Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9069 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.2.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DI BARI GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. DUVIA VITTORIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Separazione
Conclusioni congiunte
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale.
2) Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e rapporti di frequentazione padre-figlia regolamentati come segue:
- Weekend alternati dal venerdì ore 17 fino al lunedì mattina con accompagnamento a Scuola - Un giorno infrasettimanale con pernottamento che verrà concordato direttamente tra le parti, salvo diversi e ulteriori accordi;
- Festività natalizie e pasquali per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al
6.1; dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo) in via alternata di anno in anno;
Durante i periodi in cui la minore sarà esclusivamente con un genitore verrà garantita all'altro genitore la possibilità di parlare con a mezzo video-chiamata almeno 2volte a settimana. Per_1
Entro il 30 maggio i genitori stabiliranno il piano delle vacanze scolastiche della minore.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Cologno Monzese Via Greppi, n. 15 con quanto l'arreda alla ricorrente.
4) Porre l'obbligo a carico di di versare a entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, prescuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024.
Porre l'obbligo a carico di del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, Parte_2 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
5) Disporre che l'assegno unico sia percepito interamente da con l'obbligo di Parte_1 Pt_ quest'ultima di richiedere all'INPS il suo percepimento al 100%; fintantoché lo percepirà il 50% dell'assegno unico, quest'ultimo si obbliga prontamente a restituire la somma percepita alla Pt_1
6) Disporre la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di contenuti multimediali
(foto, video, etc..) su piattaforme social riferibili ai genitori stessi o a soggetti terzi. 7) Pronunciare, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale, con ordine di annotazione all'ufficiale di stato civile.
8) Compensare le spese di lite
Motivi della decisione
In data 13.12.23 adiva questo Tribunale per ottenere pronuncia di separazione con Parte_1 contestuale domanda di scioglimento del matrimonio contratto con , chiedendo altresì Parte_2 la definizione dei rapporti tra i coniugi e delle condizioni per la gestione della figlia nata il 5 Per_1 febbraio 2018 dall'unione coniugale tra le parti.
In data 27 novembre 2024 le parti depositavano note congiunte in cui davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione.
Tanto premesso, la domanda di pronuncia della separazione personale delle parti va accolta.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza in data 24.4.2024, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Avendo le parti proposto contestuale domanda di scioglimento del matrimonio la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza
Le spese verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio il 10.09.2026 alle condizioni concordate tra le Parte_2 parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio (atto n. 56 Parte I anno 2016); III. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti