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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9773/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione di anzianità cat. VO di cui è titolare dal gennaio
2001, eccependo che l' ha computato la retribuzione pensionabile relativa ai contributi CP_1 figurativi per malattia (6 gg. nel 1997 e 20 gg. nel 2000) in maniera inferiore al dovuto;
ha quindi chiesto di accertare che, per effetto di tale ricalcolo, il rateo mensile spettante alla decorrenza era pari a € 803,35 e, per l'effetto, di condannare dell al pagamento dei ratei differenziali CP_1 maturati (pari a € 35,57 al mese da settembre 2019), nei limiti della decadenza triennale.
L' ha contestato gli avversi assunti, eccependo che “Il ricorrente, sig. , è CP_1 Parte_1 titolare di pensione di anzianità, VO/1303585, dal 01/01/2001. Il 12/05/2014 ha presentato domanda di ricostituzione contributiva domus 2083634100239 chiedendo il ricalcolo della pensione con
l'accredito della malattia per gli anni 1984-1985-1987-1988-1997 e 1999 (vedi allegato). Dal ricalcolo è derivato un credito lordo di € 1094,55 (TE08 allegato)” e chiedendo: “1)- dichiarare inammissibile
e/o rigettare l'avverso ricorso per mancata proposizione della domanda amministrativa;
2)- in subordine, dichiararlo improcedibile per mancata proposizione dei rimedi amministrativi;
3)- in ulteriore subordine, rigettare la domanda per intervenuta decadenza triennale;
4)- nel merito, rigettare il ricorso perchè del tutto infondato in fatto e in diritto;
5)- nel merito, in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione come articolato in memoria”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si deve rilevare che le uniche giornate di malattia rilevanti ai fini del presente giudizio sono quelle indicate nelle conclusioni delle parti (6 gg. nel 1997 e 20 gg. nel 2000), in quanto le giornate relative ad anni anteriori non rientrano né in Quota A né in Quota B.
1 Nel merito, il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la verifica della correttezza del ricalcolo effettuato dall nel 2014 (con decorrenza da giugno 2004), come da Modello TE08 in atti CP_1 del 11.07.2014; orbene, dal prospetto UNICARPE allegato risulta che la retribuzione pensionabile riconosciuta per il 1997 era pari a € 6739,68; tale importo, diviso per le 153 giornate risultanti per tale anno, è pari ad una retribuzione giornaliera di € 44,05 (perfettamente corrispondente a quella indicata in ricorso, sulla base del salario medio convenzionale); anche il trattamento speciale agricolo relativo a tale anno (pari a € 3954,5180), diviso per 90 giornate, corrisponde ad una retribuzione giornaliera di € 44,05; identico discorso vale per la disoccupazione agricola, per la quale risulta riconosciuta una retribuzione pensionabile di € 969,1044 che, divisa per 22 gg., corrisponde sempre alla retribuzione giornaliera di € 44,05 indicata in ricorso.
Orbene, sommando i contributi giornalieri relativi a tale anno (153+90+22) e aggiungendo le 6 gg. di malattia, si arriva ad un totale di 271 gg. che, moltiplicato per la retribuzione giornaliera di
€ 44,05 più volte indicata, corrisponde perfettamente all'importo di € 11.937,60 riconosciuto nel prospetto UNICARPE in atti in relazione al 1997; il ricalcolo del 2014 appare quindi corretto.
Ad avviso del giudicante, le differenze a credito rivendicate in ricorso traggono origine dal fatto che le 6 gg. di malattia vengono aggiunte alle 270 gg. previste come requisito minimo annuo ex art. 7 co. 9 L. 638/83; tale procedura di calcolo non appare corretta, in quanto devono essere prima conteggiate le giornate di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria (compresa la malattia), le quali vengono portate al suddetto requisito minimo di 270 solo se inferiori;
nel caso di specie, come si è visto, i contributi giornalieri complessivi del 1997 (incluse le giornate di malattia) sono pari a 271 e, pertanto, superiori al requisito minimo ex art. 7 co. 9 citato.
Identico discorso vale anche per il 1999, per il quale risultano 281 contributi giornalieri (di cui 153 gg. di lavoro dipendente e 68 gg. di trattamento speciale agricolo, alle quali vanno aggiunte 60 gg. di malattia); moltiplicando tali giornate per la retribuzione giornaliera di € 43,74 indicata in ricorso, si ottiene l'importo di € 12.290,94 indicato nel prospetto UNICARPE in atti in relazione al
1999; anche rispetto a tale anno, il ricalcolo del 2014 appare quindi corretto.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/09/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 07/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9773/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione di anzianità cat. VO di cui è titolare dal gennaio
2001, eccependo che l' ha computato la retribuzione pensionabile relativa ai contributi CP_1 figurativi per malattia (6 gg. nel 1997 e 20 gg. nel 2000) in maniera inferiore al dovuto;
ha quindi chiesto di accertare che, per effetto di tale ricalcolo, il rateo mensile spettante alla decorrenza era pari a € 803,35 e, per l'effetto, di condannare dell al pagamento dei ratei differenziali CP_1 maturati (pari a € 35,57 al mese da settembre 2019), nei limiti della decadenza triennale.
L' ha contestato gli avversi assunti, eccependo che “Il ricorrente, sig. , è CP_1 Parte_1 titolare di pensione di anzianità, VO/1303585, dal 01/01/2001. Il 12/05/2014 ha presentato domanda di ricostituzione contributiva domus 2083634100239 chiedendo il ricalcolo della pensione con
l'accredito della malattia per gli anni 1984-1985-1987-1988-1997 e 1999 (vedi allegato). Dal ricalcolo è derivato un credito lordo di € 1094,55 (TE08 allegato)” e chiedendo: “1)- dichiarare inammissibile
e/o rigettare l'avverso ricorso per mancata proposizione della domanda amministrativa;
2)- in subordine, dichiararlo improcedibile per mancata proposizione dei rimedi amministrativi;
3)- in ulteriore subordine, rigettare la domanda per intervenuta decadenza triennale;
4)- nel merito, rigettare il ricorso perchè del tutto infondato in fatto e in diritto;
5)- nel merito, in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione come articolato in memoria”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si deve rilevare che le uniche giornate di malattia rilevanti ai fini del presente giudizio sono quelle indicate nelle conclusioni delle parti (6 gg. nel 1997 e 20 gg. nel 2000), in quanto le giornate relative ad anni anteriori non rientrano né in Quota A né in Quota B.
1 Nel merito, il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la verifica della correttezza del ricalcolo effettuato dall nel 2014 (con decorrenza da giugno 2004), come da Modello TE08 in atti CP_1 del 11.07.2014; orbene, dal prospetto UNICARPE allegato risulta che la retribuzione pensionabile riconosciuta per il 1997 era pari a € 6739,68; tale importo, diviso per le 153 giornate risultanti per tale anno, è pari ad una retribuzione giornaliera di € 44,05 (perfettamente corrispondente a quella indicata in ricorso, sulla base del salario medio convenzionale); anche il trattamento speciale agricolo relativo a tale anno (pari a € 3954,5180), diviso per 90 giornate, corrisponde ad una retribuzione giornaliera di € 44,05; identico discorso vale per la disoccupazione agricola, per la quale risulta riconosciuta una retribuzione pensionabile di € 969,1044 che, divisa per 22 gg., corrisponde sempre alla retribuzione giornaliera di € 44,05 indicata in ricorso.
Orbene, sommando i contributi giornalieri relativi a tale anno (153+90+22) e aggiungendo le 6 gg. di malattia, si arriva ad un totale di 271 gg. che, moltiplicato per la retribuzione giornaliera di
€ 44,05 più volte indicata, corrisponde perfettamente all'importo di € 11.937,60 riconosciuto nel prospetto UNICARPE in atti in relazione al 1997; il ricalcolo del 2014 appare quindi corretto.
Ad avviso del giudicante, le differenze a credito rivendicate in ricorso traggono origine dal fatto che le 6 gg. di malattia vengono aggiunte alle 270 gg. previste come requisito minimo annuo ex art. 7 co. 9 L. 638/83; tale procedura di calcolo non appare corretta, in quanto devono essere prima conteggiate le giornate di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria (compresa la malattia), le quali vengono portate al suddetto requisito minimo di 270 solo se inferiori;
nel caso di specie, come si è visto, i contributi giornalieri complessivi del 1997 (incluse le giornate di malattia) sono pari a 271 e, pertanto, superiori al requisito minimo ex art. 7 co. 9 citato.
Identico discorso vale anche per il 1999, per il quale risultano 281 contributi giornalieri (di cui 153 gg. di lavoro dipendente e 68 gg. di trattamento speciale agricolo, alle quali vanno aggiunte 60 gg. di malattia); moltiplicando tali giornate per la retribuzione giornaliera di € 43,74 indicata in ricorso, si ottiene l'importo di € 12.290,94 indicato nel prospetto UNICARPE in atti in relazione al
1999; anche rispetto a tale anno, il ricalcolo del 2014 appare quindi corretto.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/09/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 07/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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