Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6143 del 2025, proposto da
ED EN BL IT RL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Viterbo, Comune di Celleno, in persona del rispettivo Sindaco pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Padovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Montefiascone, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
RA IC, non costituito in giudizio.
per l’annullamento,
- nei limiti dell’interesse azionato, della nota prot. 71025 del 14 aprile 2025, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha notificato alla Società l’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988;
- nei limiti dell’interesse azionato, degli atti e provvedimenti relativi alla procedura di deferimento della procedura in Consiglio dei Ministri, acquisiti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 7 aprile 2025, e in particolare: (i) la nota del MA prot. n. 36545 del 26 febbraio 2025 con la quale è stato proposto al Capo di Gabinetto del MA il deferimento in Consiglio dei Ministri; (ii) la nota prot. 5583 del 5 marzo 2025 con la quale il Capo di Gabinetto del MA ha trasmesso gli atti al Consiglio dei Ministri;
- del parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura prot. n. 4979-P del 20 febbraio 2025 nonché per quanto occorrer possa dei pareri presupposti ivi richiamati, ossia (i) la nota prot. 19706 del 5 dicembre 2024 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, (ii) il contributo istruttorio trasmesso in data 11 dicembre 2024 e in data 8 gennaio 2025 dal Servizio III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico” della DG-ABAP;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuti dalla ricorrente e relativi alla procedura in Consiglio dei Ministri;
e per l’accertamento ,
ove occorra dell’inefficacia del parere del Ministero della Cultura espresso con nota prot. 4949-P del 20 febbraio 2025 nonché della formazione del silenzio-assenso quanto all’atto di competenza del MiC ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del TUA e dell’art. 17- bis della legge n. 241/90;
con conseguente condanna ,
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Viterbo e del Comune di Celleno (Vt);
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - In data 5 aprile 2022, la società ED EN BL IT RL (ora innanzi anche solo “ED EN” o “società ricorrente”) ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-MA l’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale-VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 (TUA), relativa a un progetto di un impianto eolico composto da n. 13 turbine (di potenza unitaria, incrementata in corso di iter, pari a 6 MW), da realizzarsi nei Comune di Montefiascone (VT) e Viterbo. L’impianto costituisce opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7-bis del TUA.
2 - Con nota prot. 129753 del 19 ottobre 2022 il MA ha comunicato la procedibilità dell’istanza e l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione progettuale.
3 - All’esito della fase di consultazione pubblica, sono pervenute alla società ricorrente le richieste di integrazione documentale del Ministero della Cultura-MiC e della Commissione Tecnica con note, rispettivamente, del 19 maggio 2023 e dell’8 aprile 2024.
4 - In data 8 agosto 2024, la società – richiesta medio tempore la sospensione dei termini del procedimento – ha fornito le integrazioni richieste dalle Amministrazioni.
5 - Esaminata la documentazione trasmessa, la Commissione Tecnica ha reso, con parere n. 527 del 3 dicembre 2024, lo schema di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del TUA.
6 - Con nota del 16 dicembre 2024, il MA ha comunicato formalmente il parere della Commissione al MiC, chiedendo di trasmettere il parere di competenza ai fini della definizione del procedimento.
7 - il Ministero della Cultura, con nota del 25 febbraio 2025, ha espresso parere negativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale.
8 - In data 12 marzo 2025, la società – avvedutasi del mutato stato della procedura sul portale istituzionale (recante “ procedimento in corso presso il Consiglio dei ministri ”) – ha presentato istanza di accesso agli atti della procedura.
9 - Il MA, con nota del 14 aprile 2025, ha comunicato alla società l’attivazione della procedura presso il Consiglio dei Ministri, in considerazione del contrasto insorto tra i pareri espressi dalla Commissione Tecnica e dal MiC.
10 - In riscontro all’istanza di accesso agli atti, il MA ha poi comunicato: 1) la nota del MA prot. n. 36545 del 26 febbraio 2025 con la quale è stato proposto al Capo di Gabinetto del MA il deferimento in Consiglio dei Ministri; 2) la nota prot. 5583 del 5 marzo 2025 con la quale il Capo di Gabinetto del MA ha trasmesso gli atti al Consiglio dei Ministri.
11 – La società ricorrente è insorta avverso i provvedimenti indicati in epigrafe reputandoli illegittimi per le seguenti ragioni.
11.1 – Con un primo motivo (“ Violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988.Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25, co. 2- bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 17-bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 ”) la società ricorrente sostiene che il MA avrebbe disposto un illegittimo aggravio del procedimento di VIA, deferendone la risoluzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 400/1988, sull’erroneo presupposto per cui vi sarebbe un contrasto tra il parere della Commissione Tecnica ed il parere del MiC. Difatti, tenuto conto che il Ministero della Cultura ha reso il proprio parere negativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale con nota del 25 febbraio 2025 e, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 25, TUA, l’assenso del MiC al progetto proposto dalla ricorrente si sarebbe già formato secondo il meccanismo del silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche ex art. 17- bis , L. 7 agosto 1990, n. 241. Per tale via alcun conflitto potrebbe dirsi concretizzato e l’attivazione del meccanismo di composizione in discorso sarebbe illegittima in quanto priva del relativo presupposto.
11.2 – Con il secondo motivo (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis della legge 400/1988. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti ”) la società ricorrente deduce l’illegittimità del parere negativo reso dal Ministero della Cultura per violazione delle garanzie del giusto procedimento, non essendo stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis , l. 241/1990.
11.3 – Con il terzo motivo (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE ”) la società ricorrente contesta la legittimità del parere del MiC perché assunto in violazione dei principi di collaborazione e buona fede, non avendo tale Amministrazione sollecitato l’adozione di modifiche progettuali atte a rendere il progetto presentato compatibile con i valori tutelati, nell’ottica di un dissenso c.d. “costruttivo”. Inoltre, il parere si appalesa illegittimo per violazione dell’obbligo del c.d. “soccorso istruttorio”, tenuto conto che la determinazione di segno negativo è stata assunta contestando profili non direttamente connessi alle integrazioni fornite dalla Società e senza richiedere ulteriori chiarimenti, così depotenziando il contraddittorio procedimentale e ed il sub-procedimento istruttorio attivato con la società.
11.4 – Con il quarto motivo (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di precauzione di cui all’art. 191, § 2, del Trattato FUE, e art. 3-ter del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ”) la società ricorrente denuncia l’illegittimità del parere del MiC rilevando un difetto di istruttoria e di motivazione. Il parere del Ministero non evidenzierebbe, come invece richiesto dalla normativa di settore, quali impatti ambientali significativi deriverebbero dall’iniziativa progettuale sostenuta dalla ED EN, limitandosi a fotografare la situazione vincolistica, senza quindi motivare in ordine al pregiudizio che verrebbe arrecato all’ambiente dal progetto.
11.5 – Con il quinto motivo (“ Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del PTPR Puglia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità ”) la società ricorrente lamenta l’illegittimità del contenuto del parere del MiC, in sintesi, perché : 1) avrebbe trascurato di considerare che il progetto non ricade in aree qualificate come non idonee dalla normativa regionale; 2) avrebbe trascurato di considerare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto come prevalente tenuto conto che gli impianti FER sono strategici per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel PNRR”, e costituiscono interventi “di pubblica utilità” ed “indifferibili ed urgenti” ex art. 12, co. 1 e 7, del D.Lgs. n. 387/2003 ed art. 7- bis , co.2- bis , TUA; 3) avrebbe trascurato di chiarire, nello specifico, quali interferenze porrebbero in contrasto il progetto de quo con i beni paesaggistici e, anche i rilievi specificamente analizzati, risulterebbero superabili alla luce della documentazione prodotta dalla società ricorrente in corso di istruttoria.
12 – Con atto formale del 9 giugno 2025 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti.
13 - Si costituivano, altresì, con memoria del 10 luglio 2025 i Comuni controinteressati eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per impugnazione di atti endoprocedimentali non definitivi e, nel merito, contestando gli avversi assunti in quanto infondati in fatto ed in diritto.
14 – Con successiva memoria del 23 luglio 2025 i Ministeri resistenti contestavano nel merito i motivi di ricorso chiedendone il rigetto integrale.
15 – Nelle successive memorie tutte le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie domande e difese chiedendo il rigetto di quelle rispettivamente formulate dalle rispettive controparti processuali.
16 – Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
17 – La questione posta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità degli atti e del provvedimento con i quali il MA ha deferito la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale - attivato su istanza della società ED EN BL IT RL ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 (TUA), per realizzare un progetto di un impianto eolico composto da n. 13 turbine (di potenza unitaria, incrementata in corso di iter, pari a 6 MW), da realizzarsi nei Comune di Montefiascone (VT) e Viterbo - al Consiglio dei Ministri, in considerazione del contrasto insorto tra il parere favorevole della Commissione tecnica emesso in data 3 dicembre 2024 ed il parere negativo emesso dal MiC in data 25 febbraio 2025.
18 - Prima di valutare il merito della controversia, va esaminata l’eccezione preliminare sollevata dai Comuni controinteressati.
Con essa le parti mirano a contestare l’ammissibilità del ricorso affermando che gli atti impugnati, avendo carattere endoprocedimentale e non definitivo, non potevano essere autonomamente impugnati difettando, in particolare, l’attualità della lesione dell’interesse di cui la ricorrente è portatrice.
Vale in proposito sottolineare che nel caso di specie il MA, una volta avviato il procedimento volto al rilascio della VIA su istanza della società ricorrente, ha attivato, con nota del 5 marzo 2025, la procedura presso il Consiglio dei Ministri ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, lett. c- bis , della l. n. 400/1988 e 25, comma 2- quinquies , TUA, essendo emerso un contrasto tra le posizioni espresse, rispettivamente, dalla Commissione tecnica ed il MiC sopra menzionati.
Orbene, l’art. 5, comma 2, lett. c- bis , della l. n. 400/1988 dispone che, “ Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione … può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti ”; l’art. 25, comma 2- quinquies , TUA dispone a sua volta che, “ Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo ”.
Indi è evidente che il procedimento per il rilascio della VIA avviato su istanza di parte abbia subito un momentaneo arresto procedimentale nella fase di concerto tra Amministrazioni con l’emissione del parere negativo da parte del MiC che, intanto, pregiudica l’interesse finale della ricorrente, impedendo al MA di procedere al rilascio immediato del titolo richiesto. Ciò infatti ha determinato la devoluzione della soluzione del conflitto tra Amministrazioni pari ordinate, al livello sovraordinato di composizione dinanzi al Consiglio dei Ministri. Pertanto deve ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere della società proponente atteso che un pronunciamento giudiziale di caducazione del parere negativo del MiC renderebbe non più necessaria la devoluzione del conflitto a livello della Presidenza del Consiglio – salvo successive determinazioni dell’Amministrazione competente - perché verrebbe meno il contrasto tra Amministrazioni rimesso alla valutazione del livello superiore, allo stato, preclusivo del rilascio immediato della VIA.
Per quanto detto l’eccezione va, dunque, respinta.
19 – Ciò premesso, nel merito il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
19.1 – Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene, in sintesi, che l’assenso del MiC al progetto proposto dalla ricorrente si sarebbe formato secondo il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale ex art. 17- bis , L. 7 agosto 1990, n. 241, essendo intervenuto il parere negativo del medesimo Ministero solo in data 25 febbraio 2025, ovverosia oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento da parte del MA (avvenuta in data 16 dicembre), così come stabilito dall’art. 25 TUA. Indi il parere tardivo in questione avrebbe dovuto considerarsi privo di efficacia, con la conseguenza che il MA avrebbe dovuto procedere con il rilascio della VIA, non sussistendo alcun conflitto da devolvere alla PdC.
Il motivo è infondato.
Occorre infatti ribadire che il silenzio assenso orizzontale previsto dall’art. 17- bis della L.241/1990 non è innestabile nello speciale modulo decisionale codificato in materia di VIA.
Questa Sezione ha infatti chiarito in recenti pronunce che, ove l’art. 25, co. 7, del TUA, dispone che, “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241” , il riferimento è “ alle norme che prevedono, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, la valutabilità del ritardo ai fini della valutazione della performance, della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, nonché il risarcimento del danno e l’indennizzo derivante dal ritardo …”; l’effetto utile dell’art. 27, co. 7, TUA è, pertanto, “ esclusivamente quello di estendere anche ai termini infra-procedimentali gli effetti che la legge ricollega in generale alla violazione del termine di conclusione del procedimento. In nessun modo esso può, invece, essere interpretato nel senso di rendere inefficaci gli atti tardivamente adottati, conclusione che si porrebbe in frontale contrasto con il principio di inesauribilità del potere amministrativo… ”; neppure può ritenersi che alla materia si applicabile l’istituto del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17- bis della legge n. 241/90, in base al quale, “nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni [novanta giorni in caso di atti di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, n.d.r.] dal ricevimento dello schema di provvedimento”, decorso il quale “senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito” Vi osta, infatti, la previsione del medesimo art. 17-bis, co. 4, secondo cui “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi…In proposito, è opportuno ricordare che, a termini della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati:
- “La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto” su, tra le altre cose, “patrimonio culturale, paesaggio” (art. 3, par. 1, lett. d));
- “1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:
a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);
b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto.
3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalle procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo. (art. 8-bis);
- “1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi e 2;
b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda […]” (art. 9)…
L’esigenza di una valutazione appropriata, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità dell’art. 17-bis, co. 4” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 12331/2025).
Ne consegue che, sebbene il ritardo nell’esercizio del potere connoti la relativa condotta in termini di illegittimità cui è consentito reagire attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del privato per reagire agli stati di inerzia della PA, la natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale da un lato esclude la formazione per silentium dell’atto di concerto e, dall’altro lato, implica che l’Autorità concertante non possa in alcun modo ignorare l’avviso espresso da quella concertata che, ove non condiviso, potrà semmai dare luogo, come nel caso di specie, alla procedura di cui all’art. 5, co. 2, lett. c- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400 (conformi, tra le tante, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II ter , n. 19686/2024; T.A.R. Campania – sezione staccata di Salerno (III), n. 527/2025).
Indi alcun rilievo può muoversi alla procedura di deferimento intrapresa dal MA nel caso sottoposto all’odierno esame.
20 – Con il secondo ed il terzo motivo di gravame la ricorrente appunta le proprie critiche avverso il parere negativo reso dal MiC reputandolo illegittimo per violazione, sotto plurimi profili, delle garanzie di partecipazione e collaborazione procedimentale.
20.1 – In primo luogo viene criticata la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis , l. 241/1990, tenuto conto dell’esito negativo del parere emesso nel caso specifico dal MiC.
La doglianza risulta priva di fondamento anche solo considerando il dato normativo, atteso che l’art. 6, comma 10- bis del TUA esclude espressamente per i procedimenti volti al rilascio della VIA l’applicabilità dell’art. 10- bis , l. 241/1990.
Dipoi il motivo pare infondato anche considerata la specificità del procedimento di VIA disciplinato dagli artt. 23 ss. TUA. Tale normativa di settore, invero, pone una precisa scansione temporale del procedimento di rilascio del titolo richiesto su istanza del privato, ammettendo, nelle diverse fasi, istituti che consentono la piena partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (pubblici e privati) al fine di rappresentare gli interessi di cui sono portatori nel ridetto procedimento. Vale allora richiamare l’art. 23 TUA, che disciplina la fase della pubblicazione degli atti di progetto sul sito web dell’Autorità procedente (comma 4) successiva a quella di presentazione dell’istanza di rilascio VIA; l’art. 24 che facoltizza, nei termini ivi previsti, la presentazione di osservazioni e controdeduzioni sul progetto reso noto nella precedente fase (comma 2, lett. e et comma 3); il successivo comma 4- bis dell’art. 24 che introduce una disciplina specifica per la verifica della relazione paesaggistica da parte del Ministero della Cultura, prevedendo che “ entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica" e che ancora "entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa ”.
Pertanto, prima dell’adozione di un parere negativo definitivo, alcun obbligo di comunicazione preventiva viene posto dalle richiamate disposizioni ed anzi risulta, alla luce delle stesse, espressamente escluso.
20.2 – Circa la lamentata violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo e di soccorso istruttorio, l’ampio contraddittorio svolto in corso di istruttoria ed emergente anche dalla copiosa documentazione depositata in atti, attesta, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che le Amministrazioni coinvolte ed il privato si siano ampiamente confrontati sui punti critici emersi in relazione al progetto, tanto è vero che la società ricorrente è stata più volte richiesta di fornire chiarimenti ed integrazioni documentali - cui ha dato effettivo riscontro -, poi reputati motivatamente dal MiC non idonei a superare i rilievi da esso formulati nel gravato parere (docc. 7-15, ricorso).
21 – Passando all’esame del quarto e del quinto motivo, essi mirano a contestare, nel loro complesso, la legittimità del parere negativo del MiC, ponendo in evidenza profili di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto d’istruttoria e carente motivazione.
21.1 - In primo luogo, la ricorrente sostiene che il parere negativo de quo soffrirebbe un evidente difetto di motivazione dal momento che in esso non verrebbero indicati gli specifici “impatti ambientali significativi” che deriverebbero dall’iniziativa progettuale sostenuta dalla ED EN, limitandosi a fotografare la situazione vincolistica esistente, senza quindi motivare in ordine al pregiudizio che verrebbe arrecato all’ambiente dal progetto stesso.
La censura, per come proposta, risulta genericamente formulata e priva di fondamento.
Difatti, nel parere del MiC risultano puntualmente nominati non solo i vincoli paesaggistici presenti nella zona di interesse, ma l’Amministrazione specificamente motiva in ordine alla gravosità degli impatti ambientali che dalla realizzanda opera deriverebbero ai territori interessati [vedi ad es. la dettagliata analisi vincolistica effettuata a pagg. 18 e ss. del parere, ove vengono puntualmente indicate e descritte, nello specifico, le interferenze dell’impianto con zone sottoposte a vincolo – idrogeologico e boschivo -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134, comma 1, lett. b et 142, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Non solo, nel parere viene altresì evidenziato, nel dettaglio, come l’opera in questione andrebbe ad impattare negativamente su aree di prossimità di notevole interesse pubblico per il loro caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale o per la presenza di bellezze panoramiche, punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico, dai quali possa apprezzarsi la bellezza del paesaggio [In tal senso possono richiamarsi i seguenti rilievi svolti dal MiC, sulla base dei vincoli posti dal combinato disposto dell’art. 134, comma, lett. a) et dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) nelle zone di interesse: “ Zona della Conca del Lago di Bolsena” di cui al D.M. del 24.10.1960 (G.U. 30.11.1960) e al D.M. del 22.05.1985 (G.U. 27.07.1985), (cod. 056_002 e 056_040). L’aerogeneratore T1 è posto a 2,8 Km dal perimetro orientale dell’area tutelata; - “Vallata di Civita di Bagnoregio” di cui alla DGR 10.07.1984 (cod. cd056_031). L’aerogeneratore T6 è posto a 2,8 Km dall’area tutelata; - “Bagnoregio: Civita e Renare” (DM 25.02.1976) cod. cd056_027. L’aerogeneratore T6 distanza di 4,5 Km dall’area tutelata; - “Zona a Nord Ovest del Lago di Bolsena”, tutelato con D.M. del 22.05.1985, cod. cd056_012. Gli aerogeneratori T2 e T4 distano circa 5 Km dall’area tutelata… ”].
21.2 – Anche la doglianza inerente alla mancata considerazione nel parere de quo della prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto FER rispetto agli ulteriori interessi pubblici coesistenti risulta priva di qualsiasi fondamento.
Appare ben chiaro, infatti, nella parte introduttiva del parere, che l’impianto sottoposto a valutazione costituisca opera strategica per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel “PNRR” e sia ricompreso tra i progetti indicato nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima “PNIEC” (pag. 6, parere). Ciò posto non può obliterarsi che tali progetti, in base al principio di bilanciamento di interessi (oggi codificato all’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, noto come “Testo unico sulle rinnovabili”) sono considerati di interesse prevalente, “ salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale ”. E nel perimetro di tale valutazione il MiC non ha fatto altro che esprimere il proprio parere a competenza riservata, evidenziando proprio i significativi effetti negativi che il progetto determinerebbe, con particolare riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico dell'area e tenuto conto della incidenza degli impianti già esistenti e concentrati nella provincia di Viterbo (come noto significativamente incisa dalla presenza di tali opere rispetto al resto del territorio della Regione Lazio), tanto da reputare l’interesse energetico recessivo rispetto alla tutela paesaggistica.
21.3 – Infine, sugli ulteriori singoli aspetti censurati dalla ricorrente in relazione al contenuto del parere impugnato si osserva quanto segue.
21.3.1 – La ricorrente contesta, in primo luogo, con riferimento agli aerogeneratori T4, T6, T7, T8, T9, T10 e T13, che non sussisterebbe alcuna interferenza con aree tutelate. La critica appare destituita di fondamento alla luce delle considerazioni complessive svolte in merito nel parere del MiC e sopra richiamate al punto 21.1.
21.3.2 – Parimenti è a dirsi per le interferenze con il patrimonio idrico e boschivo la cui significativa incidenza, pur tenuto conto delle tecniche di trivellazione e di ripristino proposte dalla società, ha contribuito alla determinazione negativa del Ministero giustificata dell’esigenza preminente di rispettare i vincoli esistenti in loco (cfr. pag. 18, parere et supra punto 22.1).
21.3.3 – Ancora, la società riferisce di avere prodotto la cartografia completa dell’area vasta con relativi foto-inserimenti, dai quali, in particolare, risulterebbe che l’impianto non avrebbe un particolare impatto visivo rispetto ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico nel parere impugnato. Sul punto, va invece rilevato che, con approfondita argomentazione, svolta per relationem richiamando le considerazioni conclusive espresse nel parere n.19706/2024, della SABAP-VT, il MiC rappresenta che:
“- le opere previste annullerebbero in maniera radicale e non accettabile il più rilevante skyline dell’alto Lazio, tra ER e Conca Vulsina, ossia la vista iconica più significativa dell’area, definita dalla percezione a distanza dell’altura di Montefiascone con i suoi monumenti, riferimenti visivi fondamentali per questa porzione di territorio, visibili da innumerevoli punti, percorsi e belvederi posto tra la strada regionale ER e il lago di Bolsena. Si ricorda a tale proposito che gli aerogeneratori supererebbero in altezza, anche di 50 m, le parti più alte dell’abitato di Montefiascone con i suoi monumenti, alterando la percezione oggi consolidata e stravolgendo vedute immortalate da pittori e da artisti di fama per la loro bellezza;
- le opere previste stravolgerebbero in maniera irreparabile la percezione della cupola di Santa Margherita, con particolare riferimento agli effetti di co-visuale, dal momento che il confronto dimensionale tra la calotta e il gigantismo non contestualizzato degli aerogeneratori annullerebbe definitivamente l’effetto scenografico dispiegato dalla mole della struttura (effetto più volte confermato da documentazione grafica e e foto prodotte nel presente parere), che oggi si staglia nello skyline dominando il colle falisco, come mole maestosa e ardita. Tale alterazione prefigurerebbe un danno enorme nei confronti di uno dei capolavori del patrimonio nazionale;
- le opere previste comporterebbero alterazione e lesione dei valori storico-culturali, di beni di interesse dichiarato ai sensi della Parte Seconda del Codice, presenti nelle immediate vicinanze, come l’antica Magione di Santa Maria in Capita, il castello delle Rocchette, ma anche con il poggio fortificato etrusco di Monterado;
- le opere previste sarebbero fortemente visibili da aree pubbliche, dai belvedere panoramici naturali sparsi sull’interno territorio e da importanti monumenti del centro storico dei comuni di Montefiascone, Celleno, Bagnoregio, Bomarzo e Bagnaia (con Villa Lante) con forte impatto sullo stesso abitato e sui suoi valori storici, con stravolgimento di vedute iconiche e storicizzate a danno dei valori culturali e paesaggistici identitari;
- le opere in progetto altererebbero in maniera radicale e sostanziale le visuali che si godono dai giardini di Villa Lante a Bagnaia, museo pubblico del MiC, persino con effetti di covisuale rispetto a parti celebri ed eminenti del monumento, e del suo giardino storico, come la fontana dei mori; ” (cfr. pagg. 54 e ss., parere MiC).
Indi, reputata esaustiva l’analisi svolta sul punto dall’Amministrazione si rileva come, in ogni caso, dalla lettura complessiva del parere tali aspetti non esauriscono nemmeno i profili di problematicità paesaggistica individuati dal Ministero.
21.3.4 – Infine, la ricorrente contesta l’insufficienza della motivazione negativa espressa nel parere gravato circa le opere di viabilità da essa proposte e necessarie alla realizzazione del progetto. La critica va superata alla luce delle considerazioni specificamente svolte in merito nel parere del MiC che, dal punto di vista strettamente tecnico ha affermato, “ la non compatibilità e la non conformità acclarata di opere di viabilità interna e di adeguamento risetto all’accesso (e alla piazzola) della torre T8, e alla viabilità di accesso alle torri T2, T3 e T13, opere sottoposte alla preventiva autorizzazione paesaggistica (art 146 del d.lgs. n. 42/2004) ”.
22 – In sintesi, le critiche sollevate dalla ricorrente in merito al parere negativo espresso dal MiC non appaiono fondate ed idonee a sconfessare tutti i profili di criticità in esso rilevati rispetto al progetto presentato dalla ricorrente, in quanto sostenuti da motivazioni logiche e prive di elementi di contraddittorietà.
23 – Il ricorso, per quanto detto, va integralmente rigettato.
24 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte resistente e della parte controinteressata, che si liquidano, per ciascuna, in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta ZU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta ZU | LE ZZ |
IL SEGRETARIO