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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2025, n. 15163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15163 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: RI EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Giulio Romano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. I difensori del CO, avv.ti lana e Larussa, hanno fatto pervenire distinte memorie di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, rispettivamente in data 17 febbraio e 5 marzo 2025. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 14 febbraio 2024, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto il 16 giugno 2023 dalla Prima sezione di questa Corte in accoglimento del ricorso del Procuratore 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15163 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2025 della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro contro una prima ordinanza pronunciata in sede esecutiva , ha rideterminato, nei confronti di CO DO, la pena complessiva da espiare previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze: 1) sentenza 21.10.2005 della Corte d'appello di Catanzaro che conferma sent. 21.1.2005 Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 27.6.2006) con condanna a anni 8 di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen. e art. 10, 12 e 14, I. n. 497 del 1974, commessi il 13.4.2002; 2) sentenza 29.10.2013 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 14.1.2014) che conferma sentenza GUP Catanzaro con condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di cui agli artt. 56, 81, 99, 110, 629 cod. pen. commessi il 20.7.2011; 3) sentenza 22.1.2015 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 19.4.2017) in riforma della sentenza del GUP di Catanzaro, con condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 3, 4, e 5 cod. pen. commesso dal 2004 con condotta perdurante;
4) sentenza 3.4.2019 della Corte d'appello di Catanzaro, che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 99, comma 4, 56, 575, 577 n. 3, 648 cod. pen., art. 7, I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12, I. n. 497 del 1974, commessi il 5.12.2008. 1.1. L'annullamento era stato sancito perché il giudice dell'esecuzione — con un primo provvedimento — aveva bensì accolto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata dal CO, ma individuato nel reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sub punto 3) la violazione più grave, mentre tale avrebbe dovuto essere ritenuta quella sub 4), relativa al tentato omicidio aggravato, per il quale era stata inflitta la pena più grave (pena base anni 14 di reclusione), a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.. 2.Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha nuovamente promosso ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, che ha dedotto due motivi. 2.1.11 primo motivo ha lamentato violazione di legge, vuoi perché la competenza funzionale a decidere sarebbe spettata, ex art. 665 cod. proc. pen., al Tribunale di Potenza, in considerazione dell'ultima sentenza del suo giudice per l'udienza preliminare, irrevocabile il 31 marzo 2023, che ha condannato il CO a pena severa per il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione;
vuoi perché il giudice dell'esecuzione non si sarebbe conformato al dictum della decisione della Corte di legittimità, perché ha indicato in anni 14 di reclusione la pena base per il reato più grave di cui al punto 4) in luogo di quella di anni 21. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato carenza assoluta di motivazione, nell'ambito del calcolo così rinnovato, in relazione ai distinti aumenti per i singoli reati-satellite, quantificati in misura molto contenuta. 2 Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Deve essere disattesa la questione attinente all'attribuzione della diversa competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, al lume del consolidato principio di diritto in virtù del quale nel giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, Zungri, Rv. 278686; sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, confl. comp. in proc. Lorenzo, Rv. 238844; sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029). 1.1. Coglie nel segno, invece, la diversa doglianza formulata dall'Ufficio ricorrente con il primo motivo, perché l'ordinanza impugnata ha correttamente cristallizzato la violazione più grave in quella di tentato omicidio aggravato di cui alla sequenza sub 4), per la quale è stata inflitta in concreto dal giudice della cognizione la pena più grave, anni 14 di reclusione, come illustrato dalla sentenza della fase rescindente, ma - prima di procedere all'abbattimento finale del terzo, relativo alla diminuzione per il rito abbreviato - ha omesso di quantificare gli aumenti per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 e per la continuazione interna con gli altri reati oggetto della sentenza di condanna (artt.10,12 e 14 L. n. 497 del 1974, 648 cod. pen.). Ed invero, il provvedimento impugnato ha pretermesso tali incrementi ed ha decurtato ex abrupto la pena base di anni 14 di reclusione del terzo previsto dall'art. 442 cod. proc. pen., riducendola ad anni 9, mesi 4. 1.2.0ccorre in proposito rimarcare che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez.1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987). E qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che va determinato ex a novo dal giudice dell'esecuzione (Sez.1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261; Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). 2.E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, perché è ius receptum del diritto vivente che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Naturalmente, il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, Di Girolamo, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847) e deve tener conto, nella determinazione della pena, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv, 270073). L'ordinanza impugnata, nel conteggio degli incrementi previsti per i reati-satellite delle sentenze di condanna di cui ai punti 1, 2 e 3, non ha fatto cenno alle ragioni sottese alle singole opzioni comminatorie. 3.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Così deciso in Roma, 06/03/2024 Il consigliere estensore Il Presidente
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Giulio Romano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. I difensori del CO, avv.ti lana e Larussa, hanno fatto pervenire distinte memorie di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, rispettivamente in data 17 febbraio e 5 marzo 2025. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 14 febbraio 2024, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto il 16 giugno 2023 dalla Prima sezione di questa Corte in accoglimento del ricorso del Procuratore 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15163 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2025 della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro contro una prima ordinanza pronunciata in sede esecutiva , ha rideterminato, nei confronti di CO DO, la pena complessiva da espiare previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze: 1) sentenza 21.10.2005 della Corte d'appello di Catanzaro che conferma sent. 21.1.2005 Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 27.6.2006) con condanna a anni 8 di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen. e art. 10, 12 e 14, I. n. 497 del 1974, commessi il 13.4.2002; 2) sentenza 29.10.2013 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 14.1.2014) che conferma sentenza GUP Catanzaro con condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di cui agli artt. 56, 81, 99, 110, 629 cod. pen. commessi il 20.7.2011; 3) sentenza 22.1.2015 della Corte d'appello di Catanzaro (irrevocabile il 19.4.2017) in riforma della sentenza del GUP di Catanzaro, con condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 3, 4, e 5 cod. pen. commesso dal 2004 con condotta perdurante;
4) sentenza 3.4.2019 della Corte d'appello di Catanzaro, che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 99, comma 4, 56, 575, 577 n. 3, 648 cod. pen., art. 7, I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12, I. n. 497 del 1974, commessi il 5.12.2008. 1.1. L'annullamento era stato sancito perché il giudice dell'esecuzione — con un primo provvedimento — aveva bensì accolto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata dal CO, ma individuato nel reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sub punto 3) la violazione più grave, mentre tale avrebbe dovuto essere ritenuta quella sub 4), relativa al tentato omicidio aggravato, per il quale era stata inflitta la pena più grave (pena base anni 14 di reclusione), a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.. 2.Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha nuovamente promosso ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, che ha dedotto due motivi. 2.1.11 primo motivo ha lamentato violazione di legge, vuoi perché la competenza funzionale a decidere sarebbe spettata, ex art. 665 cod. proc. pen., al Tribunale di Potenza, in considerazione dell'ultima sentenza del suo giudice per l'udienza preliminare, irrevocabile il 31 marzo 2023, che ha condannato il CO a pena severa per il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione;
vuoi perché il giudice dell'esecuzione non si sarebbe conformato al dictum della decisione della Corte di legittimità, perché ha indicato in anni 14 di reclusione la pena base per il reato più grave di cui al punto 4) in luogo di quella di anni 21. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato carenza assoluta di motivazione, nell'ambito del calcolo così rinnovato, in relazione ai distinti aumenti per i singoli reati-satellite, quantificati in misura molto contenuta. 2 Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Deve essere disattesa la questione attinente all'attribuzione della diversa competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, al lume del consolidato principio di diritto in virtù del quale nel giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, Zungri, Rv. 278686; sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, confl. comp. in proc. Lorenzo, Rv. 238844; sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029). 1.1. Coglie nel segno, invece, la diversa doglianza formulata dall'Ufficio ricorrente con il primo motivo, perché l'ordinanza impugnata ha correttamente cristallizzato la violazione più grave in quella di tentato omicidio aggravato di cui alla sequenza sub 4), per la quale è stata inflitta in concreto dal giudice della cognizione la pena più grave, anni 14 di reclusione, come illustrato dalla sentenza della fase rescindente, ma - prima di procedere all'abbattimento finale del terzo, relativo alla diminuzione per il rito abbreviato - ha omesso di quantificare gli aumenti per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 e per la continuazione interna con gli altri reati oggetto della sentenza di condanna (artt.10,12 e 14 L. n. 497 del 1974, 648 cod. pen.). Ed invero, il provvedimento impugnato ha pretermesso tali incrementi ed ha decurtato ex abrupto la pena base di anni 14 di reclusione del terzo previsto dall'art. 442 cod. proc. pen., riducendola ad anni 9, mesi 4. 1.2.0ccorre in proposito rimarcare che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez.1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987). E qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che va determinato ex a novo dal giudice dell'esecuzione (Sez.1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261; Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). 2.E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, perché è ius receptum del diritto vivente che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Naturalmente, il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, Di Girolamo, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847) e deve tener conto, nella determinazione della pena, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv, 270073). L'ordinanza impugnata, nel conteggio degli incrementi previsti per i reati-satellite delle sentenze di condanna di cui ai punti 1, 2 e 3, non ha fatto cenno alle ragioni sottese alle singole opzioni comminatorie. 3.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Così deciso in Roma, 06/03/2024 Il consigliere estensore Il Presidente