Versione
25 febbraio 1977
25 febbraio 1977
Art. 2.
Dopo l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1-bis. - Atti traslativi a titolo
oneroso di terreni agricoli e relative
pertinenze, atti traslativi e costitutivi
di diritti reali immobiliari, compresa
la rinuncia pura e semplice agli stessi . . . . . . . 15 per cento Se il trasferimento avviene entro
cinque anni da altro trasferimento a
titolo oneroso dello stesso terreno
agricolo o diritto immobiliare sul
quale si sia pagata la imposta normale
e fino a concorrenza del valore tassato
nel precedente trasferimento . . . . . . . . . . . 11,25 per cento Se il trasferimento e a favore
dello Stato, regioni, province e comuni . . . . . . . . . . . 5.000
Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali: si applica il successivo articolo 4.
Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall' articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformita' a quanto disposto dall' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta.
Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione".
All'articolo 4, lettera a), n. 1), della predetta tariffa, parte prima, allegato A, e' aggiunto il seguente numero:
"n. 1-bis. - Con conferimento di
terreni agricoli, relative pertinenze e
diritti reali immobiliari di godimento
dei medesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 per cento".
All'articolo 8, lettera a), della medesima tariffa, parte prima, allegato A, e' aggiunta la seguente lettera:
"a-bis) aventi per oggetto trasferimenti
o costituzioni di diritti reali su terreni
agricoli e relative pertinenze . . . . . . . . . . . 15 per cento".
Dopo l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1-bis. - Atti traslativi a titolo
oneroso di terreni agricoli e relative
pertinenze, atti traslativi e costitutivi
di diritti reali immobiliari, compresa
la rinuncia pura e semplice agli stessi . . . . . . . 15 per cento Se il trasferimento avviene entro
cinque anni da altro trasferimento a
titolo oneroso dello stesso terreno
agricolo o diritto immobiliare sul
quale si sia pagata la imposta normale
e fino a concorrenza del valore tassato
nel precedente trasferimento . . . . . . . . . . . 11,25 per cento Se il trasferimento e a favore
dello Stato, regioni, province e comuni . . . . . . . . . . . 5.000
Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali: si applica il successivo articolo 4.
Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall' articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformita' a quanto disposto dall' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta.
Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione".
All'articolo 4, lettera a), n. 1), della predetta tariffa, parte prima, allegato A, e' aggiunto il seguente numero:
"n. 1-bis. - Con conferimento di
terreni agricoli, relative pertinenze e
diritti reali immobiliari di godimento
dei medesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 per cento".
All'articolo 8, lettera a), della medesima tariffa, parte prima, allegato A, e' aggiunta la seguente lettera:
"a-bis) aventi per oggetto trasferimenti
o costituzioni di diritti reali su terreni
agricoli e relative pertinenze . . . . . . . . . . . 15 per cento".
Commentari • 11
- 1. Fondo venduto, il Registro torna normalehttps://www.fiscooggi.it/ · 13.55552
La Cassazione ha statuito che la decadenza dal beneficio concesso agli imprenditori agricoli, ex articolo 2 della legge n. 36/1977, si verifica anche qualora, entro i termini previsti dalla legge, il terreno sia venduto ad altro imprenditore agricolo. […] Concludendo, ricorre ipotesi di decadenza del beneficio concesso agli imprenditori agricoli, ex articolo 2 della legge 36/1977, qualora, entro i termini previsti dalla legge, il terreno sia venduto ad altro imprenditore agricolo, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 36
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2018, n. 3537Provvedimento: […] in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, il contribuente ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 36 del 1977, dell'art. 1 bis della tariffa "A" allegata al d.P.R. n. 634 del 1972, dell'art. 12 della legge n. 153 del 1975, del principio di ragionevolezza ed errore su un fatto controverso e decisivo per la soluzione della controversia in quanto prima Ric.n.rg. 5669 del 2011 - Adunanza in camera di consiglio dell'Il gennaio 2018 dell'acquisto dell'atto la contribuente era una casalinga e avrebbe maturato i requisiti necessari per avere la certificazione di piccolo imprenditore solo con il raccolto del 1980, […]Leggi di più...
- certificazione·
- recupero imposta·
- termine perentorio·
- agevolazioni fiscali·
- imprenditore agricolo·
- motivazione apparente·
- art. 360 c.p.c.·
- diligenza del contribuente·
- colpa della pubblica amministrazione·
- imposta di registro