Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 06 3 94 /02 REPUBBLICA NALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 14421/99 Consigliere Crom.....18356 Dott. Michele DE LUCA Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 09/01/02 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: DI DO GI AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MEDURI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -2002 in ROMA VIA S MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta .59 -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 661/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 23/04/99 R.G.N. 178/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10 giugno 1993 IA AO AR, dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., conveniva in giudizio davanti al Pretore di Verona la società datrice di lavoro perché venisse riconosciuto il suo diritto a essere sesta categoria professionale inquadrato nella oppure all'inquadramento in quinta superiore Qu categoria e con decorrenza dal 1° gennaio 1989, essendo stato addetto al neo - costituito ufficio per la rilevazione delle presenze del personale delle Officine Grandi Riparazioni di Verona per svolgere mansioni corrispondenti a quelle previste nell'area IV Settore Uffici del C.C.N.L. dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Il lavoratore assumeva che, oltre l'attività di gestione informatica, a partire dall'agosto del 1990 si era dovuto coordinare personalmente e direttamente con il Centro Elaborazioni Dati ai fini dell'operatività del sistema senza alcun superiore che gli indicasse le iniziative da assumere. Espletata l'istruttoria della causa, l'adito Pretore accertava il diritto del Di AR all'inquadramento nel quinto livello professionale 3 con decorrenza dal 29 novembre 1990 e all'inquadramento nel sesto livello con decorrenza dal 29 novembre 1992 e condannava la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Con sentenza in data 12 marzo / 23 aprile 1999 il Tribunale di Verona, in totale riforma della pretorile, rigettava la domanda del sentenza dipendente e lo condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il giudice del gravame Osservava che il Di AR, che aveva sempre svolto mansioni di operaio qualificato, successivamente utilizzato come applicato con inquadramento al II livello, sulla base delle prove testimoniali assunte in primo grado non aveva mai espletato alcuna funzione di coordinamento e di controllo operativo. Tale ultima funzione era necessariamente richiesta dalla declaratoria contrattuale per l'inquadramento nell'area IV, la quale comprendeva le categorie professionali invocate dal lavoratore e riguardanti i dipendenti con mansioni tecniche, amministrative o contabili con specifica conoscenza teorico pratica. Il lavoratore ricorre in cassazione con due 4 articolati motivi. le Ferrovie dello Stato con Resistono controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il lavoratore denunzia insufficiente motivazione sulla ragione per la quale la sentenza impugnata avrebbe esordito movendo dalla circostanza che il ricorrente era inizialmente collocato nel profilo di operaio qualificato, posto che tale qualifica non era stata allegata come rilevante al fine di negare le qualifiche rivendicate. inoltre, lamenta cheIl ricorrente, il Tribunale aveva, altresì, omesso di rilevare che il lavoratore, per l'attribuzione della qualifica superiore, aveva l'onere di dimostrare di essere in possesso di un titolo di studio. Infine il ricorrente si duole che il Tribunale, incorrendo in vizio di contraddittoria motivazione, abbia, da una parte, ritenuto che il medesimo svolgesse attività ripetitive e di scarso rilievo e, dall'altra, che non aveva diritto alla qualifica superiore perché, caso mai, aveva svolto le mansioni superiori per lavativismo del capo o quale avrebbe potut gerarchico potendo opporgli un rifiuto di svolgere 5 mansioni che non gli competevano. Con il secondo motivo il Di AR denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e e dei canoni legali di ermeneutica2103 C.C. contrattuale deducendo che il Tribunale aveva ridotto le prestazioni del ricorrente a mansioni d'ordine, nonostante che il medesimo avesse facoltà di iniziativa e libertà di apprezzamento e che non aveva raffrontato le diverse declaratorie contrattuali, omettendo di valutare il tenore letterale della declaratoria contrattuale dell'area IV. Esaminati congiuntamente i dedotti motivi in quanto logicamente connessi, la Corte Osserva che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è demandata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e/o per vizio di motivazione. (v. Cass. 18.1.2001 n. 681). In particolare nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo in tema di classificazione del personale il giudice deve gli elementi previsti dalindagare su tutti contratto per il conseguimento della qualifica e 6 del profilo rivendicati dal e,lavoratore, confrontarli con l'attività svolta dal lavoratore se essa possa corrispondere medesimo per accertare 'Cr qualifica e/o al profilo rivendicati alla l'applicazione dei criteri legali di attraverso ermeneutica contrattuale e, in particolar modo, dell'esame complessivo del contratto collettivo in riferimento alla prevista collocazione delle qualifiche ○ dei profili professionali similari. (v. Cass. 1 giugno 2000 n. 7280). In applicazione dei sopra esposti principi il proposto ricorso è infondato. Il Tribunale, infatti, muovendo dal profilo professionale previsto dal contratto collettivo nazionale rivendicato dal Di AR e cioè di segretario amministrativo 6^ categoria 4^ area, 0 di segretario amministrativo 5^ categoria 4^ area, comprendenti i dipendenti che svolgessero con iniziativa e autonomia operativa mansioni tecniche, amministrative o contabili per le quali è richiesta specifica conoscenza teorico pratica e che implicano funzioni di coordinamento e controllo operativo, aveva accertato attraverso i testi escussi che il ricorrente non aveva svolto con le mansioni а lui attribuite alcuna funzione di coordinamento e di controllo operativo, intesa come con gli altri addetti relazione intersoggettiva alla medesima funzione. Né, aveva aggiunto e concluso il Tribunale, sulla base della previsione collettiva poteva attribuirsi il significato di coordinamento e controllo operativo all'attività svolta dal Di AR, il quale - secondi i testi escussi - si limitava a provvedere alla rilevazione delle presenze presso il compartimento e all'inserimento di tutti i dati necessari per la liquidazione delle retribuzioni in virtù di operazioni che ora vengono svolte automaticamente. ufficio avesseIl fatto, poi, che il capo incaricato il Di AR di occuparsi di alcune problematiche nella gestione del sistema, perciò, poteva solo significare, per il Tribunale, che si trattava di risoluzioni di problematiche semplici che anche il Di AR poteva svolgere. Essendo la motivazione congrua, priva di vizi di motivazione e immune da violazioni dei criteri legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg. C.C., il proposto, ricorso, pertanto, va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese 8 del giudizio. La Corte del giudizio. Così deci
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese so in Roma il 9 gennaio 2002. il Presidente: Il Cons. estensore: Matale Capitonis IL CANCELLIERE Cura fuerelle Depositata in Cancelleria 4 MAG.2002 Oggi, IL CANCELLIEREFelle