CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/10/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 56/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 19/2/2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°56 R.G. Lav.- anno 2024 -
avente ad oggetto:
Retribuzione
1 promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. L. Petrucci, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Pescolla ed elettivamente domiciliato come in CP_1
atti
APPELLATO
e di
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici domicilia oper legis
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso del 22.11.2022 l' impugnava il provvedimento di diffida accertativa Parte_1
per crediti patrimoniali n. CB00000/2022-822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022, notificato a mezzo raccomandata a.r. con plico consegnato in data 5.7.2022, opposto dinanzi al Direttore dell' , confermato e dichiarato esecutivo Controparte_3 con atto del 9.9.2022, notificato in pari data, al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del
2 credito riconosciuto a , oltre che della pendenza di altro giudizio (R.G.L. n.195/2022 CP_1
– Trib. Larino-Sezione Lavoro), avente ad oggetto il medesimo petitum e la medesima causa petendi.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare legittima ed ammissibile la presente domanda e, per l'effetto,
-Accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni CP_1
relative al periodo dicembre 2021-marzo 2022;
-Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito riconosciuto con il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CB00000/2022-822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022, notificato a mezzo raccomandata a.r. con plico consegnato in data 05.07.2022, confermato e dichiarato esecutivo dal direttore dell'ispettorato Territoriale di Campobasso – con atto del CP_3
09.09.2022, notificato in pari data;
-Accertare e dichiarare il diritto in favore dell' di ottenere la restituzione di CP_4
quanto versato in esecuzione del provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
CB00000/2022-822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022, e per l'effetto
-Condannare il sig. a restituire la somma ottenuta in forza del provvedimento di CP_1
diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CB00000/2022-822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022;
-Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità del provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CB00000/2022-822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022, stante la pendenza del giudizio R.G. n.195/2022 introdotto dal sig. ed avente ad oggetto la medesima pretesa CP_1
economica di cui alla diffida accertativa de qua;
-In via subordinata, si chiede che venga sollevata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE la sopra esposta questione pregiudiziale.
-Con rifusione delle spese e compensi di causa.”
Si costituivano in giudizio il l' che eccepivano preliminarmente l'inammissibilità CP_1 CP_2 della domanda e nel merito l'infondatezza della stessa chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Larino, con sentenza in data 12/3/2024, dichiarava inammissibile la domanda.
2. L'appello e le difese degli appellati.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente, per:
3 “Omesso esame fatti decisivi – Violazione art. 12 D.Lgs 124/2004”;
“Violazione e falsa applicazione art. 24 Cost.; art. 100 c.p.c.”;
“Questione pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.”.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“1. Accogliere il presente giudizio di appello, e per l'effetto In via preliminare 2. Dichiarare
l'illegittimità della sentenza n.45/2024 – R.G.L. n.568/2022 per motivazione apparente, illogica e contraddittoria;
Nel merito, in riforma della sentenza n.45/2024 del Tribunale di Larino – Sezione
Lavoro 3. Dichiarare legittima ed ammissibile la domanda spiegata dall' e, per Parte_1
l'effetto, 4. Accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto ad ottenere il pagamento delle CP_1
retribuzioni relative al periodo dicembre 2021-marzo 2022; 5. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito riconosciuto con il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
CB00000/202822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022, notificato a mezzo raccomandata a.r. con plico consegnato in data 05.07.2022, confermato e dichiarato esecutivo dal direttore dell'ispettorato
Territoriale di Campobasso – con atto del 09.09.2022, notificato in pari data;
6. Accertare CP_3
e dichiarare il diritto in favore dell' di ottenere la restituzione di quanto versato CP_4
in esecuzione del provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CB00000/2022-
822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022, e per l'effetto
7. Condannare il sig. a restituire la somma ottenuta in forza del provvedimento di CP_1
diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CB00000/2022-822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022;
8. Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità del provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CB00000/2022-822 - Prot. n. 13639 del 28.06.2022, stante la pendenza del giudizio R.G. n.195/2022 introdotto dal sig. ed avente ad oggetto la medesima pretesa CP_1
economica di cui alla diffida accertativa de qua;
9. Condannare le parti resistenti alla restituzione delle somme eventualmente versate dall' in esecuzione della sentenza n.45/2024; Parte_1
10. Si rinnova la richiesta affinché venga sollevata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE la sopra esposta questione pregiudiziale. 11. Con rifusione delle spese e compensi di causa di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
Si costituivano in giudizio entrambi gli appellati i quali chiedevano il rigetto dell'appello.
4 Tutte le parti argomentavano diffusamente con riguardo al proposto gravame, come da rispettivi atti di costituzione, che in tali limiti si richiamano e devono ritenersi come qui riportati e trascritti.
2.3. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
*************************
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, come in appresso precisato.
Richiamate le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza impugnata, succintamente la Corte osserva quanto segue.
Com'è noto, la diffida accertativa non opposta o confermata dal Comitato regionale è atto di natura amministrativa, idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del D.Lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta che la diffida si stata notificata al datore di lavoro, questi può, nel termine di trenta giorni, promuovere il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida stessa perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 29/7/2022, n. 23744).
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 12 d.lgs. 124/2004 non contempla alcuna sostituzione dell'autorità amministrativa a quella giurisdizionale, bensì un sistema di accertamento e diffida nel quale la tutela dell'interessato è rimessa prima alla fase amministrativa e, poi, a quella giurisdizionale nella forma dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Di qui l'irrilevanza della questione pregiudiziale ex art. 267 di cui trattasi.
5 In particolare, nel caso di specie, come evidenziato dal primo giudice, risulta ex actis che la ricorrente-odierna appellante ha proposto il ricorso di cui all'art. 12 co. 2 cit. e che siffatto ricorso
è stato rigettato, donde l'acquisizione di efficacia di titolo esecutivo da parte del provvedimento impugnato.
Non è stata invece esperita la tutela giurisdizionale nelle suddette forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Di qui l'inammissibilità della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, cui consegue il rigetto dell'appello, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Al riguardo superflua si appalesa ogni ulteriore considerazione.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 e successive modifiche.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 12/3/2024 e con ricorso qui depositato il 19/4/2024 da Parte_2
nei confronti di e di CP_1 Controparte_3
(C.F.
[...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €1.500,00 per ognuno, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il
6 presente appello.
Campobasso, 19/2/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
7