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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Manini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 09.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
01/07/1979 presso il Comune di Muggiò (MB) in regime di separazione dei beni. Il matrimonio
è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Muggiò (MB) con l'atto n.35, Parte
II, Serie A, anno 1979 acquistando così effetti civili
•ordinare al Comune di Muggiò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
E DICHIARANO di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 15.03.2025 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
In assenza di condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, nessuna ulteriore statuizione viene assunta.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Muggiò in data 01.07.1979 (atto n. 35, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Muggiò);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente est.
UR OT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Manini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 09.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
01/07/1979 presso il Comune di Muggiò (MB) in regime di separazione dei beni. Il matrimonio
è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Muggiò (MB) con l'atto n.35, Parte
II, Serie A, anno 1979 acquistando così effetti civili
•ordinare al Comune di Muggiò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
E DICHIARANO di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 15.03.2025 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
In assenza di condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, nessuna ulteriore statuizione viene assunta.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Muggiò in data 01.07.1979 (atto n. 35, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Muggiò);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente est.
UR OT