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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, composto dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1320 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Serafino in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Mobilio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
3686/2023 pubblicata l'11/09/2023 (Risarcimento danni da violazione di obblighi di
assistenza )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 05/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22/09/2017 premesso di Controparte_1
essere nata il [...] dal matrimonio tra il dr. e la sig.ra Parte_1
che la relazione coniugale si era interrotta prima della sua Controparte_2
nascita; che il da quel momento, non aveva inteso avere alcun rapporto con Parte_1
la figlia;
che, infatti, non le aveva prestato assistenza materiale, tant'è che la madre aveva dovuto intraprendere più volte azioni legali nei suoi confronti, né assistenza morale, non avendo inteso mai incontrarla;
che questa condotta, comportando l'assenza della figura paterna, le aveva procurato gravi ripercussioni psicologiche che avevano spinto la madre a farla seguire da una psicologa;
che, raggiunta l'età matura, nella ricerca del padre, aveva scoperto che questi, da un altro matrimonio, aveva avuto altri due figli con i quali aveva regolari rapporti;
che la violazione degli obblighi di mantenimento e di assistenza morale e materiale di cui all'art. 147 cc, corrispondendo al contempo violazione di diritti garantiti dalla Carta Costituzionale ( artt. 2 e 30 ),
integrava un illecito civile che legittimava l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cc, di un'azione di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti da essa figlia e, al contempo, costituiva un comportamento rientrante nel reato di cui all'art. 570 cp, per il
2 quale ella aveva sporto pure denuncia-querela, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Salerno al fine di sentir “ dichiarare la Parte_1
responsabilità del convenuto e per l'effetto condannare al risarcimento del danno
derivato e derivante a titolo morale e materiale, da determinarsi a mezzo CTU con ogni
conseguenza “ .
2. Si costituiva che, eccepite preliminarmente la nullità della Parte_1
domanda per genericità e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere il Comune di Casalvelino, luogo di residenza di esso convenuto, rientrante nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania, nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza eccependo che il peggioramento delle sue condizioni economiche nel corso degli anni, dovendo egli provvedere al mantenimento di altri due figli, a pagare due mutui accesi di recente per complessivi € 360.000,00 ed a subire un pignoramento di € 48.475,93, non gli avevano impedito di provvedere al pagamento delle somme concordate con la in sede di separazione, avendo quest'ultima CP_2
intentato una procedura di recupero che aveva comportato l'adozione, da parte del
Tribunale di Vallo della Lucania, in data 27 marzo 2017, nell'ambito della procedura esecutiva n. 442/216, dell'ordinanza di assegnazione della somma di € 36.660,00.
3. La causa veniva trattata con l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e con prova per testi.
4. All'esito, con sentenza n. 3686/2023 pubblicata l'11/09/2023, il Tribunale di
Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: “1) Accoglie la
domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento della somma di € 45.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, già rivalutata ad
oggi, ed agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente
liquidata e devalutata alla data del 2.3.94 e, quindi, anno per anno, a partire dalla
suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta
3 risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al
tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
2)
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si
liquidano in € 545,00 per competenze legali ed € 8.000,00 per competenze legali, oltre iva
cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, come per legge”.
5. Con ricorso depositato il 21/12/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste: “IN VIA PRELIMINARE SOSPENDERE E /O REVOCARE la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto di
appello ; IN DIRITTO E NEL MERITO = ACCOGLIERE l' atto di appello e per l'
effetto annullare / dichiarare priva di ogni effetto materiale e giuridico la Sentenza
impugnata ; DICHIARARE la domanda proposta dalla sig.ra Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
ACCOGLIERE la fatta eccezione circa la prescrizione /
decadenza di ogni diritto di essa e per l'effetto annullare la Controparte_1
sentenza impugnata;
ACCOGLIERE la fatta eccezione circa l'incompetenza per
territorio e per l'effetto annullare la sentenza;
RIFORMARE la sentenza impugnata
ponendo le spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio a carico
di parte appellata IN SUBORDINE ORDINARE la Controparte_1
compensazione delle spese del primo e secondo grado del giudizio” .
6. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha resistito Controparte_1
ai motivi di gravame ed ha così concluso: “Voglia la Corte di Appello, in linea
preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; in via subordinata, dichiarare
l'appello proposto infondato nel merito. Spese, competenze, contributo forfettario,
spese e accessori di legge”
7. Disattesa dal Collegio l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza,
con ordinanza del 03/07/2024 il CI ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc
4 rinviando all'udienza del 05/06/2025. Con successiva ordinanza del 26/06/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello, che, per la formulazione delle doglianze sotto il profilo grafico e nella numerazione dei vari punti ( dal n. 2 si passa al n. 4 e da quest'ultimo al n. 6) nonché
per la confusa ed estremamente sintetica illustrazione degli argomenti, supera a stento il vaglio di ammissibilità richiesto dall'art. 342 cpc, è infondato e va rigettato.
9. Con il primo motivo il lamenta che il Tribunale abbia erroneamente Parte_1
dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, all'uopo evidenziando che la stessa era stata proposta già nella comparsa di risposta, alla pag. 3,
capo 1.
La doglianza è smentita per tabulas, giacché in comparsa di costituzione non v'è alcun accenno all'eccezione di prescrizione, che, invece, come correttamente rilevato dal
Tribunale, fu proposta ed illustrata per la prima volta nella memoria di replica, quindi tardivamente ed al di fuori del contraddittorio.
10. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'accertamento del fatto illecito costituito dalla condotta 'abbandonica' a lui attribuita sulla base di 'mere deduzioni' e del danno che ne era conseguito. Deduce in contrario di aver sempre adempiuto agli obblighi di mantenimento della figlia in virtù di quanto concordato in sede di separazione dalla madre di;
di aver sempre avuto la figlia 'nei propri pensieri CP_1
e nel proprio cuore'; di non aver avuto mai rapporti con lei per il comportamento ostativo dell'ex moglie;
che non poteva ravvisarsi alcuna compromissione della situazione psico-fisica della figlia avendo ella “vissuto in modo sereno e raggiuto i
5 traguardi prefissati dal punto di vista personale, sentimentale, relazionale,
professionale, essendosi regolarmente laureata, di altro genere”.
- Il motivo va rigettato giacché la valutazione del Tribunale risulta fondata sulle deduzioni difensive dello stesso convenuto, che, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, ha riconosciuto di non aver avuto alcun rapporto con la figlia sin dalla nascita, e sull'ampia prova testimoniale espletata in primo grado, dalla quale sono emersi sia elementi chiari ed univoci della condotta 'abbandonica' del sia Parte_1
l'assenza di alcuna responsabilità della madre di , accusata dall'ex marito di CP_1
ostacolare il rapporto padre/figlia, sia la sofferenza morale dell'attrice in conseguenza della volontaria, reiterata e grave violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale da parte del padre.
Si legge infatti alle pagg. 5/6 della sentenza: “all'esito della compiuta istruttoria, è
rimasto accertato che non ha mai conosciuto il padre (che ha visto la bambina CP_3
solo al momento della nascita come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio) e,
soprattutto nell'infanzia, quando aveva circa 5/6 anni, si isolava anche con
manifestazioni di gelosia verso il marito della madre che si rivolgeva con affetto a suo
figlio” (…) “ è lo stesso convenuto che ha ammesso di aver visto la bambina al momento
della nascita, non essendo stato in grado gli altri testi escussi, indicati dal convenuto, di
riferire sulle ragioni della mancata frequentazione. Ora, in considerazione del quadro
probatorio sopra delineato, deve ritenersi certamente provato il fatto illecito,
considerando che vi è prova della condotta “abbandonica” (ammessa dal convenuto),
nonché del danno, che può certamente presumersi, considerando che , CP_1
soprattutto da bambina, in una fase in cui si ci confronta con il mondo esterno, in cui si
ha necessità di aver il sostegno di entrambi i genitori, non ha mai conosciuto il padre,
né questi ha posto in essere nessun tentativo per cercare di aver un contatto con
. Ciò ha determinando verosimilmente una condizione di sofferenza personale CP_1
6 e morale, soprattutto nella fase dell'infanzia e della preadolescenza (particolarmente
delicata per uno sviluppo armonico) idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e
ad incidere sulla sua capacità di percepire tale situazione. Alla luce della disamina che
precede, dunque, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti dell'illecito in oggetto,
poiché vi è la prova della volontaria, grave e reiterata violazione da parte di Parte_1
degli obblighi di istruzione ed educazione della figlia, alla quale è stato
[...]
negato il diritto ad avere un padre, presente, punto di riferimento costante sul quale
potere contare, potersi confrontare in un momento importante e significativo della
crescita”.
- In siffatto contesto, del tutto priva di rilievo deve ritenersi la circostanza che la figlia abbia completato gli studi, pervenendo alla laurea, e che abbia una normale vita di relazione, giacché è evidente che la sofferenza dell'animo attiene ad altro profilo, che non ha con essa una stretta connessione, ed è perfettamente compatibile con un normale andamento della vita.
Del pari, prive di rilievo in favore dell'appellante sono anche le affermazioni, che si leggono a pag. 8 dell'atto di gravame, di avere “sempre avuto la figlia nei CP_1
propri pensieri e nel proprio cuore” (…), di avere sempre “avuto il desiderio di avere
un rapporto con la figlia dandogli il proprio affetto e sostegno, volendo CP_1
instaurare con la stessa il medesimo rapporto che ha con gli altri due figli”, che,
riferendosi a sentimenti rimasti nell'intimo del costituiscono, piuttosto, la Parte_1
chiara confessione di aver violato da sempre l'obbligo di assistenza morale previsto dalla legge in capo a ciascun genitore.
- Va altresì rilevato che non è stata offerta alcuna dimostrazione che la madre abbia ostacolato i rapporti del padre con la figlia.
7 Ed infatti, l'affermazione contraria, peraltro generica e non circostanziata, non è stata riferita dai testi escussi ma dallo stesso in sede di interrogatorio formale e Parte_1
quindi non può costituire idonea prova del fatto.
- Infine, in ordine agli obblighi di mantenimento, il non può fondatamente Parte_1
affermare di essere stato adempiente, giacché proprio nel costituirsi nel primo grado di giudizio egli, se da un lato aveva eccepito – ma poi non provato -- di aver offerto alla l'aiuto economico indispensabile a provvedere alle esigenze della figlia, CP_2
dall'altro aveva riconosciuto di non aver pagato spontaneamente per il suo mantenimento, tant'è che era stata intrapresa nei suoi confronti una procedura esecutiva sfociata in un pignoramento presso terzi e nell'emissione, in data 27/03/2017, di un'ordinanza di assegnazione della somma di € 36.660,00 da parte del Tribunale di
Vallo della Lucania.
11. Con il terzo motivo l'appellante, da un lato, contesta la mancata valutazione dell'eccezione di incompetenza per territorio e, dall'altro, sostiene l'erroneità della valutazione del primo Giudice che aveva ritenuto che, trattandosi di obbligazione da fatto illecito, dovevano essere contestati anche i fori concorrenti, laddove invece ' la
situazione va inquadrata in ragione di un rapporto padre/figlia. Quindi non connessa
ad un fatto illecito'.
Il motivo, oltre ad essere intrinsecamente contraddittorio, è chiaramente infondato.
Ed infatti, il Tribunale non ha omesso di valutare l'eccezione, ma l'ha espressamente esaminata a pag. 3 della sentenza, ritenendola inammissibile sul rilievo che, trattandosi di responsabilità derivante da atto illecito - ovvero dalla violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale gravanti sul genitore -, era onere del convenuto contestare anche i fori concorrenti, quali il 'forum commissi delicti e quello di adempimento
dell'obbligazione di pagamento'.
8 Siffatta motivazione non è stata specificamente contestata dall'appellante, che ha erroneamente ritenuto di poterla superare sulla base del generico rilievo che la vicenda fosse riconducibile al 'rapporto padre/figlia' e non ad un fatto illecito.
Rileva in contrario la Corte che, poiché la competenza si determina in base alla domanda sì come proposta, al di là, cioè, della sua fondatezza, nella specie correttamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio ritenendo che la controversia avesse ad oggetto l'accertamento della responsabilità del convenuto per atto illecito consistente nella violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della figlia.
12. Con l'ultimo motivo l'appellante contesta la condanna alle spese processuali, che,
in subordine, chiede siano compensate 'stante il rapporto tra le parti -- padre/figlia'.
Anche questo motivo è infondato.
Correttamente, infatti, il Tribunale, avendo accolto la domanda, ha posto le spese processuali a carico del soccombente, non sussistendo nessuna delle condizioni previste dall'art. 92, co.2, cpc – tra le quali, comunque, non v'è la considerazione del rapporto tra le parti -- per disporne la compensazione.
13. La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
14. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00. Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei valori medi e per le fasi effettivamente trattate ( studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 21/12/2023 da nei confronti di Parte_1
9 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. Controparte_1
3686/2023 pubblicata l'11/09/2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1
che liquida in favore di a titolo di compenso in € 6.946,00, Controparte_1
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13,
co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi
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