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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente
MONTANARO PINA, AT
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato Libero Professionista Autonomo - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giovanni Amendola N. 201/7 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K CASS FORENSE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K CASSA FORENSE 2022
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IVA-ALTRO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato Libero Professionista Autonomo - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giovanni Amendola N. 201/7 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IVA-ALTRO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 26.5.2025 l'avv. Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di iscrizione al PRA del fermo amministrativo dell'autoveicolo Volvo V40 Targa1 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto registrato al n. I123324K del 10.6.2024 nonché della nota del 13 maggio 2025 della predetta Agenzia d i rigetto della richiesta di annullamento della suddetta iscrizione.
Eccepiva l'istante l'illegittimità del suddetto fermo in quanto gravante su bene mobile registrato strumentale alla professione e pertanto eseguito in violazione dell'art.86 c.2 del DPR n.602/1973.
Sul punto il ricorrente richiamava varie sentenze di merito in base alle quali “un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente” e dimostrava svolgere la professione di avvocato dinanzi a diverse autorità giudiziarie aventi sede anche in territorio diverso da quello di residenza. Contestava peraltro la motivazione fornita dall'Agenzia per rigettare la propria richiesta di annullamento/cancellazione del fermo;
motivazione fondata sul ritenere avere l'attività di avvocato natura strettamente intellettuale sicchè l'autovettura , per un legale, non costituirebbe bene indispensabile e strumentale alla professione, a differenza ad esempio delle dotazioni informatiche, ritenute imprescindibili. Ciò in quanto “… in buona sostanza è necessario che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa… Il veicolo deve quindi far parte , per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa..”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che , ribadendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio nonché quanto osservato con la nota del 13.05.2025, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato e conseguente cancellazione del fermo.
Non sfugge a questa Corte esservi orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla questione posta dal ricorrente e tuttavia si ritiene che dalla lettura dell'86 c.2 , D.p.r. n. 602/73 (così come modificato dal decreto legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, cd legge del fare), che esclude la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di una professione, debba ricavarsi che l'auto di un'avvocato che, come nel caso di specie, abbia dimostrato essere l'unica auto di proprietà di cui il professionista si serve per svolgere la sua attività raggiungendo Uffici pubblici, Tribunali e Corti, presso cui si discutono i processi dallo stesso patrocinati , spesso distanti dalla sede del proprio studio sito in un comune di provincia, non possa essere sottoposta al fermo che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione. E' infatti evidente, nel caso di specie, lo stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore , nell'espletamento di una professione che richiede una autonomia di movimento, sicchè la mancata disponibilità del veicolo non può che pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
L'oscillante orientamento giurisprudenziale costituisce giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente
MONTANARO PINA, AT
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato Libero Professionista Autonomo - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giovanni Amendola N. 201/7 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K CASS FORENSE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K CASSA FORENSE 2022
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K IVA-ALTRO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. I123324K TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato Libero Professionista Autonomo - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giovanni Amendola N. 201/7 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 IVA-ALTRO
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-ADERISC-3179121-0 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 26.5.2025 l'avv. Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di iscrizione al PRA del fermo amministrativo dell'autoveicolo Volvo V40 Targa1 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto registrato al n. I123324K del 10.6.2024 nonché della nota del 13 maggio 2025 della predetta Agenzia d i rigetto della richiesta di annullamento della suddetta iscrizione.
Eccepiva l'istante l'illegittimità del suddetto fermo in quanto gravante su bene mobile registrato strumentale alla professione e pertanto eseguito in violazione dell'art.86 c.2 del DPR n.602/1973.
Sul punto il ricorrente richiamava varie sentenze di merito in base alle quali “un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente” e dimostrava svolgere la professione di avvocato dinanzi a diverse autorità giudiziarie aventi sede anche in territorio diverso da quello di residenza. Contestava peraltro la motivazione fornita dall'Agenzia per rigettare la propria richiesta di annullamento/cancellazione del fermo;
motivazione fondata sul ritenere avere l'attività di avvocato natura strettamente intellettuale sicchè l'autovettura , per un legale, non costituirebbe bene indispensabile e strumentale alla professione, a differenza ad esempio delle dotazioni informatiche, ritenute imprescindibili. Ciò in quanto “… in buona sostanza è necessario che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa… Il veicolo deve quindi far parte , per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa..”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che , ribadendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio nonché quanto osservato con la nota del 13.05.2025, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato e conseguente cancellazione del fermo.
Non sfugge a questa Corte esservi orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla questione posta dal ricorrente e tuttavia si ritiene che dalla lettura dell'86 c.2 , D.p.r. n. 602/73 (così come modificato dal decreto legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, cd legge del fare), che esclude la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di una professione, debba ricavarsi che l'auto di un'avvocato che, come nel caso di specie, abbia dimostrato essere l'unica auto di proprietà di cui il professionista si serve per svolgere la sua attività raggiungendo Uffici pubblici, Tribunali e Corti, presso cui si discutono i processi dallo stesso patrocinati , spesso distanti dalla sede del proprio studio sito in un comune di provincia, non possa essere sottoposta al fermo che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione. E' infatti evidente, nel caso di specie, lo stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore , nell'espletamento di una professione che richiede una autonomia di movimento, sicchè la mancata disponibilità del veicolo non può che pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
L'oscillante orientamento giurisprudenziale costituisce giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.