotate di elevata capacità rappresentativa dei fatti e sostanzialmente uniformi quanto al tratto essenziale del narrato;
si è chiarito perché, diversamente dagli assunti difensivi, le dichiarazioni della persona offesa non solo non sono in insanabile contrasto con quelle rese dalle altre persone coinvolte nel fatto, ma, piuttosto, trovano in esse indubbie conferme;
si sono evidenziate le ragioni per cui la ricostruzione alternativa lecita del ricorrente non abbia adeguata capacità persuasiva e i motivo per cui esistono i gravi inizi di colpevolezza quanto ai reati di falso. 3. In tale contesto argomentativo, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, essendosi il ricorrente, da una parte, non confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, limitato a sollecitare solo una diversa valutazione probatoria degindizi posti a fondamento della ricostruzione accusatoria e, in ultima analisi, a richiedere una diversa ricostruzione dei fatti. Né è obiettivamente chiaro perché, al solo fine di dividere con il socio una somma di circa trecentocinquanta euro, AN avrebbe dovuto accusare due carabinieri di fatti così gravi come quelli per cui si procede. 4. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. 3 Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 5. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne il secondo motivo relativo alle esigenze cautelare il Tribunale ha evidenziato non solo la gravità dei fattima anche la personalità spregiudicata del ricorrente, e la non decisiva valenza della prospettata correttezza professionale del ricorrente. Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi l'indagato in concreto confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Cons liere estensore Il Presidente