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- 2. TAR Marche, sezione II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1062https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO Il sig. Alan Petrini espone di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale per la lista "Lega, Salvini - Marche" nella competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Marche svoltasi nei giorni 28 e 29 settembre 2025. La competizione elettorale è stata regolata dal sistema elettorale proprio della Regione Marche (a statuto ordinario), la quale si è dotata della l.r. n. 27/2004 con cui è stata prevista l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale su base circoscrizionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 9474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9474 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09474/2025REG.PROV.COLL.
N. 04640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4640 del 2025, proposto da
RR NA, rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Basilicata, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Potenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Potenza presso il Tribunale di Potenza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AL RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Amorosino e Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04818/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL RO e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. BE SO e uditi per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo e Sandro Amorosino;
Visto l’art. 36, comma 2, Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio RR NA ha chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 4818 del 2025 di questo Consiglio di Stato che ne ha respinto l’appello avverso le sentenze di primo grado, non definitiva n. 459 del 2024 e definitiva n. 653 del 2024, del Tar Calabria nella parte in cui queste avevano respinto il ricorso della stessa RR avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti e gli atti correlati in relazione alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Basilicata tenutesi il 21 e 22 aprile 2024.
Per quanto di rilievo, alle suddette elezioni la RR era risultata seconda fra i candidati non eletti alla carica di consigliere regionale (successivamente divenuta prima a seguito della nomina del controinteressato AL RO a consigliere supplente), e con il ricorso di primo grado aveva contestato vari errori inerenti all’attribuzione dei voti a sé e al controinteressato, con effetto sull’esito finale della competizione elettorale.
2. Il giudice d’appello, pronunciando nella resistenza del Ministero dell’Interno e del controinteressato AL - il quale proponeva a sua volta appello incidentale sulla ritenuta ammissibilità e fondatezza di alcune delle doglianze proposte dalla ricorrente principale, con attribuzione alla stessa di cinque preferenze, nonché sulla dichiarazione d’inammissibilità delle censure sollevate in relazione ad alcuni vizi nell’attribuzione a sé sfavorevole dei voti e ad altri difetti della procedura - ha confermato la reiezione del ricorso della RR, nonché rigettato l’istanza istruttoria per verificazione avanzata dall’appellante in relazione egli esiti di voto in alcune delle sezioni coinvolte.
Al contempo il giudice d’appello ha respinto l’appello incidentale del AL in relazione alle censure sulla dichiarata ammissibilità e fondatezza di alcune doglianze della RR, mentre lo ha dichiarato improcedibile nella parte di riproposizione delle censure incidentali di primo grado.
3. Mediante il ricorso per revocazione la RR deduce errore di fatto risultante dagli atti; erronea percezione di documento allegato; travisamento palese del contenuto documentale e della specifica censura, ai sensi dell’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ. per il rinvio operato dall’art. 106 Cod. proc. amm.
In fase rescissoria ripropone la censura di merito dolendosi dell’illegittimo annullamento di un voto a sé favorevole nella Sezione n. 17 di Melfi; a tal fine ripropone anche istanza di verificazione in relazione alla suddetta Sezione di Melfi.
4. Resistono al gravame il Ministero dell’Interno e AL RO, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico motivo di revocazione la ricorrente si duole dell’errore di fatto che la sentenza d’appello avrebbe commesso in relazione al rigetto della censura relativa alla Sezione n. 17 del Comune di Melfi avverso la mancata assegnazione di un voto alla ricorrente e l’annullamento della corrispondente scheda.
L’errore di fatto commesso consisterebbe nell’avere il giudice d’appello ritenuto infondata la doglianza - dopo averla dichiarata ammissibile - “ al pari di quanto deciso in relazione alla Sezione n. 1 del Comune di Montemilone ”, senza avvedersi tuttavia che la censura e la fattispecie in rilievo erano del tutto diverse da quelle inerenti alla richiamata Sezione di Montemilone.
In quest’ultima Sezione, infatti, la fattispecie consisteva nell’indicazione della preferenza in favore della RR in uno spazio di lista diverso da quello di appartenenza, mentre nella Sezione di Melfi la preferenza in favore della ricorrente (e di altro candidato) era stata espressa nel riquadro della lista di effettiva appartenenza ( i.e. , AT d’Italia - GI ME), salva l’apposizione del contrassegno anche su altre liste della medesima coalizione.
Di qui l’errore di fatto, consistente nell’assimilazione e omologazione del contenuto delle due schede, oltreché delle censure, fattispecie e motivi d’appello proposti dalla RR.
In tale prospettiva, il richiamo dell’art. 57 d.P.R. n. 570 del 1960 compiuto dalla sentenza per escludere la fondatezza della censura per la Sezione di Montemilone sarebbe dovuto valere quale ragione di fondatezza della censura sulla Sezione del Comune di Melfi.
Alla luce di ciò la ricorrente si duole dunque dell’errore percettivo sulla reale dichiarazione del rappresentante di lista commesso dalla sentenza, rifluito nell’aver ritenuto - senza esaminare, appunto, la dichiarazione del rappresentante nella Sezione di Melfi - che le due schede fossero identiche nella rappresentazione e nel contenuto; errore facilmente percepibile dal semplice esame del motivo d’appello, della dichiarazione del rappresentante di lista e della istanza istruttoria.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto, con conseguente revocazione della sentenza impugnata.
1.1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., consiste e si esaurisce nella semplice “ errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto ” ( ex permultis , Cons. Stato, V, 8 maggio 2025, n. 3916; 17 febbraio 2025, n. 1253; 23 gennaio 2024, n. 744; 9 maggio 2023, n. 4644; IV, 18 aprile 2023, n. 3893; III, 30 marzo 2023, n. 3318; V, 28 dicembre 2022, n. 11487; II, 29 novembre 2022, n. 10490; III, 3 novembre 2022, n. 9659; 31 dicembre 2021, n. 8752; V, 14 dicembre 2021, n. 8323; IV, 31 dicembre 2020, n. 8566; III, 19 ottobre 2020, n. 6316; V, 17 dicembre 2019, n. 8533; 1° ottobre 2018, n. 5608; cfr. anche Cons. Stato, IV, 2 aprile 2019, n. 2163; V, 20 marzo 2019, n. 1818; 10 giugno 2019, n. 3880; 26 ottobre 2018, n. 6113).
Inoltre, l’errore revocatorio deve “ attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ”, e deve altresì consistere in “ un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa ” (Cons. Stato, n. 744 del 2024, cit.; Id., V, 4 dicembre 2023, n. 10447; VII, 12 aprile 2023, n. 3705; V, 8 aprile 2021, n. 2845; 16 giugno 2020, n. 3877; VI, 6 febbraio 2020, n. 947; V, 2 dicembre 2019, n. 8245; 25 giugno 2019, n. 4339; 21 febbraio 2019, n. 1212; 2 marzo 2018, n. 1297; 7 febbraio 2018, n. 813; 11 maggio 2017, n. 2194; III, 25 marzo 2019, n. 1971; 4 febbraio 2019, n. 862; IV, 14 giugno 2018, n. 3671; sul profilo della causalità, cfr. anche Cons. Stato, IV, 19 aprile 2023, n. 3968; V, 3 agosto 2023, n. 7491).
Nel caso di specie, è dato ben ravvisare la svista senso-percettiva invocata dalla ricorrente, causalmente determinante rispetto alla decisione assunta dal giudice d’appello.
Emerge infatti dalla lettura della sentenza come la stessa, seppure abbia in alcuni passi correttamente trascritto il contenuto delle censure e istanze istruttorie della ricorrente, correlate al tenore delle dichiarazioni dei rappresentati di lista - e, in specie, a quella del rappresentante della lista n. 17 Melfi, riportata sub doc. 13 allegato al ricorso - (cfr., in particolare, par. 4, 4.1, 9 e anche lo stesso par. 9.3, in parte qua , della sentenza revocanda), sia incorsa successivamente, nel capo recante la statuizione decisoria, in una svista senso-percettiva sugli elementi di fatto integranti la fattispecie, pervenendo su tale (erronea) base fattuale al decisum fatto proprio.
Segnatamente, la sentenza revocanda riporta nei seguenti termini la motivazione della sentenza non definitiva del Tar in relazione alla censura sollevata dalla RR: “ con riguardo alla sezione 17 del Comune di Melfi […] la censura relativa alla dichiarazione attestante che era stato espresso il voto ‘ per la ricorrente principale NA RR nel rettangolo, contenente il simbolo di un’altra lista, diversa da quella della ricorrente di Fratelli d’Italia e le due linee per l’indicazione dei due candidati votati di sesso diverso ’ non ‘ ha un contenuto esauriente, perché non specifica una circostanza molto importante, cioè se gli elettori, oltre ad esprimere il voto di preferenza per la ricorrente, hanno anche tracciato un segno sui simboli delle altre liste, a fianco dei quali è stata espressa la preferenza per la ricorrente ’ ” (sentenza revocanda, sub par. 9.1).
La ricostruzione del Tar, riportata dalla sentenza revocanda, è erronea in fatto, costituendo nella specie il frutto di una svista percettiva in ordine al contenuto delle censure e richieste formulate dalla RR e allo stesso tenore letterale della dichiarazione del rappresentante di lista nella Sezione n. 17: le une e l’altra, infatti, danno chiaramente conto del fatto che la scheda contestata recasse preferenza ai candidati AL e RR con segno apposto sul corrispondente simbolo della lista AT d’Italia - GI ME, ed è stata annullata “ in quanto risultavano barrati con la X anche gli ulteriori riquadri delle rimanenti liste della coalizione ” (cfr. dichiarazione del rappresentante, sub doc. 13, cit., e corrispondente censura formulata dalla ricorrente, ad es. in sede di ricorso, sub par. 1.12.1, pag. 22-23).
Di qui l’errore nel ritenere, al contempo, che il voto fosse stato espresso “ nel rettangolo, contenente il simbolo di un’altra lista, diversa da quella della ricorrente di Fratelli d’Italia […]”, e che la censura non specificasse “ una circostanza molto importante ” e cioè “ se gli elettori, oltre ad esprimere il voto di preferenza per la ricorrente, [avessero] anche tracciato un segno sui simboli delle altre liste, a fianco dei quali è stata espressa la preferenza per la ricorrente ” (cfr. peraltro anche il par. 10.1, che riporta la citazione, seppure in relazione ad altro motivo di appello): ciò, come osservato, non corrisponde al vero, atteso che la RR aveva chiaramente formulato la censura (riportandosi, a tal fine, al contenuto della dichiarazione del rappresentante di lista) nel senso dell’apposizione del segno sia sul simbolo della propria lista, sia su quello di altre due liste appartenenti alla medesima coalizione.
In tale contesto la sentenza revocanda, seppure in un primo momento pare correggere tale erronea ricostruzione fattuale, “ in ragione della specificazione che ‘ risultavano barrati con la X anche gli ulteriori riquadri delle rimanenti liste di coalizione ’ ” (par. 9.3), subito dopo conferma e aggrava l’errore di fatto, facendo riferimento “ al pari di quanto deciso in relazione alla sezione 1 del Comune di Montemilone ”, e cioè alla “ medesima motivazione già richiamata ”, seppur inerente a tutt’altra fattispecie, in specie connotata per l’apposizione del contrassegno - pur in presenza di preferenza in favore della RR - sul (solo) simbolo di altra lista della coalizione; il tutto, si ribadisce, in coerenza con la (fattualmente errata) ricostruzione del Tar riportata dalla sentenza.
Il che invera una chiara svista fattuale, consistente nell’aver il giudice percepito in tale frangente la fattispecie materiale - di cui alla scheda contestata e correlate censure e istanze - in termini diversi dal suo effettivo tenore, e (proprio in conseguenza di tale svista) nell’averla assoggettata ad uno specifico (corrispondente) trattamento giuridico.
In questa prospettiva, la qualificazione e valutazione giuridica espressa dalla sentenza è direttamente e intimamente connessa all’(erroneo) apprezzamento fattuale della fattispecie, nei sensi suindicati, “ al pari di quanto ” già valutato e deciso in relazione a tutt’altra (fattualmente difforme) vicenda, e così (altrettanto erroneamente) “ in ragione ” della “ medesima ” motivazione “ già richiamata ”.
Di qui l’integrazione dell’errore di fatto revocatorio, risultato causalmente determinante sulla decisione in ordine al trattamento giuridico da applicare alla fattispecie, oltretutto in un ambito - qual è quello elettorale - in cui si fa diretta applicazione del principio democratico e del favor voti .
Alla luce di ciò va dunque accolto il motivo di ricorso in sede rescindente, con conseguente revoca della sentenza impugnata ed esame delle doglianze e deduzioni delle parti in fase rescissoria.
2. Come anticipato, a fini rescissori la ricorrente si duole dell’illegittimo annullamento di un voto in proprio favore nella Sezione n. 17 di Melfi motivato in ragione dell’apposizione del segno su due liste della coalizione di appartenenza della stessa ricorrente, insieme ad altro segno apposto sulla lista della medesima RR, ciò in un contesto in cui il nome di quest’ultima - insieme con quello del candidato AL, nel rispetto delle regole sulla parità di genere - era anche espressamente riportato fra le preferenze della scheda.
Il che - a fronte della preferenza nominativa espressa nella scheda per la RR, l’apposizione ivi del segno sul simbolo della di lei coalizione, e la (sola) apposizione analoga di altri due segni su altrettante liste della medesima coalizione - ben consentirebbe l’attribuzione del voto alla RR, ai sensi dell’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960, della l.r. n. 20 del 2018 e delle stesse Istruzioni per le operazioni elettorali.
2.1. Ritiene il Collegio che, ai fini dell’esame del merito del motivo (unitamente al quale potranno essere scrutinate anche le eccezioni sollevate al riguardo dal resistente) sia preliminarmente necessario svolgere istruttoria mediante verificazione, ai sensi dell’art. 66 Cod. proc. amm., nei termini che seguono:
a) alla verificazione provvederà il Prefetto di Potenza con facoltà del medesimo di delegare funzionari in servizio presso la Prefettura;
b) le operazioni di verificazione saranno svolte nel contraddittorio delle parti costituite, previo avviso alle stesse da comunicarsi almeno cinque giorni prima dell’avvio delle citate operazioni, con facoltà delle parti di farsi assistere dai propri difensori;
c) l’organismo di verificazione dovrà:
- acquisire i plichi contenenti le schede scrutinate nella Sezione n. 17 Melfi, oggetto del presente ricorso, e redigere un verbale in esemplare doppio, uno dei quali da consegnare all’Ufficio depositario, in cui dovrà essere descritto lo stato degli atti acquisiti;
- procedere alla presenza delle parti intervenute all’apertura dei plichi sigillati, verificando l’esistenza (ed eventualmente estrapolando, se effettivamente rinvenuta) la sola scheda oggetto di contestazione nel presente ricorso, nei termini suesposti, e redigendo verbale in cui saranno descritte tutte le operazioni compiute e riportate le osservazioni formulate dalle parti presenti;
- descrivere analiticamente la scheda così eventualmente estratta in relazione ai vizi indicati dal ricorso, come sopra sintetizzati, effettuandone riproduzione fotografica;
d) le operazioni di verificazione dovranno essere completate entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) del presente provvedimento;
e) entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente il verificatore dovrà provvedere al deposito di una relazione riassuntiva che dia conto dell’attività svolta e, in particolare, di quanto sopra indicato al punto c);
f) alla relazione del verificatore dovranno essere allegati i verbali delle operazioni di verificazione debitamente sottoscritti e copia conforme agli originali (che rimarranno custoditi presso gli Uffici depositari) della scheda elettorale in questione e degli altri documenti esaminati nel corso dell’attività svolta.
Ritenuto di dover fissare un anticipo sul compenso spettante al verificatore nella misura di € 1.000,00 (mille/00), provvisoriamente a carico della ricorrente.
2.2. L’esame di ogni ulteriore questione rilevante, inclusa la regolazione delle spese di lite, è riservata al prosieguo della trattazione, per la quale viene fissata l’udienza pubblica come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, revoca la sentenza impugnata;
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 19 marzo 2026;
Spese al definitivo.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti, al Prefetto di Potenza, nominato anche verificatore, e alla Giunta Regionale della Basilicata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente FF
BE SO, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE SO | AN AN |
IL SEGRETARIO