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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. BOREATTI ELISA e COLANGELO GENNARO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONTUMACE
Controparte_2
Con l'Avv. BONETTI PAOLO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
In via principale:
Accertare e dichiarare che tra il sig. e la è intervenuto un rapporto di lavoro Pt_1 Parte_2
subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 0 8.0 6.2022 al 04.08.2022. Accertare e dichiarare che, in virtù di predetto rapporto, il Lavoratore veniva adibito alle mansioni di “Cameriere da bar” e
“Cassiere”, di cui al Quarto Livello di Inquadramento Professionale del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Servizi a
Livello Nazionale.
Accertare e dichiarare che, in virtù dell'attività di lavoro subordinato, prestata dal ricorrente in favore della
Società il sig. ha diritto a che gli venga riconosciuta un'equa retribuzione Controparte_1 Pt_1
nell'ammontare fissato dal C.C.N.L. di riferimento e in virtù dei giorni e delle ore effettivamente lavorate.
Accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte poste in essere dal Datore di Lavoro nei confronti del sig.
, durante il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 08.06.2022 Pt_1
al 04.08.2022.
Accertare e dichiarare che il recesso del sig. dal rapporto di lavoro, instauratosi con decorrenza dal Pt_1
08.06.2022 al 04.08.2022, è intervenuto per “giusta causa”.
Condannare la al pagamento, in favore del Ricorrente, della somma pari ad euro Parte_2
4.598 ,81 di cui euro 1.172,02, a titolo di retribuzione maturata nel mese di giugno 2022, di cui euro
1.523,62, a titolo di retribuzione maturata nel mese di luglio 2022, di cui euro 234,40, a titolo di retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 , di cui euro 278,11, a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e di cui euro 1.390,66, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, il tutto salvo errori e/o omissioni, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che l'Ill. Giudice adito riterrà equa e di giustizia o che sarà accertata e dovuta in corso di causa , in ossequio al combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 c.c., se del caso, liquidandola in via equitativa, maggiorata di interessi maturati dalla scadenza sino al saldo e rivalutazione monetaria, in virtù del disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c. Sempre in via principale:
Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente, in funzione dell'attività di lavoro subordinato prestata con decorrenza dal 08.06.2022 al 04.08.2022, a vedersi riconosciuto il versamento dei contributi, CP_ per la quota spettante a Suo carico, in favore dell'
Condannare la al versamento dei contributi, maturati dal sig. sull'imponibile Parte_2 Pt_1
CP_ retributivo per l'attività di lavoro prestata, in favore dell' per la somma pari ad euro 368,62, di cui euro
113,13, a titolo di contribuzione maturata nel mese di giugno 2022, di cui euro 148,58, a titolo di contribuzione maturata nel mese di luglio 2022 e di cui euro 106,91, a titolo di contribuzione maturata nel mese di agosto 2022, il tutto salvo errori e/o omissioni, ovvero per la maggiore o minore somma che l'Ill.
Giudice adito riterrà equa e di giustizia o che sarà accertata e dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi maturati dalla scadenza sino al saldo e rivalutazione monetaria, in virtù del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c.
In via Subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice non dovesse ravvisare la pregressa instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con decorrenza dal 08.06.2022 al 04.08.2022, accertare e dichiarare che la formulava all'odierno Ricorrente promessa di Assunzione. Parte_2
Accertare e dichiarare la violazione della promessa di Assunzione da parte della Parte_2
Accertare e dichiarare il danno cagionato all'Odierno Ricorrente come conseguenza della violata promessa di Assunzione da parte della Parte_2
Condannare la al pagamento, in favore del sig. , della somma pari ad euro Parte_2 Pt_1
4.387,02, a titolo di risarcimento del danno da e perdita di “Chance”. Parte_3
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 22% IVA e 4% C.P.A., così come per Legge.
CP_ PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro - ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, reietta e disattesa - pronunciarsi secondo giustizia in ordine alle domande della ricorrente nei confronti della accertando, in caso di accoglimento della domanda e di efficacia del relativo accertamento a CP_1
fini contributivi nei limiti della prescrizione, il periodo contributivo dovuto, quantificando l'importo dei CP_ contributi dovuti all' e le relative sanzioni.
Con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere CP_1
CP_ all' i contributi e le sanzioni civili e interessi di mora previsti dalla legge.
Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024 il signor – nel premettere di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze di dal 08/06/2022 al 04/08/2022 senza che intervenisse Parte_2
alcuna regolarizzazione del relativo rapporto reiteratamente richiesta - ha inteso evocare in giudizio lo CP_ stesso società datoriale, rimasta contumace nonché l' onde sentir dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto all'interno del menzionato periodo nonché condannare la medesima compagine alla corresponsione di quanto dovuto a livello retributivo e contributivo.
Osserva l'adito Tribunale come all'esito dell'istruttoria svoltasi attraverso le attendibili deposizioni rese dai colleghi , e è emerso che l'odierno attore: Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
- ha svolto come dipendente di le mansioni di cameriere – barista dagli inizi di Pt_2
giugno sino ai primi di giorni di agosto 2022;
- ha prestato la propria attività dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle 00,00/01 mentre il venerdì ed il sabato dalle 17,00 sino alle 03/04 del mattino;
- è stato più volte rassicurato dal titolare della società circa le possibilità di regolarizzazione del rapporto di lavoro senza tuttavia pervenire ad un esito positivo.
La domanda attorea va pertanto accolta per come formulata precisando che gli incontestati conteggi predisposti in corso di causa consentono di pervenire alla quantificazione in € 5.077,36 dell'importo dovuto a titolo retributivo maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo ed in € 1.814,39 a titolo di contribuzione.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuna parte processuale come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata e dichiarata la sussistenza tra il signor ed di un rapporto di lavo4ro Parte_1 CP_1 subordinato a tempo a tempo indeterminato con decorrenza dal 08/06/2022 al 04/08/2022;
1) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente l'importo di€ 5.077,36 maggiorato di interessi e Parte_1 CP_
rivalutazione a titolo di retribuzione e al convenuto l'importo di € 1.814,39 a titolo di contribuzione.
2) Condanna altresì la società resistente a rifondere le spese di lite:
• al ricorrente nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge;
Parte_1
• al convenuto nella misura di € 700,00 oltre accessori di legge. Controparte_3
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. BOREATTI ELISA e COLANGELO GENNARO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONTUMACE
Controparte_2
Con l'Avv. BONETTI PAOLO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
In via principale:
Accertare e dichiarare che tra il sig. e la è intervenuto un rapporto di lavoro Pt_1 Parte_2
subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 0 8.0 6.2022 al 04.08.2022. Accertare e dichiarare che, in virtù di predetto rapporto, il Lavoratore veniva adibito alle mansioni di “Cameriere da bar” e
“Cassiere”, di cui al Quarto Livello di Inquadramento Professionale del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Servizi a
Livello Nazionale.
Accertare e dichiarare che, in virtù dell'attività di lavoro subordinato, prestata dal ricorrente in favore della
Società il sig. ha diritto a che gli venga riconosciuta un'equa retribuzione Controparte_1 Pt_1
nell'ammontare fissato dal C.C.N.L. di riferimento e in virtù dei giorni e delle ore effettivamente lavorate.
Accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte poste in essere dal Datore di Lavoro nei confronti del sig.
, durante il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 08.06.2022 Pt_1
al 04.08.2022.
Accertare e dichiarare che il recesso del sig. dal rapporto di lavoro, instauratosi con decorrenza dal Pt_1
08.06.2022 al 04.08.2022, è intervenuto per “giusta causa”.
Condannare la al pagamento, in favore del Ricorrente, della somma pari ad euro Parte_2
4.598 ,81 di cui euro 1.172,02, a titolo di retribuzione maturata nel mese di giugno 2022, di cui euro
1.523,62, a titolo di retribuzione maturata nel mese di luglio 2022, di cui euro 234,40, a titolo di retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 , di cui euro 278,11, a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e di cui euro 1.390,66, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, il tutto salvo errori e/o omissioni, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che l'Ill. Giudice adito riterrà equa e di giustizia o che sarà accertata e dovuta in corso di causa , in ossequio al combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 c.c., se del caso, liquidandola in via equitativa, maggiorata di interessi maturati dalla scadenza sino al saldo e rivalutazione monetaria, in virtù del disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c. Sempre in via principale:
Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente, in funzione dell'attività di lavoro subordinato prestata con decorrenza dal 08.06.2022 al 04.08.2022, a vedersi riconosciuto il versamento dei contributi, CP_ per la quota spettante a Suo carico, in favore dell'
Condannare la al versamento dei contributi, maturati dal sig. sull'imponibile Parte_2 Pt_1
CP_ retributivo per l'attività di lavoro prestata, in favore dell' per la somma pari ad euro 368,62, di cui euro
113,13, a titolo di contribuzione maturata nel mese di giugno 2022, di cui euro 148,58, a titolo di contribuzione maturata nel mese di luglio 2022 e di cui euro 106,91, a titolo di contribuzione maturata nel mese di agosto 2022, il tutto salvo errori e/o omissioni, ovvero per la maggiore o minore somma che l'Ill.
Giudice adito riterrà equa e di giustizia o che sarà accertata e dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi maturati dalla scadenza sino al saldo e rivalutazione monetaria, in virtù del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c.
In via Subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice non dovesse ravvisare la pregressa instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con decorrenza dal 08.06.2022 al 04.08.2022, accertare e dichiarare che la formulava all'odierno Ricorrente promessa di Assunzione. Parte_2
Accertare e dichiarare la violazione della promessa di Assunzione da parte della Parte_2
Accertare e dichiarare il danno cagionato all'Odierno Ricorrente come conseguenza della violata promessa di Assunzione da parte della Parte_2
Condannare la al pagamento, in favore del sig. , della somma pari ad euro Parte_2 Pt_1
4.387,02, a titolo di risarcimento del danno da e perdita di “Chance”. Parte_3
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 22% IVA e 4% C.P.A., così come per Legge.
CP_ PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro - ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, reietta e disattesa - pronunciarsi secondo giustizia in ordine alle domande della ricorrente nei confronti della accertando, in caso di accoglimento della domanda e di efficacia del relativo accertamento a CP_1
fini contributivi nei limiti della prescrizione, il periodo contributivo dovuto, quantificando l'importo dei CP_ contributi dovuti all' e le relative sanzioni.
Con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere CP_1
CP_ all' i contributi e le sanzioni civili e interessi di mora previsti dalla legge.
Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024 il signor – nel premettere di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze di dal 08/06/2022 al 04/08/2022 senza che intervenisse Parte_2
alcuna regolarizzazione del relativo rapporto reiteratamente richiesta - ha inteso evocare in giudizio lo CP_ stesso società datoriale, rimasta contumace nonché l' onde sentir dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto all'interno del menzionato periodo nonché condannare la medesima compagine alla corresponsione di quanto dovuto a livello retributivo e contributivo.
Osserva l'adito Tribunale come all'esito dell'istruttoria svoltasi attraverso le attendibili deposizioni rese dai colleghi , e è emerso che l'odierno attore: Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
- ha svolto come dipendente di le mansioni di cameriere – barista dagli inizi di Pt_2
giugno sino ai primi di giorni di agosto 2022;
- ha prestato la propria attività dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle 00,00/01 mentre il venerdì ed il sabato dalle 17,00 sino alle 03/04 del mattino;
- è stato più volte rassicurato dal titolare della società circa le possibilità di regolarizzazione del rapporto di lavoro senza tuttavia pervenire ad un esito positivo.
La domanda attorea va pertanto accolta per come formulata precisando che gli incontestati conteggi predisposti in corso di causa consentono di pervenire alla quantificazione in € 5.077,36 dell'importo dovuto a titolo retributivo maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo ed in € 1.814,39 a titolo di contribuzione.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuna parte processuale come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata e dichiarata la sussistenza tra il signor ed di un rapporto di lavo4ro Parte_1 CP_1 subordinato a tempo a tempo indeterminato con decorrenza dal 08/06/2022 al 04/08/2022;
1) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente l'importo di€ 5.077,36 maggiorato di interessi e Parte_1 CP_
rivalutazione a titolo di retribuzione e al convenuto l'importo di € 1.814,39 a titolo di contribuzione.
2) Condanna altresì la società resistente a rifondere le spese di lite:
• al ricorrente nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge;
Parte_1
• al convenuto nella misura di € 700,00 oltre accessori di legge. Controparte_3
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci