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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5072/2022 depositato il 06/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata dalla parte contribuente, secondo il D.lgs
197/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito controllo della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2014, la ditta Ricorrente_1, esercente l'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio (47260 - tabaccherie), veniva invitata dall'Ufficio a produrre i registri iva, le fatture passive e la situazione contabile dettagliata di incasso degli aggi percepiti al 31/12/2014.
Aderendo all'invito, la Sig.ra Ricorrente_1 depositava la documentazione richiesta.
Dall'analisi della documentazione esibita e dal controllo dell'elenco clienti e fornitori tramite la procedura informatica denominata “spesometro integrato”, veniva constatato che la ditta aveva contabilizzato nove fatture passive emesse dalla società Società_2 srl, di € 3.000,00 ciascuna, per un totale annuo di
€ 27.000,00, Iva € 5.940,00, per complessivi € 32.940,00.
In sede di contraddittorio, l'Ufficio chiedeva alla parte di giustificare i costi dedotti/detratti sulla base di tali fatture.
La contribuente si limitava a sostenere trattarsi, come indicato nelle fatture stesse, di riaddebito di costi gestionali del bar della società Società_2 srl, con esercizio adiacente a quello che all'epoca dei fatti era il luogo di attività della sua tabaccheria, ovvero in Latina, Indirizzo_1.
Non avendo la ditta fornito elementi certi e precisi, come previsto dall'art. 109 del DPR 917/86, necessari per il riconoscimento della deducibilità dei costi, ai sensi dell'art. 39, 1° comma del DPR 600/73, si recuperava a tassazione l'importo di € 32.940,00 (27.000,00 di imponibile + 5.940 di Iva andata a costo) ai fini delle imposte dirette e, a norma del DPR 446/97, ai fini IRAP.
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TKF011400330/2019, notificato in data 05/04/2019, ritenendolo carente di motivazione in relazione sia alle non corrette circostanze in esso dedotte che alla reale portata dei costi ripresi a tassazione.
L'Ufficio si costituiva in giudizio e, dopo aver eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio di parte ricorrente, nel merito deduceva l'infondatezza delle doglianze.
La VI Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 162/06/2022, depositata in data 08/02/2022, rigettava il ricorso con condanna alle spese liquidate in € 1.000,00 in favore della parte resistente.
Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva appello per i motivi come in atti.
L'Ufficio si costituiva anche nel presente giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ove il rappresentante dell'Ufficio chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata dalla parte contribuente, secondo il D.lgs 197/2022. All'esito della predetta udienza, la causa era tratta in decisione.
Osserva la Corte che, in base alla legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (legge di bilancio 2023) le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti Locali per i tributi di loro competenza, come espressamente consentito dall'art. 1, comma 205, l. 197/2022, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In considerazione di quanto sopra, la Corte prende atto della documentazione prodotta e relativa alla definizione agevolata del contenzioso tributario e dichiara il presente giudizio estinto per cessata materia del contendere. Le spese restano per legge a carico della parte che le ha anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, in base alla legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (legge di bilancio 2023) le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti Locali per i tributi di loro competenza, come espressamente consentito dall'art. 1, comma 205, l. 197/2022, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In considerazione di quanto sopra, la Corte prende atto della documentazione prodotta e relativa alla definizione agevolata del contenzioso tributario e dichiara il presente giudizio estinto per cessata materia del contendere. Le spese restano per legge a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5072/2022 depositato il 06/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0114003302019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata dalla parte contribuente, secondo il D.lgs
197/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito controllo della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2014, la ditta Ricorrente_1, esercente l'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio (47260 - tabaccherie), veniva invitata dall'Ufficio a produrre i registri iva, le fatture passive e la situazione contabile dettagliata di incasso degli aggi percepiti al 31/12/2014.
Aderendo all'invito, la Sig.ra Ricorrente_1 depositava la documentazione richiesta.
Dall'analisi della documentazione esibita e dal controllo dell'elenco clienti e fornitori tramite la procedura informatica denominata “spesometro integrato”, veniva constatato che la ditta aveva contabilizzato nove fatture passive emesse dalla società Società_2 srl, di € 3.000,00 ciascuna, per un totale annuo di
€ 27.000,00, Iva € 5.940,00, per complessivi € 32.940,00.
In sede di contraddittorio, l'Ufficio chiedeva alla parte di giustificare i costi dedotti/detratti sulla base di tali fatture.
La contribuente si limitava a sostenere trattarsi, come indicato nelle fatture stesse, di riaddebito di costi gestionali del bar della società Società_2 srl, con esercizio adiacente a quello che all'epoca dei fatti era il luogo di attività della sua tabaccheria, ovvero in Latina, Indirizzo_1.
Non avendo la ditta fornito elementi certi e precisi, come previsto dall'art. 109 del DPR 917/86, necessari per il riconoscimento della deducibilità dei costi, ai sensi dell'art. 39, 1° comma del DPR 600/73, si recuperava a tassazione l'importo di € 32.940,00 (27.000,00 di imponibile + 5.940 di Iva andata a costo) ai fini delle imposte dirette e, a norma del DPR 446/97, ai fini IRAP.
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TKF011400330/2019, notificato in data 05/04/2019, ritenendolo carente di motivazione in relazione sia alle non corrette circostanze in esso dedotte che alla reale portata dei costi ripresi a tassazione.
L'Ufficio si costituiva in giudizio e, dopo aver eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio di parte ricorrente, nel merito deduceva l'infondatezza delle doglianze.
La VI Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 162/06/2022, depositata in data 08/02/2022, rigettava il ricorso con condanna alle spese liquidate in € 1.000,00 in favore della parte resistente.
Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva appello per i motivi come in atti.
L'Ufficio si costituiva anche nel presente giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ove il rappresentante dell'Ufficio chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata dalla parte contribuente, secondo il D.lgs 197/2022. All'esito della predetta udienza, la causa era tratta in decisione.
Osserva la Corte che, in base alla legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (legge di bilancio 2023) le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti Locali per i tributi di loro competenza, come espressamente consentito dall'art. 1, comma 205, l. 197/2022, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In considerazione di quanto sopra, la Corte prende atto della documentazione prodotta e relativa alla definizione agevolata del contenzioso tributario e dichiara il presente giudizio estinto per cessata materia del contendere. Le spese restano per legge a carico della parte che le ha anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, in base alla legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (legge di bilancio 2023) le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli ovvero gli Enti Locali per i tributi di loro competenza, come espressamente consentito dall'art. 1, comma 205, l. 197/2022, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
In considerazione di quanto sopra, la Corte prende atto della documentazione prodotta e relativa alla definizione agevolata del contenzioso tributario e dichiara il presente giudizio estinto per cessata materia del contendere. Le spese restano per legge a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.