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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/10/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2176 /2025
Composto dai Magistrati:
TT. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
TT. Valentina Prudente IU rel., est.
TT RI BR IU
Nel giudizio su ricorso di :
E , difesi dall'avv. PUGNANA GIACOMO Parte_1 Parte_2
Avente a oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con le conclusioni così precisate:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati di mensa e di letto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con impegno a comunicarsi reciprocamente, nei modi e termini di legge, eventuali cambiamenti.
2) Il padre verserà direttamente alla figlia , a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma Pt_2 Per_1 mensile di € 150,00/00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT,entro il 5 di ogni mese.
3) La madre avrà diritto, sussistendone i presupposti, alla percezione dell'Assegno unico universale ed alle detrazioni fiscali per figli a carico.
4) Le spese straordinarie relative ad tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle Per_1 scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e documentate - saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
ù
5) I coniugi dichiarano di aver già regolato separatamente ogni altro rapporto economico che li riguardi, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione”.
Udito il relatore nella camera di consiglio del 6.10.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 10.9.2025, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato a Carrara il 22.08.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carrara al n. 73 parte 2, serie A, dell'anno 1993.
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Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che risulta prodotta il decreto di omologa della separazione personale n. 652/2017 emesso dal Tribunale di Massa;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nei sei mesi antecedenti la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno una figlia maggiorenne non economicamente autonoma, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Carrara il 22.08.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_2 Carrara al n. 73 parte 2, serie A. Inoltre, conferma tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
2. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Massa, li 06/10/2025
Il IU estensore Il Presidente
TT.ssa Valentina Prudente TT. Giulio Lino Maria Giuntoli
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