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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3941/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300443/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300443/2025 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300443/2025 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato:Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato negli esatti estremi numerici, con il quale la Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, per l'anno 2017, i redditi da partecipazione societaria derivanti dalla distribuzione degli utili extra bilancio accertati, con separato avviso, in capo alla Società_1 società a ristretta base azionaria di cui egli deteneva una quota pari al 60%: deduceva il ricorrente, in sintesi, la illegittimità dell'avviso emesso a proprio carico, non avendo tenuto conto la A.F., nella determinazione degli utili in capo alla società, di una serie di costi agevolmente rilevabili dalle movimentazioni bancarie, come dettagliati ed illustrati nella allegata relazione tecnica.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, rivendicava, con varie ed articolate argomentazioni, la legittimità dell'accertamento,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della presente decisione, appaiono utili in premessa alcune brevi considerazioni ricostruttive in tema di accertamento di redditi da partecipazione in capo al socio di società a ristretta base sociale nei cui confronti siano stati accertati maggiori utili extra contabili, che si esprimono nelle seguenti affermazioni: a) l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento (cfr. Cass. 33976/2019; Cass. n. 32959 /2018; Cass. n. 27778 /2017); b) di riflesso, la circostanza di fatto della ristretta base azionaria della società di capitale è di per sé sola, sufficiente a dimostrare la distribuzione di utili non contabilizzati (cfr. Cass. nn. 33552-53/2019), salva prova contraria da parte del contribuente che dimostri che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti;
c) la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non postula necessariamente l'esistenza, tra i soci, di rapporti di parentela o coniugio, in quanto deriva dalla regola di comune esperienza secondo la quale dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi.
Operata tale premessa, e rilevato che nella specie –pacifica tra le parti la circostanza della ristretta base azionaria- il contribuente si è limitato a contestare le modalità di accertamento dei maggiori utili conseguiti dalla società (trasfuse in separato avviso, oggetto di autonoma impugnativa giudiziale), è indubbio che la questione dell'effettivo conseguimento da parte della società di utili non dichiarati riveste priorità logica rispetto all'accertamento dei redditi in capo al socio e che tale priorità si qualifica propriamente, sul piano giuridico, in termini di pregiudizialità-dipendenza ogni qualvolta l'accertamento in capo alla società sia stato oggetto, come appunto nella specie, di separata contestazione giudiziale (cfr. per tutte Cass. 21644/2022).
Alla luce del descritto rapporto di pregiudizialità-dipendenza andrebbe quindi verificata la opportunità di disporre la sospensione del presente giudizio, a norma dell'art.295 c.p.c., in attesa del giudicato sul diverso giudizio intentato dalla società contro l'avviso di accertamento alla stessa notificato, ovvero, in alternativa, la opportunità di disporre la riunione dei processi ex art. 274 c.p.c., atteso il qualificato rapporto di connessione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., tra le cause: esclusa allo stato ciascuna di tali possibilità, non risultando ancora pendente (pur a fronte della avvenuta notifica alla AF del ricorso) il giudizio avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ritiene il Collegio che nella presente sede possa dichiararsi la legittimità dell'accertamento impugnato relativamente alla presunzione di distribuzione al socio ricorrente, pro quota, dei maggiori utili extracontabili, il cui ammontare sarà definitivamente accertato in capo alla società nel diverso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato alla società.
In considerazione della circostanza che l'esito del giudizio in parte rimane condizionato alla decisione della controversia instaurata dalla società, risulta equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
a) determina la quantificazione dell'utile distribuito al socio ed il reddito da partecipazione da questi conseguito in relazione all'accertamento che sarà definito per la società; b)compensa le spese del giudizio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3941/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300443/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300443/2025 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300443/2025 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato:Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato negli esatti estremi numerici, con il quale la Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, per l'anno 2017, i redditi da partecipazione societaria derivanti dalla distribuzione degli utili extra bilancio accertati, con separato avviso, in capo alla Società_1 società a ristretta base azionaria di cui egli deteneva una quota pari al 60%: deduceva il ricorrente, in sintesi, la illegittimità dell'avviso emesso a proprio carico, non avendo tenuto conto la A.F., nella determinazione degli utili in capo alla società, di una serie di costi agevolmente rilevabili dalle movimentazioni bancarie, come dettagliati ed illustrati nella allegata relazione tecnica.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, rivendicava, con varie ed articolate argomentazioni, la legittimità dell'accertamento,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della presente decisione, appaiono utili in premessa alcune brevi considerazioni ricostruttive in tema di accertamento di redditi da partecipazione in capo al socio di società a ristretta base sociale nei cui confronti siano stati accertati maggiori utili extra contabili, che si esprimono nelle seguenti affermazioni: a) l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento (cfr. Cass. 33976/2019; Cass. n. 32959 /2018; Cass. n. 27778 /2017); b) di riflesso, la circostanza di fatto della ristretta base azionaria della società di capitale è di per sé sola, sufficiente a dimostrare la distribuzione di utili non contabilizzati (cfr. Cass. nn. 33552-53/2019), salva prova contraria da parte del contribuente che dimostri che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti;
c) la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non postula necessariamente l'esistenza, tra i soci, di rapporti di parentela o coniugio, in quanto deriva dalla regola di comune esperienza secondo la quale dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi.
Operata tale premessa, e rilevato che nella specie –pacifica tra le parti la circostanza della ristretta base azionaria- il contribuente si è limitato a contestare le modalità di accertamento dei maggiori utili conseguiti dalla società (trasfuse in separato avviso, oggetto di autonoma impugnativa giudiziale), è indubbio che la questione dell'effettivo conseguimento da parte della società di utili non dichiarati riveste priorità logica rispetto all'accertamento dei redditi in capo al socio e che tale priorità si qualifica propriamente, sul piano giuridico, in termini di pregiudizialità-dipendenza ogni qualvolta l'accertamento in capo alla società sia stato oggetto, come appunto nella specie, di separata contestazione giudiziale (cfr. per tutte Cass. 21644/2022).
Alla luce del descritto rapporto di pregiudizialità-dipendenza andrebbe quindi verificata la opportunità di disporre la sospensione del presente giudizio, a norma dell'art.295 c.p.c., in attesa del giudicato sul diverso giudizio intentato dalla società contro l'avviso di accertamento alla stessa notificato, ovvero, in alternativa, la opportunità di disporre la riunione dei processi ex art. 274 c.p.c., atteso il qualificato rapporto di connessione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., tra le cause: esclusa allo stato ciascuna di tali possibilità, non risultando ancora pendente (pur a fronte della avvenuta notifica alla AF del ricorso) il giudizio avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ritiene il Collegio che nella presente sede possa dichiararsi la legittimità dell'accertamento impugnato relativamente alla presunzione di distribuzione al socio ricorrente, pro quota, dei maggiori utili extracontabili, il cui ammontare sarà definitivamente accertato in capo alla società nel diverso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato alla società.
In considerazione della circostanza che l'esito del giudizio in parte rimane condizionato alla decisione della controversia instaurata dalla società, risulta equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
a) determina la quantificazione dell'utile distribuito al socio ed il reddito da partecipazione da questi conseguito in relazione all'accertamento che sarà definito per la società; b)compensa le spese del giudizio