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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 713/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(P. IVA: ), con sede in Massa Lubrense alla Via Torricella n. 2/a, in persona dei soci P.IVA_1
accomandatari, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Sguanci (C.F.: ) per C.F._1
procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: ), con sede sociale in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Torino alla Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, quale società incorporante con atto per Notaio di Torino del 10.10.2018 Controparte_2 Per_1
(rep. n. 7.660, racc. n. 3.703), in persona dell'Avv. Roberto Rusciano (C.F.: C.F._2 giusta procura speciale conferita con atto per Notaio di Milano del Persona_2
14.4.2021 (rep. n. 6744, racc. n. 4736), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nardone (C.F.:
) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._3
appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2420/2022 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
(di seguito, per brevità, Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso il decreto n. 1447/2020 emesso dal Tribunale di Torre Pt_1
Annunziata su ricorso di con cui era stato ingiunto il pagamento della Controparte_3
somma di euro 789.731,27, oltre interessi e spese, a seguito della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1118/2020 che, accogliendo il gravame, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1731/2014, già posta in esecuzione, aveva rigettato la domanda proposta da e Parte_1 Parte_1 Parte_2
nei confronti di compensando interamente le spese di Parte_3 Controparte_2
lite.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che non sussistevano i presupposti per agire in via monitoria perché la domanda di restituzione di somme conseguente alla caducazione della pronuncia di primo grado doveva essere proposta nei confronti dell'accipiens e, quindi, nel caso di specie, nei confronti di che, agendo quale creditor creditoris attraverso la sostituzione esecutiva di cui CP_4
all'art. 511 c.p.c., aveva ricevuto il pagamento.
Invero, a seguito del pignoramento, era avvenuto il deposito della somma di euro 921.154,22 nelle mani dell'ufficiale giudiziario, somma che era stata erogata in favore di che era CP_4
intervenuta nella procedura esecutiva mobiliare, chiedendo di essere sostituita al creditore procedente in fase di distribuzione e di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, ed aveva restituito l'eccedenza a favore di essa opponente.
Pertanto, assumendo che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. e che la causa fosse comune a , già l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: CP_5 CP_4
“prendere atto che è disponibile, alla corretta determinazione, a Parte_1
corrispondere - banco iudicis alla prima udienza di trattazione del giudizio - il costo delle
registrazioni delle sentenze di primo e secondo grado;
accertare e dichiarare la inesistenza e comunque insussistenza dei presupposti preveduti dal
disposto di cui agli artt. 633, 634 e ss. c.p.c. per l'emissione di ingiunzione e per l'effetto revocare
il decreto ingiuntivo opposto;
valutare di chiamare ex art. 107 c.p.c. in causa (già ; CP_5 CP_4
accertare e dichiarare che Parte_1
(già non è titolare della posizione giuridica Parte_1
soggettiva passiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare ogni
altra e diversa domanda e pretesa proposta da nei confronti di Controparte_6 [...]
dando pure atto nel contempo che titolare della posizione giuridica soggettiva Parte_1
passiva, perché tenuta alla restituzione delle somme liquidate con la sentenza n. 1173/2014, è
[...]
già CP_5 CP_4
accertare e dichiarare che ha agito in giudizio con mala fede o colpa Controparte_6
grave e, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 96 – I co – c.p.c., condannarla a risarcire l'opponente
del danno da liquidarsi nell'importo di euro 77.867,98, pari al 10% dell'importo Parte_1
ingiustamente ed illecitamente preteso e/o nel diverso importo accertato in corso di causa;
condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di causa e di somma CP_6
determinata ex art. 96 – III co – c.p.c.”.
costituendosi, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni:
“1) dichiari inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, rigetti
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1447/2020 e tutte le richieste avanzate dall' Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
2) accertare e dichiarare la titolarità della posizione giuridica passiva dell' e, Parte_1
per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle somme ingiunte;
3) dichiari valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1447/2020 opposto e, per l'effetto, lo confermi.
4) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
5) nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo 1447/2020, accerti il credito vantato
dalla nella qualità in epigrafe indicata, nei confronti dell' Controparte_6 Parte_1
in tale sede opponente, in ragione delle motivazioni esposte in epigrafe e, per l'effetto, lo
[...]
condanni al pagamento in favore della di tutte le somme spettanti, nella Controparte_6
misura che sarà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia.
6) condannare l' al pagamento delle spese processuali”. Parte_1
Con sentenza n. 2420, pubblicata il 30.10.2022, il Tribunale così decideva:
“a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1447/2020 che va
dichiarato definitivamente esecutivo;
b) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in sintesi, che, con il deposito della somma pignorata nelle mani dell'ufficiale giudiziario, la banca aveva estinto il proprio debito nei confronti di e che costituiva una circostanza del tutto incidentale ed autonoma il fatto che Parte_1
intervenuta nella procedura esecutiva, avesse ottenuto l'assegnazione della suddetta CP_4
somma per il soddisfacimento del proprio credito verso il creditore procedente.
Ebbene, poiché la sentenza emessa dalla Corte d'Appello aveva determinato la caducazione del titolo esecutivo costituito dalla pronuncia di primo grado, sussisteva un debito restitutorio in capo a senza che fosse necessaria la partecipazione al giudizio di atteso che Parte_1 CP_4
la sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. ha carattere satisfattivo, e non surrogatorio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
La domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., non poteva essere accolta per difetto di prova dell'elemento soggettivo.
La novità della questione giustificava la compensazione delle spese di lite.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 7.2.2023 ed iscritta a ruolo il 15.2.2023, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, lamentando: l'erronea e travisata interpretazione degli effetti della sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.; l'errata individuazione del debitore tenuto a restituire le somme assegnate;
l'erronea compensazione delle spese di lite ed il conseguenziale rigetto della domanda di condanna di controparte alle spese di causa ed al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata;
l'omesso rilievo all'avvenuto pagamento delle somme dovute per la registrazione della sentenza.
Pertanto, concludeva chiedendo, in sua riforma, previa sospensione della provvisoria esecuzione,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che legittimata passiva e titolare della posizione giuridica soggettiva
passiva, perché tenuta alla restituzione delle somme liquidate con la sentenza n. 1173/2014 ed
assegnate giusta provvedimento del Giudice della esecuzione per effetto di intervento ex artt. 499 e
511 c.p.c., era – ed è – l'assegnataria e cioè oggi CP_4 CP_5
dare conseguenzialmente atto che non poteva – né può - pretendere Controparte_6
da la restituzione delle somme incassate - per assegnazione ex art. 511 c.p.c. Parte_1
disposta dal g.e. – dal creditore subcollocato;
accertare e dichiarare che Parte_1
(già non ha legittimazione passiva, e comunque Parte_1 non è titolare della posizione giuridica soggettiva passiva, e per l'effetto, accertata e dichiarata la
inesistenza e comunque insussistenza dei presupposti preveduti dal disposto di cui agli artt. 633,
634 e ss. c.p.c. per l'emissione di ingiunzione nei confronti di revocare e/o Parte_1
annullare la conferma del decreto ingiuntivo n. 1447/2020 emesso nei suoi confronti dal Giudice
designato del Tribunale di Torre Annunziata e lo stesso decreto ingiuntivo;
condannare al pagamento delle spese e compensi di causa del primo Controparte_6
grado di giudizio in uno a somma determinata ex art. 96 – III co – c.p.c.;
condannare – se costituita in giudizio – al pagamento delle spese e Controparte_6
compensi del secondo grado di giudizio in uno a somma determinata ex art. 96 – III co – c.p.c.;
prendere atto – nella pur denegata ipotesi di rigetto del proposto appello - che Parte_1
già dichiaratasi alla corretta determinazione disponibile a corrispondere “banco iudicis”
[...]
alla prima udienza di trattazione del giudizio il costo delle registrazioni delle sentenze di primo e
secondo grado,
ha corrisposto la intera somma (euro 22.102,75 – ventiduemilacentodue/75) - richiesta da
[...]
per la registrazione delle sentenze di primo e secondo grado e per l'effetto Controparte_6
riconoscere dovuto a l'importo del decreto ingiuntivo al netto del Controparte_6
costo delle registrazioni delle citate sentenze”.
L'appellata, costituendosi, contestava diffusamente quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“• In via preliminare
1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 2420/2022 nonché del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n.
1447/2020, in quanto infondata per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
• Nel merito
2) rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2420/2022, in quanto infondato per
[...]
le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3) in subordine e in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata nell'interesse
di per tutte le motivazioni Parte_1
esposte in primo grado in comparsa e negli scritti difensivi poiché infondata in fatto e in diritto;
e,
per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata
n. 1447/2020;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Disattesa l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 14.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi dell'appello.
Il gravame è stato affidato a quattro motivi.
Con il primo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nell'affermare che essa deducente fosse tenuta alla restituzione delle somme, atteso che per effetto della sostituzione esecutiva - o subcollocazione - il creditore subcollocato diventa l'accipiens, sia pure per volontà
della legge, di un vero e proprio pagamento. Pertanto, interpretando correttamente gli effetti dell'istituto processuale della sostituzione esecutiva, il primo giudice avrebbe dovuto “affermare
che la sentenza della Corte di Appello non costituiva un debito restitutorio in capo a chi,
[...]
non aveva incassato le somme ma aveva solo preso atto della scelta di natura Parte_1
processuale del suo creditore e della conseguente assegnazione delle somme pignorate”.
Conseguentemente, essa appellante era priva di legittimazione passiva e non era titolare della situazione giuridica passiva, non essendo tenuta alla restituzione delle somme assegnate ed incassate dal creditore subcollocato.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva errato nell'individuare il soggetto obbligato a restituire, per effetto della caducazione del titolo esecutivo, le somme assegnate, sussistendo l'obbligo restitutorio in capo a chi aveva ricevuto il pagamento.
Con il terzo motivo, l'appellante si è doluta della disposta compensazione delle spese di lite,
malgrado nell'atto di opposizione fosse stato richiesta, in caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna dell'opposta alle spese e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e sussistesse “sul piano soggettivo … mala fede e colpa grave di
[...]
non solo per la violazione del grado minimo di diligenza nell'avvertire Controparte_7
l'infondatezza e l'inammissibilità della propria pretesa ma anche, anzi soprattutto, per la
intenzionale preordinazione alla proposizione della infondata ed inammissibile pretesa avanzata
nei confronti di (v. atto di appello, pag. 19). Parte_1
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato che non era stato dato atto del pagamento delle spese di registrazione delle sentenze, la cui somma complessiva - euro 22.102,75 - ben poteva essere detratta dall'importo di euro 789.731,27 preteso da Controparte_3
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati.
Con la domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. uno o più creditori del creditore dell'esecutato subentrano nella posizione processuale di quest'ultimo e nel diritto al riparto della somma ricavata;
conseguentemente l'istituto ha carattere unicamente satisfattivo. Tale domanda
“non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante
non fa valere una pretesa nei confronti dell'esecutato bensì nei confronti di altro creditore,
pignorante o intervenuto” (v. Cass. civ., 19.10.2006, n. 22409).
Ciò posto, poiché con l'assegnazione delle somme è stato estinto il debito di Controparte_2
poi incorporata in , nei confronti di risultante dal titolo
[...] Controparte_3 Parte_1
esecutivo azionato (la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1731/2014), la caducazione di quest'ultimo per effetto della sentenza della Corte d'Appello n. 1118/2020 determina l'obbligo di restituzione delle somme pignorate in uno agli accessori, che grava sul creditore procedente, a prescindere dal fatto che le somme pignorate siano state assegnate ad un terzo, di cui il creditore procedente era a sua volta debitore.
Il quarto motivo, da esaminarsi prima del terzo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, è
parimenti infondato, in quanto l'appellante non ha provato il pagamento della somma di euro
22.102,75 a titolo di spese di registrazione della sentenza, avendo allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.6.2022 un mero ordine di bonifico del suddetto importo in favore di
, di cui non ha provato l'effettiva esecuzione. Controparte_3
Il terzo motivo non coglie nel segno, in quanto ha chiesto, nelle conclusioni, “in Parte_1
caso di accoglimento dell'opposizione”, la condanna dell'opposta alle spese e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per cui, essendo stata l'opposizione rigettata, non ha ragione di lamentare di non aver ottenuto la vittoria delle spese, le quali sono state compensate sul presupposto della “novità della questione in oggetto”, che la Banca
non ha contestato, spiegando appello incidentale sul punto.
In conclusione, l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza, con liquidazione compiuta come in dispositivo,
applicando i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 520.100,01 ed euro
1.000.00,00, indicati dal D.M. 147/2022.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
§ 5. La responsabilità processuale aggravata.
Sussistono i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come è noto, la suddetta disposizione è stata introdotta dall'art. 45, comma 12, L. 69/2009 al fine di preservare l'interesse ad una giustizia sana e funzionale attraverso una condanna punitiva (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge).
La responsabilità ai sensi della succitata disposizione presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass. civ., S.U., 20.4.2018, n. 9912).
Ebbene, la Corte ritiene che l'iniziativa processuale di integri un'ipotesi di abuso del Parte_1
processo in quanto parte appellante, insistendo nel difetto di titolarità dell'obbligo restitutorio in capo a sé medesima, ha manifestato la pervicace volontà di lucrare dalla procedura esecutiva mobiliare instaurata a seguito della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1731/2014,
procedura che, attraverso la sostituzione esecutiva, ha consentito all'appellante di estinguere il proprio debito nei confronti di ebbene, siccome l'estinzione di detto debito è CP_4
avvenuta attraverso le somme pignorate alla Banca, il rifiuto di restituire quanto preteso da quest'ultima a seguito della riforma della sentenza messa in esecuzione all'esito del giudizio di appello, sull'assunto che il debitore sia è chiaro indice di mala fede o, quanto meno CP_4
di colpa grave, non potendosi ignorare gli obblighi restitutori derivanti dal venire meno del titolo esecutivo non definitivo, già azionato.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per condannare Parte_1
al pagamento, a favore della appellata, di una somma ulteriore, la quale va determinata in via CP_6
equitativa, come in dispositivo, assumendo come parametro di riferimento un quarto dell'importo dovuto per le spese di lite (v. Cass. civ., sez. III, 4.7.2019, n. 17902).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 26.155,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello;
d) condanna l'appellante al pagamento, a favore dell'appellata, della somma ulteriore di euro
6.538,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Napoli, 24.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 713/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(P. IVA: ), con sede in Massa Lubrense alla Via Torricella n. 2/a, in persona dei soci P.IVA_1
accomandatari, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Sguanci (C.F.: ) per C.F._1
procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ; P. IVA: ), con sede sociale in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Torino alla Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, quale società incorporante con atto per Notaio di Torino del 10.10.2018 Controparte_2 Per_1
(rep. n. 7.660, racc. n. 3.703), in persona dell'Avv. Roberto Rusciano (C.F.: C.F._2 giusta procura speciale conferita con atto per Notaio di Milano del Persona_2
14.4.2021 (rep. n. 6744, racc. n. 4736), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nardone (C.F.:
) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._3
appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2420/2022 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
(di seguito, per brevità, Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso il decreto n. 1447/2020 emesso dal Tribunale di Torre Pt_1
Annunziata su ricorso di con cui era stato ingiunto il pagamento della Controparte_3
somma di euro 789.731,27, oltre interessi e spese, a seguito della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 1118/2020 che, accogliendo il gravame, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1731/2014, già posta in esecuzione, aveva rigettato la domanda proposta da e Parte_1 Parte_1 Parte_2
nei confronti di compensando interamente le spese di Parte_3 Controparte_2
lite.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che non sussistevano i presupposti per agire in via monitoria perché la domanda di restituzione di somme conseguente alla caducazione della pronuncia di primo grado doveva essere proposta nei confronti dell'accipiens e, quindi, nel caso di specie, nei confronti di che, agendo quale creditor creditoris attraverso la sostituzione esecutiva di cui CP_4
all'art. 511 c.p.c., aveva ricevuto il pagamento.
Invero, a seguito del pignoramento, era avvenuto il deposito della somma di euro 921.154,22 nelle mani dell'ufficiale giudiziario, somma che era stata erogata in favore di che era CP_4
intervenuta nella procedura esecutiva mobiliare, chiedendo di essere sostituita al creditore procedente in fase di distribuzione e di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, ed aveva restituito l'eccedenza a favore di essa opponente.
Pertanto, assumendo che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. e che la causa fosse comune a , già l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: CP_5 CP_4
“prendere atto che è disponibile, alla corretta determinazione, a Parte_1
corrispondere - banco iudicis alla prima udienza di trattazione del giudizio - il costo delle
registrazioni delle sentenze di primo e secondo grado;
accertare e dichiarare la inesistenza e comunque insussistenza dei presupposti preveduti dal
disposto di cui agli artt. 633, 634 e ss. c.p.c. per l'emissione di ingiunzione e per l'effetto revocare
il decreto ingiuntivo opposto;
valutare di chiamare ex art. 107 c.p.c. in causa (già ; CP_5 CP_4
accertare e dichiarare che Parte_1
(già non è titolare della posizione giuridica Parte_1
soggettiva passiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare ogni
altra e diversa domanda e pretesa proposta da nei confronti di Controparte_6 [...]
dando pure atto nel contempo che titolare della posizione giuridica soggettiva Parte_1
passiva, perché tenuta alla restituzione delle somme liquidate con la sentenza n. 1173/2014, è
[...]
già CP_5 CP_4
accertare e dichiarare che ha agito in giudizio con mala fede o colpa Controparte_6
grave e, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 96 – I co – c.p.c., condannarla a risarcire l'opponente
del danno da liquidarsi nell'importo di euro 77.867,98, pari al 10% dell'importo Parte_1
ingiustamente ed illecitamente preteso e/o nel diverso importo accertato in corso di causa;
condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di causa e di somma CP_6
determinata ex art. 96 – III co – c.p.c.”.
costituendosi, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni:
“1) dichiari inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, rigetti
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1447/2020 e tutte le richieste avanzate dall' Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
2) accertare e dichiarare la titolarità della posizione giuridica passiva dell' e, Parte_1
per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle somme ingiunte;
3) dichiari valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1447/2020 opposto e, per l'effetto, lo confermi.
4) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
5) nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo 1447/2020, accerti il credito vantato
dalla nella qualità in epigrafe indicata, nei confronti dell' Controparte_6 Parte_1
in tale sede opponente, in ragione delle motivazioni esposte in epigrafe e, per l'effetto, lo
[...]
condanni al pagamento in favore della di tutte le somme spettanti, nella Controparte_6
misura che sarà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia.
6) condannare l' al pagamento delle spese processuali”. Parte_1
Con sentenza n. 2420, pubblicata il 30.10.2022, il Tribunale così decideva:
“a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1447/2020 che va
dichiarato definitivamente esecutivo;
b) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in sintesi, che, con il deposito della somma pignorata nelle mani dell'ufficiale giudiziario, la banca aveva estinto il proprio debito nei confronti di e che costituiva una circostanza del tutto incidentale ed autonoma il fatto che Parte_1
intervenuta nella procedura esecutiva, avesse ottenuto l'assegnazione della suddetta CP_4
somma per il soddisfacimento del proprio credito verso il creditore procedente.
Ebbene, poiché la sentenza emessa dalla Corte d'Appello aveva determinato la caducazione del titolo esecutivo costituito dalla pronuncia di primo grado, sussisteva un debito restitutorio in capo a senza che fosse necessaria la partecipazione al giudizio di atteso che Parte_1 CP_4
la sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. ha carattere satisfattivo, e non surrogatorio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
La domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., non poteva essere accolta per difetto di prova dell'elemento soggettivo.
La novità della questione giustificava la compensazione delle spese di lite.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 7.2.2023 ed iscritta a ruolo il 15.2.2023, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, lamentando: l'erronea e travisata interpretazione degli effetti della sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.; l'errata individuazione del debitore tenuto a restituire le somme assegnate;
l'erronea compensazione delle spese di lite ed il conseguenziale rigetto della domanda di condanna di controparte alle spese di causa ed al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata;
l'omesso rilievo all'avvenuto pagamento delle somme dovute per la registrazione della sentenza.
Pertanto, concludeva chiedendo, in sua riforma, previa sospensione della provvisoria esecuzione,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che legittimata passiva e titolare della posizione giuridica soggettiva
passiva, perché tenuta alla restituzione delle somme liquidate con la sentenza n. 1173/2014 ed
assegnate giusta provvedimento del Giudice della esecuzione per effetto di intervento ex artt. 499 e
511 c.p.c., era – ed è – l'assegnataria e cioè oggi CP_4 CP_5
dare conseguenzialmente atto che non poteva – né può - pretendere Controparte_6
da la restituzione delle somme incassate - per assegnazione ex art. 511 c.p.c. Parte_1
disposta dal g.e. – dal creditore subcollocato;
accertare e dichiarare che Parte_1
(già non ha legittimazione passiva, e comunque Parte_1 non è titolare della posizione giuridica soggettiva passiva, e per l'effetto, accertata e dichiarata la
inesistenza e comunque insussistenza dei presupposti preveduti dal disposto di cui agli artt. 633,
634 e ss. c.p.c. per l'emissione di ingiunzione nei confronti di revocare e/o Parte_1
annullare la conferma del decreto ingiuntivo n. 1447/2020 emesso nei suoi confronti dal Giudice
designato del Tribunale di Torre Annunziata e lo stesso decreto ingiuntivo;
condannare al pagamento delle spese e compensi di causa del primo Controparte_6
grado di giudizio in uno a somma determinata ex art. 96 – III co – c.p.c.;
condannare – se costituita in giudizio – al pagamento delle spese e Controparte_6
compensi del secondo grado di giudizio in uno a somma determinata ex art. 96 – III co – c.p.c.;
prendere atto – nella pur denegata ipotesi di rigetto del proposto appello - che Parte_1
già dichiaratasi alla corretta determinazione disponibile a corrispondere “banco iudicis”
[...]
alla prima udienza di trattazione del giudizio il costo delle registrazioni delle sentenze di primo e
secondo grado,
ha corrisposto la intera somma (euro 22.102,75 – ventiduemilacentodue/75) - richiesta da
[...]
per la registrazione delle sentenze di primo e secondo grado e per l'effetto Controparte_6
riconoscere dovuto a l'importo del decreto ingiuntivo al netto del Controparte_6
costo delle registrazioni delle citate sentenze”.
L'appellata, costituendosi, contestava diffusamente quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“• In via preliminare
1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 2420/2022 nonché del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n.
1447/2020, in quanto infondata per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
• Nel merito
2) rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2420/2022, in quanto infondato per
[...]
le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3) in subordine e in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata nell'interesse
di per tutte le motivazioni Parte_1
esposte in primo grado in comparsa e negli scritti difensivi poiché infondata in fatto e in diritto;
e,
per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata
n. 1447/2020;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Disattesa l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 14.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi dell'appello.
Il gravame è stato affidato a quattro motivi.
Con il primo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva errato nell'affermare che essa deducente fosse tenuta alla restituzione delle somme, atteso che per effetto della sostituzione esecutiva - o subcollocazione - il creditore subcollocato diventa l'accipiens, sia pure per volontà
della legge, di un vero e proprio pagamento. Pertanto, interpretando correttamente gli effetti dell'istituto processuale della sostituzione esecutiva, il primo giudice avrebbe dovuto “affermare
che la sentenza della Corte di Appello non costituiva un debito restitutorio in capo a chi,
[...]
non aveva incassato le somme ma aveva solo preso atto della scelta di natura Parte_1
processuale del suo creditore e della conseguente assegnazione delle somme pignorate”.
Conseguentemente, essa appellante era priva di legittimazione passiva e non era titolare della situazione giuridica passiva, non essendo tenuta alla restituzione delle somme assegnate ed incassate dal creditore subcollocato.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva errato nell'individuare il soggetto obbligato a restituire, per effetto della caducazione del titolo esecutivo, le somme assegnate, sussistendo l'obbligo restitutorio in capo a chi aveva ricevuto il pagamento.
Con il terzo motivo, l'appellante si è doluta della disposta compensazione delle spese di lite,
malgrado nell'atto di opposizione fosse stato richiesta, in caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna dell'opposta alle spese e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e sussistesse “sul piano soggettivo … mala fede e colpa grave di
[...]
non solo per la violazione del grado minimo di diligenza nell'avvertire Controparte_7
l'infondatezza e l'inammissibilità della propria pretesa ma anche, anzi soprattutto, per la
intenzionale preordinazione alla proposizione della infondata ed inammissibile pretesa avanzata
nei confronti di (v. atto di appello, pag. 19). Parte_1
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato che non era stato dato atto del pagamento delle spese di registrazione delle sentenze, la cui somma complessiva - euro 22.102,75 - ben poteva essere detratta dall'importo di euro 789.731,27 preteso da Controparte_3
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati.
Con la domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. uno o più creditori del creditore dell'esecutato subentrano nella posizione processuale di quest'ultimo e nel diritto al riparto della somma ricavata;
conseguentemente l'istituto ha carattere unicamente satisfattivo. Tale domanda
“non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante
non fa valere una pretesa nei confronti dell'esecutato bensì nei confronti di altro creditore,
pignorante o intervenuto” (v. Cass. civ., 19.10.2006, n. 22409).
Ciò posto, poiché con l'assegnazione delle somme è stato estinto il debito di Controparte_2
poi incorporata in , nei confronti di risultante dal titolo
[...] Controparte_3 Parte_1
esecutivo azionato (la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1731/2014), la caducazione di quest'ultimo per effetto della sentenza della Corte d'Appello n. 1118/2020 determina l'obbligo di restituzione delle somme pignorate in uno agli accessori, che grava sul creditore procedente, a prescindere dal fatto che le somme pignorate siano state assegnate ad un terzo, di cui il creditore procedente era a sua volta debitore.
Il quarto motivo, da esaminarsi prima del terzo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, è
parimenti infondato, in quanto l'appellante non ha provato il pagamento della somma di euro
22.102,75 a titolo di spese di registrazione della sentenza, avendo allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.6.2022 un mero ordine di bonifico del suddetto importo in favore di
, di cui non ha provato l'effettiva esecuzione. Controparte_3
Il terzo motivo non coglie nel segno, in quanto ha chiesto, nelle conclusioni, “in Parte_1
caso di accoglimento dell'opposizione”, la condanna dell'opposta alle spese e al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per cui, essendo stata l'opposizione rigettata, non ha ragione di lamentare di non aver ottenuto la vittoria delle spese, le quali sono state compensate sul presupposto della “novità della questione in oggetto”, che la Banca
non ha contestato, spiegando appello incidentale sul punto.
In conclusione, l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza, con liquidazione compiuta come in dispositivo,
applicando i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 520.100,01 ed euro
1.000.00,00, indicati dal D.M. 147/2022.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
§ 5. La responsabilità processuale aggravata.
Sussistono i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come è noto, la suddetta disposizione è stata introdotta dall'art. 45, comma 12, L. 69/2009 al fine di preservare l'interesse ad una giustizia sana e funzionale attraverso una condanna punitiva (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge).
La responsabilità ai sensi della succitata disposizione presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass. civ., S.U., 20.4.2018, n. 9912).
Ebbene, la Corte ritiene che l'iniziativa processuale di integri un'ipotesi di abuso del Parte_1
processo in quanto parte appellante, insistendo nel difetto di titolarità dell'obbligo restitutorio in capo a sé medesima, ha manifestato la pervicace volontà di lucrare dalla procedura esecutiva mobiliare instaurata a seguito della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1731/2014,
procedura che, attraverso la sostituzione esecutiva, ha consentito all'appellante di estinguere il proprio debito nei confronti di ebbene, siccome l'estinzione di detto debito è CP_4
avvenuta attraverso le somme pignorate alla Banca, il rifiuto di restituire quanto preteso da quest'ultima a seguito della riforma della sentenza messa in esecuzione all'esito del giudizio di appello, sull'assunto che il debitore sia è chiaro indice di mala fede o, quanto meno CP_4
di colpa grave, non potendosi ignorare gli obblighi restitutori derivanti dal venire meno del titolo esecutivo non definitivo, già azionato.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per condannare Parte_1
al pagamento, a favore della appellata, di una somma ulteriore, la quale va determinata in via CP_6
equitativa, come in dispositivo, assumendo come parametro di riferimento un quarto dell'importo dovuto per le spese di lite (v. Cass. civ., sez. III, 4.7.2019, n. 17902).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 26.155,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello;
d) condanna l'appellante al pagamento, a favore dell'appellata, della somma ulteriore di euro
6.538,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Napoli, 24.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi