Ordinanza collegiale 12 settembre 2023
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2023, proposto da EL ES in proprio e quale legale rappresentante della società Lido del Sole di ES EL e C. s.a.s. rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Bosco e dall’Avv. Aldo Brunetti, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San OM;
nei confronti
OM ES, rappresentato e difeso dall’ Avv. Andrea Pisani Massamormile, dall’Avv. Giovanni Di Giandomenico e dall’Avv. Ernesto ES, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Pasi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- a) dell’ordinanza dirigenziale n. 114 del 12 aprile 2023, avente ad oggetto “rimozione e ripristino dello stato dei luoghi demanio marittimo Lido del sole di TA IA IC & c sas”;
- b) dell’ordinanza dirigenziale n. 144 del 12 maggio 2023, avente ad oggetto “ordinanza per la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi demanio marittimo Lido del Sole di TA IA IC & c. sas – integrazione ordinanza n.114 del 12 aprile 2023”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vasto, di OM ES e dell’Agenzia del Demanio;
Vista le ordinanze di questo Tribunale n. 293 dell’8 settembre 2023 e n. 195 del 15 dicembre 2023;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 13 marzo 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa VA ET NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 12 giugno 2023 e depositato il successivo 11 luglio, il ricorrente – dedotta la propria qualità di socio accomandatario unico nonché legale rappresentante della società “Lido Del Sole di ES EL e c. s.a.s.” (già “Lido del Sole di TA IA IC e c. s.a.s.”) già concessionaria del demanio marittimo del Comune di Vasto (rep. 03/09 prot. n. 3954 del 23.01.2009 e succ. atto di proroga rep. 153/2013) dichiarata definitivamente decaduta dal titolo concessorio in data 29 dicembre 2022 per effetto della sentenza n. 11544 del Consiglio di Stato – deduceva che:
- in forza della concessione demaniale la società era stata autorizzata a mantenere un complesso balneare recintato sulla spiaggia di Vasto costituito da: n. 2 servizi igienici mq. 3,38; n. 1 w.c. disabili mq.3,82; n. 1 piattaforma coperta con tenda mq. 48,00; manufatto centrale ad uso-bar mq. 24,00; n. 9 cabine/spogliatoio mq. 21,60; area asservita per posa ombrelloni/sdraio/lettini mq. 1.018,29; camminamenti/pedane/piattaforme prefabbricate tot. mq. 330,20;
- le opere, realizzate in forza di idonei titoli abilitativi e per lo più non amovibili, erano state sfruttate per tutta la durata del rapporto concessorio in regime di proprietà superficiaria ed avrebbero dovuto essere acquisite dallo Stato ex art. 49 c.nav., una volta cessata (come avvenuto) la concessione;
- il 12 aprile 2023 il Comune di Vasto aveva adottato l’ordinanza (a) n. 114 con cui gli aveva intimato, in qualità di socio accomandante e liquidatore p.t. della società “Lido del Sole di TA IA IC e c. s.a.s.”, nonché di intestatario decaduto della concessione, la “rimozione di tutte le opere di facile e difficile rimozione eventualmente ivi presenti nonché al ripristino dello stato dei luoghi” entro il termine di 30 giorni dalla notifica, a pena, in difetto, dell’esecuzione a danno dalla ditta inadempiente nei termini e modi di legge;
- nella medesima ordinanza, il Comune aveva altresì dato atto “che i beni immobili o non facilmente rimovibili che verranno rilevati con apposito sopralluogo dopo i termini di legge saranno acquisiti al demanio indisponibile dello Stato, ai sensi dell’art. 49 C.d.N., previe le opportune intese con gli ulteriori Organi eventualmente competenti allo scopo”;
- quindi, il 12 maggio 2023, il Comune di Vasto aveva adottato (b) l’ordinanza n. 144, integrativa della precedente, con cui, dato atto dell’esistenza di “operazioni di verifica tecnica, ad opera del Servizio Demanio, in ordine alla consistenza dei manufatti e alle attività connesse alla rimozione stessa […] considerato che da una prima analisi compiuta dall’Ufficio Demanio comunale si è potuto verificare che le opere oggetto di rimozione, oltre alle recinzioni ivi presenti, sono costituite da Manufatto ad uso attività commerciale, manufatti vari ad uso cabine e bagni, nonché piattaforme e camminamenti; […] valutato che la rimozione dei detti manufatti presuppone un’intensa attività di cantiere per un periodo indeterminato”; gli aveva ordinato: “1) la rimozione di tutte le opere presenti nonché il ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalle vigenti norme demaniali in vigore, entro giorni 60 dal termine della stagione balneare 2023, fissato al 03 settembre 2023; 2) la rimozione di eventuali ostacoli e/o recinzioni che impediscano il libero accesso al litorale entro il termine del 31 maggio 2023; in ogni caso, a pena, in difetto, dell’esecuzione a danno dalla ditta inadempiente nei termini e modi di legge”.
1.1. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava le due ordinanze ((a) e (b)) dianzi menzionate, articolando, a sostegno, tre motivi di ricorso con cui, in sintesi: 1) eccepiva l’incompetenza assoluta del Comune di Vasto ai sensi dell’art. 4, L.R. Abruzzo 17.12.1007 n. 141, per essere i provvedimenti adottati, in realtà, di competenza della Regione; 2) deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2266, c. 1 .c.c./ nonché la nullità della notifica, nei suoi confronti, delle contestate ordinanze; 3) lamentava: la violazione e la falsa applicazione degli artt. 49 c. nav. e 3 e 7 L. 07 agosto 1990 n. 241 nonché del principio del buon andamento della pubblica amministrazione; l’eccesso di potere per deficit motivazionale, carenza di potere in concreto, contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza (per aver disposto, con pregiudizio per il demanio, in ordine ad opere di fatto già acquisite al patrimonio pubblico ex art. 49 cod. nav.).
2. – Il 12 luglio 2023 interveniva in giudizio la società PASI s.r.l., già intervenuta nei plurimi giudizi relativi alla concessione ed avente interesse “all’ assegnazione con procedimento ad evidenza pubblica di fatto già pendente” eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3.- Si costituiva in giudizio il Comune di Vasto (13 luglio 2023).
4. - Si costituiva anche ES OM (4 settembre 2023), socio accomandante con pari quote di 1/3 della società ricorrente, oltre che parte intimata del provvedimento di decadenza dalla concessione (atto presupposto rispetto alle ordinanze n. 114 del 12 aprile 2023 e n. 144 del 12 maggio 2023).
5. – Il 5 settembre 2023 il Comune di Vasto e la PASI s.r.l depositavano memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. – Con ordinanza n. 293 dell’8 settembre 2023, questo Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio, nei confronti dell’Agenzia del Demanio, contestualmente disponendo la sospensione delle ordinanze impugnate “al fine pervenire alla decisione di merito re adhuc integra ”.
7. – Alla successiva udienza in camera di consiglio del 15 dicembre 2023, era adottata l’ordinanza n. 195, di rigetto della domanda di tutela cautelare.
8.- In vista dell’udienza pubblica, l’Agenzia del demanio depositava atto di costituzione (11 marzo 2026) e memoria (13 marzo 2026).
9. – Il 13 marzo 2026, parte ricorrente depositava memoria con cui rappresentava che: “nelle more [della definizione del giudizio] codesto Tribunale con ordinanza cautelare n. 217/2025 (Reg. Ric. n. 475/2025), ha accolto la domanda cautelare della società PASI s.r.l., ordinando al Comune di Vasto l’avvio, senza indugi, delle procedure selettive per l’assegnazione della concessione demaniale marittima afferente alla posizione concessoria n. 574. […] la pendenza del ricorso in epigrafe ostacola materialmente e giuridicamente l’esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 217/2025, rendendo impossibile l’avvio delle procedure di assegnazione della medesima posizione concessoria n. 57. […] La società ricorrente, pur ritenendo fondate le proprie considerazioni in ordine alla competenza e alla natura inamovibile delle opere riconosce la prioritaria necessità di permettere al Comune di Vasto di procedere immediatamente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare per la posizione concessoria n. 57, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica ordinate dal Tribunale e di tutelare così i diritti di ogni operatore economico in vista dell’ormai prossima stagione balneare”; tanto premesso parte ricorrente chiedeva “l'accoglimento della presente istanza e, conseguentemente, l’estinzione del presente ricorso ai sensi dell’art. 35, c. 1, lett. c), con compensazione delle spese di lite”.
10. - Il 14 marzo 2026, ES OM e Pasi s.r.l. depositavano memorie ed il 24 marzo 2026 depositavano repliche.
11. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era introitato per la decisione.
12.- Preso atto della manifestazione di sostanziale carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di cui alla memoria di parte ricorrente del 13 marzo 2026, il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
12.1. - Considerato il tenore della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente, le spese di lite tra tutte le parti di lite, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IA AR VA, Presidente
VA ET NI, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VA ET NI | IA AR VA |
IL SEGRETARIO