TAR Roma, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 2605
TAR
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25, co. 2- bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 17-bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413

    Il motivo è infondato. Il silenzio assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis della L.241/1990 non è innestabile nello speciale modulo decisionale codificato in materia di VIA. La natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale esclude la formazione per silentium dell’atto di concerto e implica che l’Autorità concertante non possa ignorare l’avviso espresso da quella concertata che, ove non condiviso, potrà dare luogo alla procedura di cui all’art. 5, co. 2, lett. c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis della legge 400/1988. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti

    La doglianza risulta priva di fondamento in quanto l’art. 6, comma 10-bis del TUA esclude espressamente per i procedimenti volti al rilascio della VIA l’applicabilità dell’art. 10-bis, l. 241/1990. Inoltre, la normativa di settore prevede una scansione temporale del procedimento che non impone un obbligo di comunicazione preventiva prima dell’adozione di un parere negativo definitivo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE

    L’ampio contraddittorio svolto in corso di istruttoria attesta che le Amministrazioni coinvolte ed il privato si sono ampiamente confrontati sui punti critici emersi, tanto che la società ricorrente è stata più volte richiesta di fornire chiarimenti ed integrazioni documentali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di precauzione di cui all’art. 191, § 2, del Trattato FUE, e art. 3-ter del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa

    La censura è priva di fondamento. Nel parere del MiC risultano puntualmente nominati i vincoli paesaggistici e l’Amministrazione motiva in ordine alla gravosità degli impatti ambientali che dalla realizzanda opera deriverebbero ai territori interessati, evidenziando come l’opera impatterebbe negativamente su aree di notevole interesse pubblico per il loro caratteristico aspetto o per la presenza di bellezze panoramiche.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del PTPR Puglia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità

    Il parere del MiC appare fondato. L’impianto costituisce opera strategica, ma i progetti FER sono considerati di interesse prevalente solo salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti di effetti negativi significativi. Il MiC ha espresso parere negativo evidenziando significativi effetti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico, reputando l’interesse energetico recessivo rispetto alla tutela paesaggistica. Le critiche relative alle interferenze con aree tutelate, patrimonio idrico e boschivo, e l’impatto visivo sono state ritenute infondate alla luce delle motivazioni del parere.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso quanto all’atto di competenza del MiC ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del TUA e dell’art. 17-bis della legge n. 241/90

    Il motivo è infondato. Il silenzio assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis della L.241/1990 non è innestabile nello speciale modulo decisionale codificato in materia di VIA. La natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale esclude la formazione per silentium dell’atto di concerto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 2605
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2605
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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