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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/10/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 1020/2018
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del DO. RM CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1020/2018 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale vertente tra
cf: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Antonio Santoro, con studio in via Mercadante 22 S Maria C V
-domicilio eletto -.
Contro
in persona dell'amministratore P.T., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio D'Addio con studio in Macerata C. (CE) via Mazzini 91.
– domicilio eletto-
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo, note conclusionali e conclusioni rese all'udienza di discussione
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione, note conclusionali e conclusioni rese all'udienza di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t..
Con il libello introduttivo parte attrice ha avanzato domanda volta alla declaratoria di annullamento e illegittimità della deliberazione assembleare assunta dal convenuto in data 19.12.2017 con la quale aveva CP_1 provveduto ad approvare le tabelle millesimali che erano state riviste all'esito del cambio di destinazione del “locale porticato in appartamento e negozio”.
A sostengo della domanda parte attrice ha argomentato e dedotto molteplici e dettagliate violazioni in cui le tabelle approvate sarebbero incorse: la violazione dell'art 69 delle diposizioni di attuazione del codice civile, la nullità della delibera per essere state inserite nelle tabelle come superfici virtuali anche gli spazi comuni indivisi quali portico e autorimessa.
Nullità della delibera di approvazione delle tabelle in quanto redatte in spregio alla normativa senza la verifica della reale consistenza delle unità immobiliari nonché l'errata applicazione dei coefficienti correttivi applicata per la determinazione dei valori millesimali
Eccepisce altresì la nullità della deliberazione per vizi formali in quanto non si desumerebbe dalla stessa la votazione dei condomini con l'indicazione dei favorevoli e dei contrari
Si è costituito il che preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda non essendo stato instaurato correttamente il procedimento di mediazione;
in particolare ha evidenziato che nel caso de quo il procedimento era stato instaurato con riferimento alla deliberazione assunta il
19.12.2016 e non con riferimento a quella dedotta in giudizio, infatti concludeva in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda, non essendo
pag. 2/7 stato correttamente instaurato il procedimento di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, come pure ammesso dallo stesso ricorrente che ha promosso domanda di mediazione in ordine alla delibera del 19.12.2016
e non la delibera del 19.12.2017, oggetto del presente giudizio;
sempre in via preliminare: rigettare la domanda di sospensiva dell'esecutività della delibera impugnata in accoglimento dell'eccezione del difetto di interesse del ricorrente, nonché per l'insussistenza nel caso di specie del pregiudizio irreparabile del condomino ovvero di un danno ingiusto tale da sopravanzare le provate Pt_1 ed opposte ragioni di tutti i condomini alla conservazione dell'efficacia della delibera de qua;
in via principale: - rigettare la domanda attorea in accoglimento di tutti i motivi di cui in epigrafe;
- in ogni caso: vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e attribuzione al sottoscritto avvocato, antistatario, anche in considerazione della disponibilità alla definizione della vicenda de qua chiaramente evidenziata nei verbali dell'assemblea condominiale;
-in ogni caso: condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in favore del anche in via equitativa dal giudice adito CP_1
La causa successivamente ad alcuni differimenti ed alla sostituzione della persona del Giudice veniva rinviata all'udienza del 11.7.25 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo questo Giudice va dichiarata la improcedibilità delle domande attoree per omessa simmetria tra la richiesta di mediazione obbligatoria e i fatti essenziali posti a fondamento della causa da parte del come emerge dalle Parte_1 allegazioni in atti rinvenibili nel fascicolo di parte attrice.
Anzitutto il Tribunale osserva che ai sensi dell'art 5 del Dlgs 28/10 in materia condominiale il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, è obbligatorio.
Infatti il richiamato articolo 5 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio … è tenuto,
pag. 3/7 preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio”.
L'art. 4 del Dlgs. n. 28 del 2010 dispone che: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Il comma 2 del predetto articolo inoltre specifica che: “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Orbene non può non rilevarsi che il contenuto della suddetta norma ricalca quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, con esclusione per i soli "elementi di diritto", con la conseguenza che “la domanda di mediazione” al pari dell'atto introduttivo deve contenere la sufficiente specificazione del c.d. petium mediato ed inoltre le ragioni della domanda da intendersi nella indicazione di quell'insieme di fatti giuridici o aventi rilevanza giuridica, posti a fondamento della domanda o del rapporto giuridico da cui deriva il diritto che l'attore intende far valere.
Pertanto, l''istanza di mediazione deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato dalla predetta norma proprio per consentire alla controparte, convocata in mediazione, di conoscere, in tale sede, quali sono i fatti ( le doglianze) e le ragioni oggetto del futuro contenzioso, consentendole di prendere posizione su di esse, rendendo possibile – prima del giudizio - quell'effettivo consapevole avvicinamento tra le parti che solo può condurre ad una conciliazione.
Nel caso di specie, il convenuto ha dedotto ed eccepito la CP_1 improcedibilità con riferimento alla circostanza che il procedimento di mediazione era riferito ad altra deliberazione assembleare e non a quella poi dedotta nel giudizio.
pag. 4/7 Ebbene, osserva il Tribunale, che a mente della necessaria simmetria tra quanto dedotto nel procedimento di mediazione e la domanda poi azionata in sede giudiziaria, al netto della circostanza che agli atti del processo risulta prodotto da parte attrice solo l'istanza di mediazione nella quale si legge ( cfr pag 2 documento sub 14 produzione attorea) “ Alla presente il richiedente allega copia del pagamento pari ad euro 40,00 +IV A - Allegati i seguenti altri documenti: •
Convocazione assemblea 05.12.20 I 6; • Verbale assemblea del 19.12.2016” e non quello oggetto di causa ( tra l'altro la foliazione del plico prodotto sub 14 non risulta completata da alcun verbale con la conseguenza che il tribunale non può apprezzare l'asserito refuso), nella domanda di mediazione proposta non sono state indicate, in applicazione di principi di cui all'art 125 cpc nel senso su richiamato, tutte le circostanze in fatto poste a sostegno della impugnativa della delibera.
Il deposito della istanza di mediazione così confezionata e del relativo verbale negativo, secondo le argomentazioni attoree, sosterrebbero la procedibilità della domanda.
Secondo questo Giudice tale assunto non è condivisibile perché contrario alla ratio della mediazione oltre che al principio del contraddittorio che, secondo il legislatore, si deve rispettare, nel suo nucleo fondamentale, anche davanti all'Organismo di Mediazione in virtù dell'impianto normativo come sopra evidenziato.
Si deve infatti rilevare che nel caso di specie l'attore ha chiesto, nell'atto introduttivo, la declaratoria di nullità della delibera del 19.12.2017- e non del
2016 - deducendo molteplici circostanze di fatto ( la nullità della delibera per essere state inserite nelle tabelle come superfici virtuali anche gli spazi comuni indivisi quali portico e autorimessa;
nullità della delibera di approvazione delle tabelle in quanto redatte in spregio alla normativa senza la verifica della reale consistenza delle unità immobiliari, l'errata applicazione dei coefficienti correttivi applicata per la determinazione dei valori millesimali, la violazione dell'art 69 delle diposizioni di attuazione del codice civile, la nullità della pag. 5/7 deliberazione per vizi formali in quanto non si desumerebbe dalla stessa la votazione dei condomini con l'indicazione dei favorevoli e dei contrari)
E' chiaro dunque che l'attore fonda, nel presente giudizio, le proprie pretese sulla base delle singole, specifiche circostanze che costituiscono il nucleo essenziale ed imprescindibile, del petitum, sia mediato che immediato, e della causa petendi.
Ebbene, tutti i motivi di doglianza espressi dall'attore circa la pretesa nullità della delibera dovevano essere indicati, nell'istanza di mediazione, cosa non avvenuta nel caso di specie, anzi, come eccepito dal , nella istanza Controparte_2 di mediazione è indicata una deliberazione assunta in una data diversa da quella effettivamente oggetto di giudizio.
Il tutto evidenzia una palese assenza di simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda così come dedotta nel petitum e nella causa petendi .
In adesione alla giurisprudenza di merito sul punto, si deve pertanto ritenere che la mancanza di simmetria tra l'istanza di mediazione e le circostanze di fatto poste a sostengo delle domande attoree, impediscano di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.
Le ulteriori questioni restano precluse se non assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la improcedibilità delle domande di parte attrice
- condanna parte attrice, , al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 convenuto delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.2500,00
pag. 6/7 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge , con attribuzione all'Avv. Antonio D'Addio.
Santa Maria Capua Vetere, 26.10.2025
Il GOP
DO RM CI
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 1020/2018
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del DO. RM CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1020/2018 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale vertente tra
cf: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Antonio Santoro, con studio in via Mercadante 22 S Maria C V
-domicilio eletto -.
Contro
in persona dell'amministratore P.T., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio D'Addio con studio in Macerata C. (CE) via Mazzini 91.
– domicilio eletto-
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo, note conclusionali e conclusioni rese all'udienza di discussione
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione, note conclusionali e conclusioni rese all'udienza di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t..
Con il libello introduttivo parte attrice ha avanzato domanda volta alla declaratoria di annullamento e illegittimità della deliberazione assembleare assunta dal convenuto in data 19.12.2017 con la quale aveva CP_1 provveduto ad approvare le tabelle millesimali che erano state riviste all'esito del cambio di destinazione del “locale porticato in appartamento e negozio”.
A sostengo della domanda parte attrice ha argomentato e dedotto molteplici e dettagliate violazioni in cui le tabelle approvate sarebbero incorse: la violazione dell'art 69 delle diposizioni di attuazione del codice civile, la nullità della delibera per essere state inserite nelle tabelle come superfici virtuali anche gli spazi comuni indivisi quali portico e autorimessa.
Nullità della delibera di approvazione delle tabelle in quanto redatte in spregio alla normativa senza la verifica della reale consistenza delle unità immobiliari nonché l'errata applicazione dei coefficienti correttivi applicata per la determinazione dei valori millesimali
Eccepisce altresì la nullità della deliberazione per vizi formali in quanto non si desumerebbe dalla stessa la votazione dei condomini con l'indicazione dei favorevoli e dei contrari
Si è costituito il che preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda non essendo stato instaurato correttamente il procedimento di mediazione;
in particolare ha evidenziato che nel caso de quo il procedimento era stato instaurato con riferimento alla deliberazione assunta il
19.12.2016 e non con riferimento a quella dedotta in giudizio, infatti concludeva in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda, non essendo
pag. 2/7 stato correttamente instaurato il procedimento di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, come pure ammesso dallo stesso ricorrente che ha promosso domanda di mediazione in ordine alla delibera del 19.12.2016
e non la delibera del 19.12.2017, oggetto del presente giudizio;
sempre in via preliminare: rigettare la domanda di sospensiva dell'esecutività della delibera impugnata in accoglimento dell'eccezione del difetto di interesse del ricorrente, nonché per l'insussistenza nel caso di specie del pregiudizio irreparabile del condomino ovvero di un danno ingiusto tale da sopravanzare le provate Pt_1 ed opposte ragioni di tutti i condomini alla conservazione dell'efficacia della delibera de qua;
in via principale: - rigettare la domanda attorea in accoglimento di tutti i motivi di cui in epigrafe;
- in ogni caso: vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e attribuzione al sottoscritto avvocato, antistatario, anche in considerazione della disponibilità alla definizione della vicenda de qua chiaramente evidenziata nei verbali dell'assemblea condominiale;
-in ogni caso: condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in favore del anche in via equitativa dal giudice adito CP_1
La causa successivamente ad alcuni differimenti ed alla sostituzione della persona del Giudice veniva rinviata all'udienza del 11.7.25 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo questo Giudice va dichiarata la improcedibilità delle domande attoree per omessa simmetria tra la richiesta di mediazione obbligatoria e i fatti essenziali posti a fondamento della causa da parte del come emerge dalle Parte_1 allegazioni in atti rinvenibili nel fascicolo di parte attrice.
Anzitutto il Tribunale osserva che ai sensi dell'art 5 del Dlgs 28/10 in materia condominiale il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, è obbligatorio.
Infatti il richiamato articolo 5 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio … è tenuto,
pag. 3/7 preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio”.
L'art. 4 del Dlgs. n. 28 del 2010 dispone che: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Il comma 2 del predetto articolo inoltre specifica che: “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Orbene non può non rilevarsi che il contenuto della suddetta norma ricalca quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, con esclusione per i soli "elementi di diritto", con la conseguenza che “la domanda di mediazione” al pari dell'atto introduttivo deve contenere la sufficiente specificazione del c.d. petium mediato ed inoltre le ragioni della domanda da intendersi nella indicazione di quell'insieme di fatti giuridici o aventi rilevanza giuridica, posti a fondamento della domanda o del rapporto giuridico da cui deriva il diritto che l'attore intende far valere.
Pertanto, l''istanza di mediazione deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato dalla predetta norma proprio per consentire alla controparte, convocata in mediazione, di conoscere, in tale sede, quali sono i fatti ( le doglianze) e le ragioni oggetto del futuro contenzioso, consentendole di prendere posizione su di esse, rendendo possibile – prima del giudizio - quell'effettivo consapevole avvicinamento tra le parti che solo può condurre ad una conciliazione.
Nel caso di specie, il convenuto ha dedotto ed eccepito la CP_1 improcedibilità con riferimento alla circostanza che il procedimento di mediazione era riferito ad altra deliberazione assembleare e non a quella poi dedotta nel giudizio.
pag. 4/7 Ebbene, osserva il Tribunale, che a mente della necessaria simmetria tra quanto dedotto nel procedimento di mediazione e la domanda poi azionata in sede giudiziaria, al netto della circostanza che agli atti del processo risulta prodotto da parte attrice solo l'istanza di mediazione nella quale si legge ( cfr pag 2 documento sub 14 produzione attorea) “ Alla presente il richiedente allega copia del pagamento pari ad euro 40,00 +IV A - Allegati i seguenti altri documenti: •
Convocazione assemblea 05.12.20 I 6; • Verbale assemblea del 19.12.2016” e non quello oggetto di causa ( tra l'altro la foliazione del plico prodotto sub 14 non risulta completata da alcun verbale con la conseguenza che il tribunale non può apprezzare l'asserito refuso), nella domanda di mediazione proposta non sono state indicate, in applicazione di principi di cui all'art 125 cpc nel senso su richiamato, tutte le circostanze in fatto poste a sostegno della impugnativa della delibera.
Il deposito della istanza di mediazione così confezionata e del relativo verbale negativo, secondo le argomentazioni attoree, sosterrebbero la procedibilità della domanda.
Secondo questo Giudice tale assunto non è condivisibile perché contrario alla ratio della mediazione oltre che al principio del contraddittorio che, secondo il legislatore, si deve rispettare, nel suo nucleo fondamentale, anche davanti all'Organismo di Mediazione in virtù dell'impianto normativo come sopra evidenziato.
Si deve infatti rilevare che nel caso di specie l'attore ha chiesto, nell'atto introduttivo, la declaratoria di nullità della delibera del 19.12.2017- e non del
2016 - deducendo molteplici circostanze di fatto ( la nullità della delibera per essere state inserite nelle tabelle come superfici virtuali anche gli spazi comuni indivisi quali portico e autorimessa;
nullità della delibera di approvazione delle tabelle in quanto redatte in spregio alla normativa senza la verifica della reale consistenza delle unità immobiliari, l'errata applicazione dei coefficienti correttivi applicata per la determinazione dei valori millesimali, la violazione dell'art 69 delle diposizioni di attuazione del codice civile, la nullità della pag. 5/7 deliberazione per vizi formali in quanto non si desumerebbe dalla stessa la votazione dei condomini con l'indicazione dei favorevoli e dei contrari)
E' chiaro dunque che l'attore fonda, nel presente giudizio, le proprie pretese sulla base delle singole, specifiche circostanze che costituiscono il nucleo essenziale ed imprescindibile, del petitum, sia mediato che immediato, e della causa petendi.
Ebbene, tutti i motivi di doglianza espressi dall'attore circa la pretesa nullità della delibera dovevano essere indicati, nell'istanza di mediazione, cosa non avvenuta nel caso di specie, anzi, come eccepito dal , nella istanza Controparte_2 di mediazione è indicata una deliberazione assunta in una data diversa da quella effettivamente oggetto di giudizio.
Il tutto evidenzia una palese assenza di simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda così come dedotta nel petitum e nella causa petendi .
In adesione alla giurisprudenza di merito sul punto, si deve pertanto ritenere che la mancanza di simmetria tra l'istanza di mediazione e le circostanze di fatto poste a sostengo delle domande attoree, impediscano di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.
Le ulteriori questioni restano precluse se non assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la improcedibilità delle domande di parte attrice
- condanna parte attrice, , al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 convenuto delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.2500,00
pag. 6/7 per compensi oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge , con attribuzione all'Avv. Antonio D'Addio.
Santa Maria Capua Vetere, 26.10.2025
Il GOP
DO RM CI
pag. 7/7