Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2018, n. 1029
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Sentenza 31 ottobre 2018

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Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 4141/2018 della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Prima Sezione Penale. La ricorrente ha contestato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania, che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare speciale per prendersi cura del figlio malato, sostenendo che non avesse ancora espiato un terzo della pena. La difesa ha argomentato che il Tribunale avesse erroneamente escluso il periodo di custodia cautelare già scontato, violando l'art. 657 cod. proc. pen. e il diritto a una motivazione adeguata, come previsto dalla Costituzione e dalla CEDU.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che la condanna per reati previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. non può ostacolare l'accesso alla detenzione domiciliare speciale, in virtù di precedenti interventi della Corte Costituzionale. Inoltre, ha riconosciuto che il periodo di custodia cautelare deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena, superando così il limite di un terzo della pena richiesto per l'accesso alla misura. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame, sottolineando l'importanza di tutelare l'interesse del minore.

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Massime1

In tema di misure alternative alla detenzione, la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017), può essere concessa anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bis, senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, nonché alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all'esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2018, n. 1029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1029
    Data del deposito : 31 ottobre 2018

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