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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2690/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5 agosto 2025 avente per oggetto “separazione personale” Da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Sassari via Bellieni 36, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Paolo Zicchi (C.F. ) che li rappresenta e difende come da procure C.F._3 speciali apposte n fogli separati in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 agosto 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
Art. 1) I coniugi vivranno separati col mutuo e reciproco rispetto;
Art. 2) La casa coniugale, rimane di uso esclusivo del ricorrente e delle figlie, con Parte_1 tutti gli arredi e corredi, eccezion fatta per i beni personali ed il mobilio di esclusiva proprieta' della ricorrente, che verranno, regolati di comune accordo;
Art. 3) La ricorrente continuerà ad abitare nella casa coniugale sino alla data Parte_2 dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti all'intestato Tribunale;
Art. 4) Il ricorrente si obbliga a versare a favore della MO, a titolo di Parte_1 riconoscimento degli importi alla medesima spettanti per quota TFR percepita, per le somme impiegate nella casa coniugale e risparmi della coppia in costanza di matrimonio, la somma di euro 60,000 (sessantamila) da corrispondersi in due rate di pari importo di euro 30,000 (trentamila) ciascuna la prima alla firma del presente atto, la seconda entro la data dell'udienza di comparizione;
Art. 5) Il padre , si obbliga a sostenere tutte le spese nessuna esclusa delle figlie, in Parte_1 particolare gli oneri per l'istruzione universitaria, spese per cure mediche, rapporti di locazione di immobili, eventualmente presso altre sedi per ragioni di studio e/o di lavoro, ed ogni altra spesa collegata alle esigenze delle figlie, pur se non specificamente elencata, sino al raggiungimento della loro autonomia economica.
Art. 5) A titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, il ricorrente verserà Parte_1 alla MO , l'importo mensile di euro 100 (cento) stante l'insufficiente reddito Parte_2 goduto dalla medesima, in considerazione del suo lavoro di badante;
Art.6) L'autovettura intestata al coniuge , rimane di sua esclusiva proprietà; Parte_1
Le Parti si danno reciprocamente atto di avere, con il presente atto, risolto e definito tutti i loro rapporti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fermo restando quanto sopra pattuito.
Le Parti sottoscrivono in segno di incondizionata accettazione di tutte le clausole sopra riportate, il presente ricorso dichiarando di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi anno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
a BA (SS) in data 31.08.1996, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 1996, n. 4, Parte II, dalla cui unione sono nate in data 23.06.1999 Persona_1
e in data 2.08.2006. Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in quanto non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi
1. (C.F. ) nato ad AR (SS) in [...] Parte_1 C.F._1
23.04.1961 e (C.F. ) nata BA (SS) in Parte_2 C.F._2 data 22.12.1966, che hanno contratto matrimonio in data 31.08.1996, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di BA (SS) anno 1996, al n.
4, Parte II, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA
(SS) per l'annotazione della presente sentenza;
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5 agosto 2025 avente per oggetto “separazione personale” Da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Sassari via Bellieni 36, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Paolo Zicchi (C.F. ) che li rappresenta e difende come da procure C.F._3 speciali apposte n fogli separati in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 agosto 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
Art. 1) I coniugi vivranno separati col mutuo e reciproco rispetto;
Art. 2) La casa coniugale, rimane di uso esclusivo del ricorrente e delle figlie, con Parte_1 tutti gli arredi e corredi, eccezion fatta per i beni personali ed il mobilio di esclusiva proprieta' della ricorrente, che verranno, regolati di comune accordo;
Art. 3) La ricorrente continuerà ad abitare nella casa coniugale sino alla data Parte_2 dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti all'intestato Tribunale;
Art. 4) Il ricorrente si obbliga a versare a favore della MO, a titolo di Parte_1 riconoscimento degli importi alla medesima spettanti per quota TFR percepita, per le somme impiegate nella casa coniugale e risparmi della coppia in costanza di matrimonio, la somma di euro 60,000 (sessantamila) da corrispondersi in due rate di pari importo di euro 30,000 (trentamila) ciascuna la prima alla firma del presente atto, la seconda entro la data dell'udienza di comparizione;
Art. 5) Il padre , si obbliga a sostenere tutte le spese nessuna esclusa delle figlie, in Parte_1 particolare gli oneri per l'istruzione universitaria, spese per cure mediche, rapporti di locazione di immobili, eventualmente presso altre sedi per ragioni di studio e/o di lavoro, ed ogni altra spesa collegata alle esigenze delle figlie, pur se non specificamente elencata, sino al raggiungimento della loro autonomia economica.
Art. 5) A titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, il ricorrente verserà Parte_1 alla MO , l'importo mensile di euro 100 (cento) stante l'insufficiente reddito Parte_2 goduto dalla medesima, in considerazione del suo lavoro di badante;
Art.6) L'autovettura intestata al coniuge , rimane di sua esclusiva proprietà; Parte_1
Le Parti si danno reciprocamente atto di avere, con il presente atto, risolto e definito tutti i loro rapporti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fermo restando quanto sopra pattuito.
Le Parti sottoscrivono in segno di incondizionata accettazione di tutte le clausole sopra riportate, il presente ricorso dichiarando di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi anno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
a BA (SS) in data 31.08.1996, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 1996, n. 4, Parte II, dalla cui unione sono nate in data 23.06.1999 Persona_1
e in data 2.08.2006. Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in quanto non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi
1. (C.F. ) nato ad AR (SS) in [...] Parte_1 C.F._1
23.04.1961 e (C.F. ) nata BA (SS) in Parte_2 C.F._2 data 22.12.1966, che hanno contratto matrimonio in data 31.08.1996, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di BA (SS) anno 1996, al n.
4, Parte II, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA
(SS) per l'annotazione della presente sentenza;
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi