Art. 40.
Quando la persona che esercita la patria potesta' o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potesta' o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.
Il Comitato provinciale provochera' i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.
Quando la persona che esercita la patria potesta' o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potesta' o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.
Il Comitato provinciale provochera' i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.