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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/11/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1074 /2025 R.G.TRIB.
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione monocratica
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
, nata in [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in La Spezia, Via XXIV Maggio presso lo studio dell'Avv. Elisa Guzzoni, rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 30 comma 6 d.lgs. 286/98 - 20 d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
Conclusioni per la ricorrente: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, annullare/revocare l'impugnato provvedimento di rigetto n. P-SP/F/N/2024/101736 del 13/01/2025 per le ragioni meglio espresse in ricorso e, per l'effetto, ordinare alla di adempiere all'istanza Controparte_3 presentata e rilasciare il nulla osta richiesto dalla ricorrente in favore del marito , nato a [...]
Gazipur (Bangladesh) il 08/03/2000.
1 Conclusioni per il resistente: “Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale voglia, agli atti .respingere il ricorso.
Qualora il possesso dei requisiti venga accertato in sede giudiziale si rimette sull'an del rilascio del visto, ma stante la perfetta legittimità del diniego al momento della sua emissione chiede l'integrale compensazione delle spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. , cittadina del Bangladesh, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 30 comma Parte_1
6 d.lgs. 286/98 avverso il provvedimento n. P-SP/F/N/2024/101736 del 13/1/2025 con il quale lo Sportello Unico dell'Ufficio Immigrazione della Spezia ha rigettato l'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare tra la ricorrente ed il marito , nato a [...] - Parte_2
Bangladesh- il 08/03/2000.
Con comunicazione ex art. 10-bis l. 241/90 la aveva comunicato l'insussistenza dei CP_3 presupposti per il rilascio del nulla osta in quanto non era stato prodotto il titolo relativo “all'alloggio del richiedente”; inoltre, Unilav e mod. S3 riportavano datori di lavoro diversi.
Il provvedimento impugnato è così motivato:
2. Nel ricorso si premette in fatto, per quanto rileva in questa sede, che – ricevuta la comunicazione ex art. 10-bis - il Patronato di riferimento aveva inviato al S.U.I di La Spezia copia del contratto di comodato ad uso gratuito dell'immobile sito a La Spezia (SP) in Via Sarzana n.118 destinato all'alloggio del marito: nella domanda di ricongiungimento presentata (doc.2) a pag. 3 era stato indicato il recapito in caso di alloggio differente del congiunto e il relativo contratto (doc. 3) è stato re-inoltrato con l'invio delle predette osservazioni.
Ciò premesso, nel ricorso si lamenta, per quanto qui rileva:
- la violazione del diritto di difesa della ricorrente, stante l'incongruenza tra i motivi ostativi segnalati nel preavviso di rigetto (titolo relativo all'alloggio e discrepanza e le Parte_3 motivazioni indicate nel provvedimento di rigetto (mancanza contratto di locazione riferito all'appartamento di Viale San TO n.251 e mancanza bollettini versamento contributi
I.N.P.S. con attestazione avvenuto pagamento del nuovo rapporto di lavoro).
- nel merito, quanto alla mancanza del contratto di locazione di Viale San TO n.251
a La Spezia, osserva la ricorrente che nella richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare-
Mod. (doc.2) presentata dalla sig.ra , a pg.3 nel box “DATI DEL RICHIEDENTE Pt_1
2 (Delegato)” è stata barrata la casella “in caso di alloggio differente del congiunto, indicare il recapito” ed indicato quale indirizzo Via Sarzana n.118 a La Spezia, in forza di contratto di comodato stipulato dalla stessa ricorrente (doc.3), regolarmente registrato (doc.5 registrazione contratto); per tale immobile aveva altresì conseguito dal Comune della Spezia l'attestazione dell'idoneità alloggiativa ex lege richiesta (doc.6 attestazione idoneità alloggiativa).
L'immobile di Viale San TO n.251 alla Spezia, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, pertanto, è sì la residenza della sig.ra , ma non anche l'immobile destinato ad Pt_1 ospitare il coniuge ricongiunto. Pertanto rispetto ad esso -osserva- non deve essere verificata la sussistenza di alcuno dei requisiti ex lege richiesti (quindi né il titolo né l'idoneità alloggiativa).
- sempre nel merito, in relazione alla mancanza dei bollettini di versamento dei contributi con attestazione avvenuto pagamento del nuovo rapporto di lavoro, si rileva in ricorso CP_5 che fino alla data del 31/10/2024 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del sig. come CP_6 barista presso il locale “Enoteca da Mare S.r.l.”. Dal 1/11/2024, scaduto il precedente contratto di lavoro, è stata assunta dal sig. (doc.8 mod.S3) a tempo indeterminato con la qualifica CP_7 di colf, rapporto di lavoro regolarmente denunciato ad in data 3/11/2024 (doc.9 ricevuta CP_5 presentazione denuncia rapporto di lavoro domestico).
Con comunicazione datata 7/11/2024 (doc.10) è stato comunicato al sig. il CP_5 CP_7 codice di rapporto di lavoro domestico ed inviati i bollettini (doc.11) per effettuare il pagamento dei contributi per lavoratori domestici relativi al 4° trimestre 2024 (importo € 272,25) e con scadenza
10/01/2025. Nel rispetto dei termini il sig. ha effettuato il pagamento del predetto importo CP_7
(doc.12).
Dal momento che la comunicazione da parte di è pervenuta nel mese di dicembre e CP_5 considerato che il termine per il pagamento dei contributi scadeva il 10.01.2025, manifestamente infondato appare il motivo di rigetto indicato nel provvedimento impugnato, posto che nei termini entro cui la ricorrente poteva inviare documenti ed osservazioni dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, la stessa (rectius, il suo datore di lavoro) non disponeva ancora dei bollettini per il pagamento dei contributi e tanto meno ne poteva essere effettuato il relativo pagamento. CP_5
D'altronde, nella comunicazione di preavviso di rigetto veniva indicato tra i motivi ostativi,
, mod. riportano datori di lavoro diversi”, mentre nel provvedimento di rigetto si rileva la Pt_3 mancanza dei “bollettini di versamento dei contributi con attestazione dell'avvenuto pagamento del CP_5 nuovo rapporto di lavoro”. Lo stesso S.U.I riconosce l'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro, pertanto il successivo provvedimento di rigetto è stato adottato sulla scorta di motivazione ostative mai precisate.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso;
si è rimessa, sul merito, qualora il possesso dei requisiti per il rilascio del nulla osta venisse accertato in corso di giudizio, con compensazione integrale delle spese di giudizio stante la legittimità del provvedimento al momento della sua adozione.
3 Quanto al titolo relativo all'immobile, ha osservato che “le criticità relative al titolo con cui la richiedente detiene il proprio alloggio sono rimaste invariate, sì che appare infondata l'eccezione sollevata sul punto da controparte”.
La normativa concede effettivamente la possibilità che il familiare ricongiunto vada ad abitare in un alloggio diverso rispetto a quello in cui dimora il richiedente. Ciò posto, è prassi della verificare anche la sistemazione alloggiativa del richiedente non solo per verificarne la CP_3 posizione di regolarità anagrafica ma anche per i controlli sulla sufficienza del reddito dichiarato.
Quanto alla documentazione del rapporto di lavoro, rileva il Ministero che dopo il preavviso di rigetto la ricorrente ha trasmesso documentazione relativa ad un nuovo rapporto di lavoro. La
non avrebbe dovuto attendere ad libitum dell'interessata che questa entrasse in possesso CP_3 della documentazione richiesta prima di poter definire il procedimento, essendo richiesto all'Amministrazione il rispetto rigoroso dei tempi procedimentali previsti per legge per la definizione delle pratiche, circostanza incompatibile con l'attesa (la cui durata, tra l'altro, non è preventivamente qualificabile) di eventuale/probabile/futura documentazione che la richiedente potrebbe presentare.
In corso di giudizio la ricorrente ha depositato:
- attestazione dei versamenti dei contributi relativi al nuovo rapporto di lavoro, per il CP_5 primo trimestre 2025;
- contratto di locazione relativo all'immobile sito in La Spezia, via San TO n. 251, intestato al padre della ricorrente per il triennio 1/11/2024-31/10/2024 e ricevuta di registrazione della proroga del contratto fino al 31/10/2026;
- nuovo contratto di comodato relativo all'immobile sito in La Spezia, corso Cavour n. 414, con decorrenza 25/6/2025 e fino al 26/12/2026
4. Il provvedimento impugnato si fonda su due motivazioni:
a) la mancata produzione del titolo (proprietà, contratto di locazione / comodato, ecc.) relativo all'immobile ove risiede la ricorrente sig.ra immobile sito in La Spezia, via Dan Parte_1
TO n. 251.
Nel preavviso di rigetto la aveva richiesto il (sottolineatura aggiunta, n.d.r.) “titolo CP_3 relativo all'alloggio del richiedente”.
La intendeva riferirsi all'alloggio della sig.ra , ma, forse tratto in inganno CP_3 Pt_1 dall'erronea indicazione di genere (“del” richiedente, anziché “della” richiedente), il ha CP_8 equivocato il rilievo, ritenendo che la richiesta di integrazione si riferisse al contratto di comodato ove avrebbe dovuto alloggiare il coniuge ricongiunto;
ha pertanto re-inviato il citato contratto di comodato.
In questa sede la ricorrente, compreso il fraintendimento, ha prodotto il contratto di locazione cui si riferiva la , ovvero quello ove ella abita (sito in La Spezia, Via San TO, CP_3 intestato al padre della ricorrente).
Sussistono, pertanto, sul punto, i presupposti per il rilascio del nulla osta.
4 b) la mancata produzione dei bollettini di versamento dei contributi relativi al nuovo CP_5 rapporto di lavoro.
Anche in questo caso i bollettini sono stati prodotti, né potevano essere prodotti in sede amministrativa, trattandosi -come la stessa riconosce nel rigetto – di un nuovo rapporto, CP_3 non essendo ancora a disposizione della ricorrente i bollettini stessi.
Consegue da quanto sopra l'accogliento del ricorso
5. Spese di giudizio. Ai fini delle spese di giudizio, occorre tenere conto:
- da un lato, che la documentazione mancante è stata prodotta solo in corso di giudizio;
- dall'altro lato, si osserva:
a) quanto all'equivoco sull'individuazione dell'immobile di cui era richiesto il tiolo, lo stesso
(complice anche un errore di genere nel preavviso di rigetto “del”, anziché “della”) era del tutto evidente, essendo stato re-inviato lo stesso contratto inerente l'immobile ove avrebbe dovuto abitare il coniuge ricongiunto;
elementari principi relativi al corretto e leale rapporto tra Pubblica
Amministrazione e cittadini richiedevano da parte dello un minimo di Parte_4 interlocuzione, tanto più che la documentazione proveniva da un CAF, con il quale lo scambio di informazioni ed eventuali richieste di chiarimento sono facilitate;
b) quanto alla mancata produzione dei bollettini, come correttamente osservato in ricorso non vi è alcuna corrispondenza tra preavviso di rigetto e motivi del provvedimento impugnato, con evidente violazione del diritto di difesa. Trattandosi di un nuovo rapporto, per il quale le ricevute di versamento dei contributi non erano stati richiesti dalla , occorreva da parte di CP_3 quest'ultima un nuovo preavviso di rigetto con richiesta di integrazione, ex art. 10-bis l. 241/90.
Alla luce di ciò, sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese di giudizio, ponendo a carico del la restante metà, liquidata forfetariamente in dispositivo in assenza di nota CP_1 spese, tenuto conto che vi è stata solo un'attività istruttoria a carattere documentale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
• In accoglimento del ricorso, dispone l'immediato rilascio del nulla osta di cui in premessa nei confronti della ricorrente ed in favore del coniuge.
• Compensa per metà le spese del presente giudizio e pone a carico del resistente
[...]
la restante metà, frazione che liquida in € 1.300 (€ 350 fase di studio, € 400 fase CP_1 introduttiva, € 550 fase di trattazione e decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Genova, 10/11/2025
Il Giudice
(IO AR)
5
/ MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione monocratica
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
, nata in [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in La Spezia, Via XXIV Maggio presso lo studio dell'Avv. Elisa Guzzoni, rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 30 comma 6 d.lgs. 286/98 - 20 d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
Conclusioni per la ricorrente: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, annullare/revocare l'impugnato provvedimento di rigetto n. P-SP/F/N/2024/101736 del 13/01/2025 per le ragioni meglio espresse in ricorso e, per l'effetto, ordinare alla di adempiere all'istanza Controparte_3 presentata e rilasciare il nulla osta richiesto dalla ricorrente in favore del marito , nato a [...]
Gazipur (Bangladesh) il 08/03/2000.
1 Conclusioni per il resistente: “Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale voglia, agli atti .respingere il ricorso.
Qualora il possesso dei requisiti venga accertato in sede giudiziale si rimette sull'an del rilascio del visto, ma stante la perfetta legittimità del diniego al momento della sua emissione chiede l'integrale compensazione delle spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. , cittadina del Bangladesh, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 30 comma Parte_1
6 d.lgs. 286/98 avverso il provvedimento n. P-SP/F/N/2024/101736 del 13/1/2025 con il quale lo Sportello Unico dell'Ufficio Immigrazione della Spezia ha rigettato l'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare tra la ricorrente ed il marito , nato a [...] - Parte_2
Bangladesh- il 08/03/2000.
Con comunicazione ex art. 10-bis l. 241/90 la aveva comunicato l'insussistenza dei CP_3 presupposti per il rilascio del nulla osta in quanto non era stato prodotto il titolo relativo “all'alloggio del richiedente”; inoltre, Unilav e mod. S3 riportavano datori di lavoro diversi.
Il provvedimento impugnato è così motivato:
2. Nel ricorso si premette in fatto, per quanto rileva in questa sede, che – ricevuta la comunicazione ex art. 10-bis - il Patronato di riferimento aveva inviato al S.U.I di La Spezia copia del contratto di comodato ad uso gratuito dell'immobile sito a La Spezia (SP) in Via Sarzana n.118 destinato all'alloggio del marito: nella domanda di ricongiungimento presentata (doc.2) a pag. 3 era stato indicato il recapito in caso di alloggio differente del congiunto e il relativo contratto (doc. 3) è stato re-inoltrato con l'invio delle predette osservazioni.
Ciò premesso, nel ricorso si lamenta, per quanto qui rileva:
- la violazione del diritto di difesa della ricorrente, stante l'incongruenza tra i motivi ostativi segnalati nel preavviso di rigetto (titolo relativo all'alloggio e discrepanza e le Parte_3 motivazioni indicate nel provvedimento di rigetto (mancanza contratto di locazione riferito all'appartamento di Viale San TO n.251 e mancanza bollettini versamento contributi
I.N.P.S. con attestazione avvenuto pagamento del nuovo rapporto di lavoro).
- nel merito, quanto alla mancanza del contratto di locazione di Viale San TO n.251
a La Spezia, osserva la ricorrente che nella richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare-
Mod. (doc.2) presentata dalla sig.ra , a pg.3 nel box “DATI DEL RICHIEDENTE Pt_1
2 (Delegato)” è stata barrata la casella “in caso di alloggio differente del congiunto, indicare il recapito” ed indicato quale indirizzo Via Sarzana n.118 a La Spezia, in forza di contratto di comodato stipulato dalla stessa ricorrente (doc.3), regolarmente registrato (doc.5 registrazione contratto); per tale immobile aveva altresì conseguito dal Comune della Spezia l'attestazione dell'idoneità alloggiativa ex lege richiesta (doc.6 attestazione idoneità alloggiativa).
L'immobile di Viale San TO n.251 alla Spezia, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, pertanto, è sì la residenza della sig.ra , ma non anche l'immobile destinato ad Pt_1 ospitare il coniuge ricongiunto. Pertanto rispetto ad esso -osserva- non deve essere verificata la sussistenza di alcuno dei requisiti ex lege richiesti (quindi né il titolo né l'idoneità alloggiativa).
- sempre nel merito, in relazione alla mancanza dei bollettini di versamento dei contributi con attestazione avvenuto pagamento del nuovo rapporto di lavoro, si rileva in ricorso CP_5 che fino alla data del 31/10/2024 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del sig. come CP_6 barista presso il locale “Enoteca da Mare S.r.l.”. Dal 1/11/2024, scaduto il precedente contratto di lavoro, è stata assunta dal sig. (doc.8 mod.S3) a tempo indeterminato con la qualifica CP_7 di colf, rapporto di lavoro regolarmente denunciato ad in data 3/11/2024 (doc.9 ricevuta CP_5 presentazione denuncia rapporto di lavoro domestico).
Con comunicazione datata 7/11/2024 (doc.10) è stato comunicato al sig. il CP_5 CP_7 codice di rapporto di lavoro domestico ed inviati i bollettini (doc.11) per effettuare il pagamento dei contributi per lavoratori domestici relativi al 4° trimestre 2024 (importo € 272,25) e con scadenza
10/01/2025. Nel rispetto dei termini il sig. ha effettuato il pagamento del predetto importo CP_7
(doc.12).
Dal momento che la comunicazione da parte di è pervenuta nel mese di dicembre e CP_5 considerato che il termine per il pagamento dei contributi scadeva il 10.01.2025, manifestamente infondato appare il motivo di rigetto indicato nel provvedimento impugnato, posto che nei termini entro cui la ricorrente poteva inviare documenti ed osservazioni dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, la stessa (rectius, il suo datore di lavoro) non disponeva ancora dei bollettini per il pagamento dei contributi e tanto meno ne poteva essere effettuato il relativo pagamento. CP_5
D'altronde, nella comunicazione di preavviso di rigetto veniva indicato tra i motivi ostativi,
, mod. riportano datori di lavoro diversi”, mentre nel provvedimento di rigetto si rileva la Pt_3 mancanza dei “bollettini di versamento dei contributi con attestazione dell'avvenuto pagamento del CP_5 nuovo rapporto di lavoro”. Lo stesso S.U.I riconosce l'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro, pertanto il successivo provvedimento di rigetto è stato adottato sulla scorta di motivazione ostative mai precisate.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso;
si è rimessa, sul merito, qualora il possesso dei requisiti per il rilascio del nulla osta venisse accertato in corso di giudizio, con compensazione integrale delle spese di giudizio stante la legittimità del provvedimento al momento della sua adozione.
3 Quanto al titolo relativo all'immobile, ha osservato che “le criticità relative al titolo con cui la richiedente detiene il proprio alloggio sono rimaste invariate, sì che appare infondata l'eccezione sollevata sul punto da controparte”.
La normativa concede effettivamente la possibilità che il familiare ricongiunto vada ad abitare in un alloggio diverso rispetto a quello in cui dimora il richiedente. Ciò posto, è prassi della verificare anche la sistemazione alloggiativa del richiedente non solo per verificarne la CP_3 posizione di regolarità anagrafica ma anche per i controlli sulla sufficienza del reddito dichiarato.
Quanto alla documentazione del rapporto di lavoro, rileva il Ministero che dopo il preavviso di rigetto la ricorrente ha trasmesso documentazione relativa ad un nuovo rapporto di lavoro. La
non avrebbe dovuto attendere ad libitum dell'interessata che questa entrasse in possesso CP_3 della documentazione richiesta prima di poter definire il procedimento, essendo richiesto all'Amministrazione il rispetto rigoroso dei tempi procedimentali previsti per legge per la definizione delle pratiche, circostanza incompatibile con l'attesa (la cui durata, tra l'altro, non è preventivamente qualificabile) di eventuale/probabile/futura documentazione che la richiedente potrebbe presentare.
In corso di giudizio la ricorrente ha depositato:
- attestazione dei versamenti dei contributi relativi al nuovo rapporto di lavoro, per il CP_5 primo trimestre 2025;
- contratto di locazione relativo all'immobile sito in La Spezia, via San TO n. 251, intestato al padre della ricorrente per il triennio 1/11/2024-31/10/2024 e ricevuta di registrazione della proroga del contratto fino al 31/10/2026;
- nuovo contratto di comodato relativo all'immobile sito in La Spezia, corso Cavour n. 414, con decorrenza 25/6/2025 e fino al 26/12/2026
4. Il provvedimento impugnato si fonda su due motivazioni:
a) la mancata produzione del titolo (proprietà, contratto di locazione / comodato, ecc.) relativo all'immobile ove risiede la ricorrente sig.ra immobile sito in La Spezia, via Dan Parte_1
TO n. 251.
Nel preavviso di rigetto la aveva richiesto il (sottolineatura aggiunta, n.d.r.) “titolo CP_3 relativo all'alloggio del richiedente”.
La intendeva riferirsi all'alloggio della sig.ra , ma, forse tratto in inganno CP_3 Pt_1 dall'erronea indicazione di genere (“del” richiedente, anziché “della” richiedente), il ha CP_8 equivocato il rilievo, ritenendo che la richiesta di integrazione si riferisse al contratto di comodato ove avrebbe dovuto alloggiare il coniuge ricongiunto;
ha pertanto re-inviato il citato contratto di comodato.
In questa sede la ricorrente, compreso il fraintendimento, ha prodotto il contratto di locazione cui si riferiva la , ovvero quello ove ella abita (sito in La Spezia, Via San TO, CP_3 intestato al padre della ricorrente).
Sussistono, pertanto, sul punto, i presupposti per il rilascio del nulla osta.
4 b) la mancata produzione dei bollettini di versamento dei contributi relativi al nuovo CP_5 rapporto di lavoro.
Anche in questo caso i bollettini sono stati prodotti, né potevano essere prodotti in sede amministrativa, trattandosi -come la stessa riconosce nel rigetto – di un nuovo rapporto, CP_3 non essendo ancora a disposizione della ricorrente i bollettini stessi.
Consegue da quanto sopra l'accogliento del ricorso
5. Spese di giudizio. Ai fini delle spese di giudizio, occorre tenere conto:
- da un lato, che la documentazione mancante è stata prodotta solo in corso di giudizio;
- dall'altro lato, si osserva:
a) quanto all'equivoco sull'individuazione dell'immobile di cui era richiesto il tiolo, lo stesso
(complice anche un errore di genere nel preavviso di rigetto “del”, anziché “della”) era del tutto evidente, essendo stato re-inviato lo stesso contratto inerente l'immobile ove avrebbe dovuto abitare il coniuge ricongiunto;
elementari principi relativi al corretto e leale rapporto tra Pubblica
Amministrazione e cittadini richiedevano da parte dello un minimo di Parte_4 interlocuzione, tanto più che la documentazione proveniva da un CAF, con il quale lo scambio di informazioni ed eventuali richieste di chiarimento sono facilitate;
b) quanto alla mancata produzione dei bollettini, come correttamente osservato in ricorso non vi è alcuna corrispondenza tra preavviso di rigetto e motivi del provvedimento impugnato, con evidente violazione del diritto di difesa. Trattandosi di un nuovo rapporto, per il quale le ricevute di versamento dei contributi non erano stati richiesti dalla , occorreva da parte di CP_3 quest'ultima un nuovo preavviso di rigetto con richiesta di integrazione, ex art. 10-bis l. 241/90.
Alla luce di ciò, sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese di giudizio, ponendo a carico del la restante metà, liquidata forfetariamente in dispositivo in assenza di nota CP_1 spese, tenuto conto che vi è stata solo un'attività istruttoria a carattere documentale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
• In accoglimento del ricorso, dispone l'immediato rilascio del nulla osta di cui in premessa nei confronti della ricorrente ed in favore del coniuge.
• Compensa per metà le spese del presente giudizio e pone a carico del resistente
[...]
la restante metà, frazione che liquida in € 1.300 (€ 350 fase di studio, € 400 fase CP_1 introduttiva, € 550 fase di trattazione e decisoria), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Genova, 10/11/2025
Il Giudice
(IO AR)
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