Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle, opere della "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", entro il limite di spesa di lire 700 milioni.
Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle, opere della "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", entro il limite di spesa di lire 700 milioni.
Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.