Art. 1.
La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622 , e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7.
La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622 , e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7.