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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000575060000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000575060000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000575060000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec in data 24 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione e ad ADE Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 4- Collatino, nella sua qualità di
Ente creditore, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2025 00005750 60/000 ed il sottostante ruolo n. 2025/000054 - notificatagli in data 26 maggio 2025- con la quale l'Agenzia a seguito di un “CONTROLLO TASSE E IMPOSTE INDIRETTE ANNO 2011”, aveva proceduto ad emettere in data
16/01/2025 un ruolo (n. 2025/000054) a carico dello stesso, per “DECADENZA AGEVOLAZIONI FISCALI
PRIMA CASA. Eccepiva l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
la decadenza dalla facoltà di detto accertamento che andava compiuto entro i tre anni ex art. 76 co. 2 DPR 131/1996 ed il rogito risaliva all'anno 2011; il difetto di motivazione della cartella, la prescrizione del credito azionato dopo 14 anni, la mancata indicazione dei criteri di elaborazione dei conteggi sugli interessi. Rassegnava le seguenti conclusioni: < atto impugnato (cartella di pagamento n. 139 2025 00005750 60/000 e sottostante ruolo n. 2025/000054), con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna parte esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per Legge. Il tutto con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.>>
Si costituiva ADE per chiedere il rigetto del ricorso. Evidenziava di aver ritualmente notificato in data
13/08/2015 il prodromico avviso di liquidazione e irrogazione della sanzione n. 2011/1T/006788000, emesso a seguito della revoca dell'agevolazione prima casa in relazione al contratto di compravendita stipulato in data 11.03.2011, (reg. il 06.04.2011al n. 006788, serie1T). Rappresentava che l'atto risultava emesso nel termine di decadenza ed in quanto non impugnato aveva reso irretrattabile la pretesa. Chiedeva quindi il rigetto, per infondatezza, di tutti i motivi illustrati in ricorso, significando che la cartella risultava motivata in quanto redatta su modello ministeriale rifacendosi al contenuto del prodromico atto ritualmente notificato;
risultava infondata altresì l'eccezione di prescrizione successiva essendo la prescrizione decennale.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado il rigetto del ricorso, la conferma della piena legittimità e fondatezza dell'operato dell'Ufficio e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.>>
ADER non si costituiva.
Parte ricorrente in data 18 dicembre 2025 depositava memoria in cui eccepiva la nullità del procedimento notificatorio del prodromico avviso di liquidazione trattandosi di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140, c.p.
c. per la quale non risultavano essere state osservate le formalità necessarie. Significava che l'unico documento era rappresentato dalla copia avviso di ricevimento, mentre mancavano la copia avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la prova della spedizione della raccomandata informativa, la prova ricezione della raccomandata da parte del destinatario. A tanto aggiungeva che il referto di notifica depositato in atti avrebbe dovuto riportare in sé, quantomeno il numero dell'Avviso di Liquidazione.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presenti i difensori delle parti costituite che discutevano riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va opportunamente premesso che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà quindi al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Il contribuente, nel caso in esame, ha impugnato la cartella facendo valere il vizio di omessa notifica dell'atto prodromico, delibazione che quindi va compiuta con priorità poiché in ipotesi di nullità, di mancata e/o irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, la cartella va annullata.
Si osserva che ADER ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta riportante il numero cronologico 1655 racc. a.r. spedita il 12/08/2015. Risulta attestata la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo indicato di Indirizzo_1 di IN (Roma); risulta attestato che risulta spedita la raccomandata di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio n. 767027020307 in data 13/08/2015
e l'attestazione “atto non ritirato nel termine di giorni 10”.
Tanto premesso, in disparte dal rilievo che non vi è alcuna indicazione che consenta di riferire detto avviso di ricevimento all'avviso di liquidazione, vi è che la procedura notificatoria non è completa non risultando osservate le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
La questione di diritto sottesa aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale, composto dalla Suprema
Corte con la pronuncia resa a SU n.10012/21 che ha enunciato il seguente principio di diritto:<< In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Ebbene ADER non ha prodotto né l'avviso di spedizione della CAN né l'avviso di ricevimento della stessa di talché il procedimento notificatorio dell'atto prodromico è nullo non potendosi ritenere dimostrato che l'atto sia stato notificato osservando le garanzie di legge.
Tanto comporta che l'atto conseguente, la cartella, va annullato. Va accolta, infine, l'eccezione di prescrizione dl momento che il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa è rappresentato dalla notifica della cartella avventa il 26 maggio 2025 e quindi ad oltre 14 anni dalla stipula dell'atto di compravendita del 11.03.2011, (reg. il 06.04.2011al n. 006788, serie1T)
Le spese del grado seguono la soccombenza degli enti resistenti. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella dichiarando prescritti i crediti in essa incorporati;
· condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 950,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae in favore di Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
BO Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000575060000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000575060000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000575060000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec in data 24 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione e ad ADE Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 4- Collatino, nella sua qualità di
Ente creditore, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2025 00005750 60/000 ed il sottostante ruolo n. 2025/000054 - notificatagli in data 26 maggio 2025- con la quale l'Agenzia a seguito di un “CONTROLLO TASSE E IMPOSTE INDIRETTE ANNO 2011”, aveva proceduto ad emettere in data
16/01/2025 un ruolo (n. 2025/000054) a carico dello stesso, per “DECADENZA AGEVOLAZIONI FISCALI
PRIMA CASA. Eccepiva l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
la decadenza dalla facoltà di detto accertamento che andava compiuto entro i tre anni ex art. 76 co. 2 DPR 131/1996 ed il rogito risaliva all'anno 2011; il difetto di motivazione della cartella, la prescrizione del credito azionato dopo 14 anni, la mancata indicazione dei criteri di elaborazione dei conteggi sugli interessi. Rassegnava le seguenti conclusioni: < atto impugnato (cartella di pagamento n. 139 2025 00005750 60/000 e sottostante ruolo n. 2025/000054), con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna parte esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per Legge. Il tutto con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.>>
Si costituiva ADE per chiedere il rigetto del ricorso. Evidenziava di aver ritualmente notificato in data
13/08/2015 il prodromico avviso di liquidazione e irrogazione della sanzione n. 2011/1T/006788000, emesso a seguito della revoca dell'agevolazione prima casa in relazione al contratto di compravendita stipulato in data 11.03.2011, (reg. il 06.04.2011al n. 006788, serie1T). Rappresentava che l'atto risultava emesso nel termine di decadenza ed in quanto non impugnato aveva reso irretrattabile la pretesa. Chiedeva quindi il rigetto, per infondatezza, di tutti i motivi illustrati in ricorso, significando che la cartella risultava motivata in quanto redatta su modello ministeriale rifacendosi al contenuto del prodromico atto ritualmente notificato;
risultava infondata altresì l'eccezione di prescrizione successiva essendo la prescrizione decennale.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado il rigetto del ricorso, la conferma della piena legittimità e fondatezza dell'operato dell'Ufficio e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.>>
ADER non si costituiva.
Parte ricorrente in data 18 dicembre 2025 depositava memoria in cui eccepiva la nullità del procedimento notificatorio del prodromico avviso di liquidazione trattandosi di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140, c.p.
c. per la quale non risultavano essere state osservate le formalità necessarie. Significava che l'unico documento era rappresentato dalla copia avviso di ricevimento, mentre mancavano la copia avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la prova della spedizione della raccomandata informativa, la prova ricezione della raccomandata da parte del destinatario. A tanto aggiungeva che il referto di notifica depositato in atti avrebbe dovuto riportare in sé, quantomeno il numero dell'Avviso di Liquidazione.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presenti i difensori delle parti costituite che discutevano riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va opportunamente premesso che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà quindi al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Il contribuente, nel caso in esame, ha impugnato la cartella facendo valere il vizio di omessa notifica dell'atto prodromico, delibazione che quindi va compiuta con priorità poiché in ipotesi di nullità, di mancata e/o irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, la cartella va annullata.
Si osserva che ADER ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta riportante il numero cronologico 1655 racc. a.r. spedita il 12/08/2015. Risulta attestata la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo indicato di Indirizzo_1 di IN (Roma); risulta attestato che risulta spedita la raccomandata di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio n. 767027020307 in data 13/08/2015
e l'attestazione “atto non ritirato nel termine di giorni 10”.
Tanto premesso, in disparte dal rilievo che non vi è alcuna indicazione che consenta di riferire detto avviso di ricevimento all'avviso di liquidazione, vi è che la procedura notificatoria non è completa non risultando osservate le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
La questione di diritto sottesa aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale, composto dalla Suprema
Corte con la pronuncia resa a SU n.10012/21 che ha enunciato il seguente principio di diritto:<< In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Ebbene ADER non ha prodotto né l'avviso di spedizione della CAN né l'avviso di ricevimento della stessa di talché il procedimento notificatorio dell'atto prodromico è nullo non potendosi ritenere dimostrato che l'atto sia stato notificato osservando le garanzie di legge.
Tanto comporta che l'atto conseguente, la cartella, va annullato. Va accolta, infine, l'eccezione di prescrizione dl momento che il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa è rappresentato dalla notifica della cartella avventa il 26 maggio 2025 e quindi ad oltre 14 anni dalla stipula dell'atto di compravendita del 11.03.2011, (reg. il 06.04.2011al n. 006788, serie1T)
Le spese del grado seguono la soccombenza degli enti resistenti. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella dichiarando prescritti i crediti in essa incorporati;
· condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 950,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae in favore di Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
BO Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin