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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT CO, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 134/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 586/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
1 e pubblicata il 24/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW30I401094 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'avviso n. TW303I401094/2021, emesso per l'anno d'imposta 2016, col quale ha accertato, ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 bis del DPR n. 600/73, un reddito d'impresa di € 156.075,00 (reddito d'impresa dichiarato € 0,00), cui corrisponde un'imposta di € 42.921,00; ai fini Irap, ai sensi degli artt. 5 e 25 del D.
Lgs. n. 446/97, un valore della produzione netta di € 149.478,00 (valore della produzione netta dichiarato
€ 0,00), cui corrisponde un'imposta di € 4.380,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari che, con sentenza n. 586/2022, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 2.500.
La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza nasce dal fatto che la società in data 27.09.2016 ha deliberato la cessazione dell'attività e la conseguente messa in stato di liquidazione della medesima. In tale circostanza l'impresa medesima ha proceduto all'assegnazione al socio Nominativo_1 di un appartamento ad uso ufficio invocando l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015.
L'Agenzia delle Entrate, con invito a comparire n. TW3I1I400811/2021, emesso ai fini del preventivo contraddittorio e della possibile adesione, aveva informato la ricorrente di avere riscontrato diverse incongruenze ed irregolarità. In particolare, l'Ufficio ha contestato alla Società di non aver compilato il quadro
RQ del modello Unico relativo alla richiesta dell'agevolazione in argomento e contestualmente di aver omesso il versamento dell'imposta sostitutiva, da calcolarsi con aliquota agevolata dell'8% sul valore di assegnazione dichiarato di euro 157.477,95 pari ad euro 12.598,00. La Ricorrente_1, infatti, ha proceduto esclusivamente alla
“sterilizzazione” della plusvalenza conseguita con l'assegnazione mediante una variazione in diminuzione rilevata nel rigo RF55 (codice 51), al solo fine di non assoggettare la suddetta plusvalenza a tassazione ordinaria.
Successivamente all'invito a comparire dell'ufficio, la società, per far valere il proprio diritto al riconoscimento dell'agevolazione tributaria di cui alla legge n. 208/2015, ha presentato una dichiarazione integrativa in data
20.09.2021, con la quale aveva completato il quadro RQ del modello Unico relativo all'agevolazione in parola.
L'ufficio ha ritenuto che la presentazione della dichiarazione integrativa oltre il termine di 90 giorno non consentisse di sanare la tardività del quadro RQ e provvedeva alla notifica, l'1.10.2021. dell'avviso di accertamento n. TW303I401094/2021.
I primi giudici hanno respinto il ricorso della società affermando che “La presentazione della dichiarazione integrativa, peraltro non accompagnata dal versamento dell'imposta sostitutiva, è priva di efficacia fiscale in quanto successiva all'effettuazione del controllo da parte dell'Ufficio, come espressamente previsto dall'art. 13, comma 1 del D. lgs. n. 472/97 e dall'art. 2 comma 8 della L. n. 322/98, che richiama il citato art. 13”
“In ogni caso la mancata compilazione del quadro RQ relativa all'operazione di estromissione dei beni può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, ossia entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
integrazioni successive sono state ritenute ammissibili solo in presenza di versamenti d'imposta, in quanto solo tale condotta concludente può essere riconducibile ad un'ipotesi di errore od omissione sanabile e non già ad un'ipotesi di ripensamento circa precise scelte già fatte dal contribuente.”
La società ha appellato la sentenza evidenziando diversi motivi ed in particolare:
-Nullità della sentenza fondata su motivazione apparente.
-Violazioni dello statuto dei diritti del contribuente.
-Illegittimità e infondatezza del diniego di agevolazione sotto vari profili.
Ha, inoltre, precisato di avere provveduto, in data 21.02.2023, al versamento dell'imposta sostitutiva.
Questa Corte ritiene che preliminarmente occorra valutare il principio cardine che regola l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili che “si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”, come previsto dall'articolo 1, comma 1,
Dpr 442/1997, e la stessa Agenzia con la risoluzione 54 del 2 maggio 2017, ha ritenuto che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del “comportamento concludente del contribuente”
Nella risposta n.443/2022, l'Agenzia ammette la possibilità di avvalersi della “remissione in bonis” tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, pur prevedendo diversi adempimenti.
La Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato (vedasi ordinanza n.37940/2022) che:” in particolare, il legislatore nell'ampliare sotto il profilo temporale l'utilizzabilità del ravvedimento fino alla scadenza dei termini di accertamento nonché il novero dei comportamenti oggetto di ravvedimento (cfr. le ulteriori fattispecie 1 Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1. 5 introdotte nell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472), ha altresì previsto, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la facoltà di ricorrervi pur «a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza», rimanendo il solo «limite invalicabile» della «notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» [si veda il comma 1-ter dell'articolo 13, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'articolo
1, comma 637, lettera b), n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190]”
Per quanto sopra, deve ritenersi che la dichiarazione con cui la società ha integrato la precedente dichiarazione con la compilazione del quadro RQ deve considerarsi ammissibile, tenuto conto al momento della presentazione non era stata alcuna constatazione di violazioni.
Nel caso in specie, il versamento dell'imposta sostitutiva è avvenuto successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, per cui, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, non si sarebbe perfezionato il ravvedimento operoso.
Ma nel caso in specie, è evidente che il comportamento concludente della società era di effettuare una operazione di assegnazione, se la compilazione del quadro RQ ha valore solo informativo, il mancato o tardivo versamento dell'imposta non determina la perdita del diritto.
Lo scopo dell'assegnazione agevolata previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come di quelle successive, era quello di permettere alle società l'estromissione di beni non strumentali inutilizzati e consentire così all'Erario incassi che non avrebbe mai potuto realizzare con la tassazione delle plusvalenze a regime ordinario.
Inoltre, la norma agevolativa aveva ed ha lo scopo ulteriore di favorire la dismissione di immobili non strumentali e beni mobili iscritti in pubblici registri dal patrimonio societario per facilitare la liquidazione o la riorganizzazione delle società, incluse quelle non operative o "di comodo".
E che la volontà di procedere alla liquidazione della società e di assegnare i beni ai soci risulta dalla specifica delibera di scioglimento ed è stata dichiarata espressamente la volontà di estromissione dell'immobile dall'impresa al fine di fruire dell'agevolazione,
era evidente dal fatto che le operazioni risultano da atti pubblici. Inoltre, nel rigo 55 del quadro RF del modello Unico SC (variazioni in diminuzione) la società Ricorrente_1 ha espressamente dichiarato la plusvalenza di euro 157.477,00 con il codice 51. Secondo le istruzioni di compilazione del modello, tale codice identifica
“la plusvalenza che si genera per effetto dell'assegnazione di beni ai sensi dell'art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Ed il tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rende nullo la dichiarazione integrativa, in quanto la validità formale dell'atto è separata dall'obbligo di pagamento, ma può eventualmente comportare l'applicazione di sanzioni per omesso versamento e interessi.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte affermando che “ritiene infine la Corte che, in relazione all'ulteriore profilo evidenziato dall'Agenzia circa l'omesso versamento delle imposte, da parte della società, pur a seguito della dichiarazione integrativa presentata, l'Ufficio ben potrà attivarsi per procedere al relativo recupero, ove ne concorrano gli ulteriori presupposti, anche in relazione ad eventuali ulteriori rilievi sul contenuto della dichiarazione stessa” (Ord. Sez. 6 N. 32718/2022)
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso. Considerato la vertenza nasce dalla tardiva presentazione del quadro RQ, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso. Spese compensate.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA LA PE di PI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT CO, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 134/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 586/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
1 e pubblicata il 24/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW30I401094 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'avviso n. TW303I401094/2021, emesso per l'anno d'imposta 2016, col quale ha accertato, ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 bis del DPR n. 600/73, un reddito d'impresa di € 156.075,00 (reddito d'impresa dichiarato € 0,00), cui corrisponde un'imposta di € 42.921,00; ai fini Irap, ai sensi degli artt. 5 e 25 del D.
Lgs. n. 446/97, un valore della produzione netta di € 149.478,00 (valore della produzione netta dichiarato
€ 0,00), cui corrisponde un'imposta di € 4.380,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari che, con sentenza n. 586/2022, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 2.500.
La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza nasce dal fatto che la società in data 27.09.2016 ha deliberato la cessazione dell'attività e la conseguente messa in stato di liquidazione della medesima. In tale circostanza l'impresa medesima ha proceduto all'assegnazione al socio Nominativo_1 di un appartamento ad uso ufficio invocando l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015.
L'Agenzia delle Entrate, con invito a comparire n. TW3I1I400811/2021, emesso ai fini del preventivo contraddittorio e della possibile adesione, aveva informato la ricorrente di avere riscontrato diverse incongruenze ed irregolarità. In particolare, l'Ufficio ha contestato alla Società di non aver compilato il quadro
RQ del modello Unico relativo alla richiesta dell'agevolazione in argomento e contestualmente di aver omesso il versamento dell'imposta sostitutiva, da calcolarsi con aliquota agevolata dell'8% sul valore di assegnazione dichiarato di euro 157.477,95 pari ad euro 12.598,00. La Ricorrente_1, infatti, ha proceduto esclusivamente alla
“sterilizzazione” della plusvalenza conseguita con l'assegnazione mediante una variazione in diminuzione rilevata nel rigo RF55 (codice 51), al solo fine di non assoggettare la suddetta plusvalenza a tassazione ordinaria.
Successivamente all'invito a comparire dell'ufficio, la società, per far valere il proprio diritto al riconoscimento dell'agevolazione tributaria di cui alla legge n. 208/2015, ha presentato una dichiarazione integrativa in data
20.09.2021, con la quale aveva completato il quadro RQ del modello Unico relativo all'agevolazione in parola.
L'ufficio ha ritenuto che la presentazione della dichiarazione integrativa oltre il termine di 90 giorno non consentisse di sanare la tardività del quadro RQ e provvedeva alla notifica, l'1.10.2021. dell'avviso di accertamento n. TW303I401094/2021.
I primi giudici hanno respinto il ricorso della società affermando che “La presentazione della dichiarazione integrativa, peraltro non accompagnata dal versamento dell'imposta sostitutiva, è priva di efficacia fiscale in quanto successiva all'effettuazione del controllo da parte dell'Ufficio, come espressamente previsto dall'art. 13, comma 1 del D. lgs. n. 472/97 e dall'art. 2 comma 8 della L. n. 322/98, che richiama il citato art. 13”
“In ogni caso la mancata compilazione del quadro RQ relativa all'operazione di estromissione dei beni può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, ossia entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
integrazioni successive sono state ritenute ammissibili solo in presenza di versamenti d'imposta, in quanto solo tale condotta concludente può essere riconducibile ad un'ipotesi di errore od omissione sanabile e non già ad un'ipotesi di ripensamento circa precise scelte già fatte dal contribuente.”
La società ha appellato la sentenza evidenziando diversi motivi ed in particolare:
-Nullità della sentenza fondata su motivazione apparente.
-Violazioni dello statuto dei diritti del contribuente.
-Illegittimità e infondatezza del diniego di agevolazione sotto vari profili.
Ha, inoltre, precisato di avere provveduto, in data 21.02.2023, al versamento dell'imposta sostitutiva.
Questa Corte ritiene che preliminarmente occorra valutare il principio cardine che regola l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili che “si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”, come previsto dall'articolo 1, comma 1,
Dpr 442/1997, e la stessa Agenzia con la risoluzione 54 del 2 maggio 2017, ha ritenuto che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del “comportamento concludente del contribuente”
Nella risposta n.443/2022, l'Agenzia ammette la possibilità di avvalersi della “remissione in bonis” tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, pur prevedendo diversi adempimenti.
La Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato (vedasi ordinanza n.37940/2022) che:” in particolare, il legislatore nell'ampliare sotto il profilo temporale l'utilizzabilità del ravvedimento fino alla scadenza dei termini di accertamento nonché il novero dei comportamenti oggetto di ravvedimento (cfr. le ulteriori fattispecie 1 Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1. 5 introdotte nell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472), ha altresì previsto, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la facoltà di ricorrervi pur «a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza», rimanendo il solo «limite invalicabile» della «notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» [si veda il comma 1-ter dell'articolo 13, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'articolo
1, comma 637, lettera b), n. 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190]”
Per quanto sopra, deve ritenersi che la dichiarazione con cui la società ha integrato la precedente dichiarazione con la compilazione del quadro RQ deve considerarsi ammissibile, tenuto conto al momento della presentazione non era stata alcuna constatazione di violazioni.
Nel caso in specie, il versamento dell'imposta sostitutiva è avvenuto successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, per cui, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, non si sarebbe perfezionato il ravvedimento operoso.
Ma nel caso in specie, è evidente che il comportamento concludente della società era di effettuare una operazione di assegnazione, se la compilazione del quadro RQ ha valore solo informativo, il mancato o tardivo versamento dell'imposta non determina la perdita del diritto.
Lo scopo dell'assegnazione agevolata previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come di quelle successive, era quello di permettere alle società l'estromissione di beni non strumentali inutilizzati e consentire così all'Erario incassi che non avrebbe mai potuto realizzare con la tassazione delle plusvalenze a regime ordinario.
Inoltre, la norma agevolativa aveva ed ha lo scopo ulteriore di favorire la dismissione di immobili non strumentali e beni mobili iscritti in pubblici registri dal patrimonio societario per facilitare la liquidazione o la riorganizzazione delle società, incluse quelle non operative o "di comodo".
E che la volontà di procedere alla liquidazione della società e di assegnare i beni ai soci risulta dalla specifica delibera di scioglimento ed è stata dichiarata espressamente la volontà di estromissione dell'immobile dall'impresa al fine di fruire dell'agevolazione,
era evidente dal fatto che le operazioni risultano da atti pubblici. Inoltre, nel rigo 55 del quadro RF del modello Unico SC (variazioni in diminuzione) la società Ricorrente_1 ha espressamente dichiarato la plusvalenza di euro 157.477,00 con il codice 51. Secondo le istruzioni di compilazione del modello, tale codice identifica
“la plusvalenza che si genera per effetto dell'assegnazione di beni ai sensi dell'art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Ed il tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rende nullo la dichiarazione integrativa, in quanto la validità formale dell'atto è separata dall'obbligo di pagamento, ma può eventualmente comportare l'applicazione di sanzioni per omesso versamento e interessi.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte affermando che “ritiene infine la Corte che, in relazione all'ulteriore profilo evidenziato dall'Agenzia circa l'omesso versamento delle imposte, da parte della società, pur a seguito della dichiarazione integrativa presentata, l'Ufficio ben potrà attivarsi per procedere al relativo recupero, ove ne concorrano gli ulteriori presupposti, anche in relazione ad eventuali ulteriori rilievi sul contenuto della dichiarazione stessa” (Ord. Sez. 6 N. 32718/2022)
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso. Considerato la vertenza nasce dalla tardiva presentazione del quadro RQ, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso. Spese compensate.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA LA PE di PI