CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5316/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480003786 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'avviso tramite sui, a saldo della Tari e della Tefa del 2022 in relazione a un immobile ubicato a Roma in Indirizzo_1, gli è stato richiesto il pagamento di euro 235,63; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'opposta Roma Capitale, ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Quanto invece al merito, è documentato il sopravvenuto annullamento dell'avviso impugnato, sicché, stante il venir meno all'interesse alla prosecuzione del giudizio, il processo dev'essere dichiarato estinto,
a mente dell'art. 46 terzo comma del Dlgs n. 546/92.
Quanto invece alla responsabilità per le spese di lite, occorre riscontrare come le stesse debbano essere addebitate in ragione della cd. soccombenza virtuale, dovendosi ritenere lesivo del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. il divieto, frapposto dal ridetto art. 46, laddove per l'appunto preclude ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese (Corte
Cost. n. 274/05).
Ciò posto e per ciò che attiene alla ridetta soccombenza virtuale, conformemente a quanto già evidenziato dall'odierno opponente giova considerare come l'art. 1 comma 238 del Dlgs n. 152/06 assoggetti alla pretesa impositiva in parola “Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani...”.
A mente dell'art. 5 bis del Dlgs n. 546/92, inoltre, non pare dubbio che spetti all'Amministrazione
Finanziaria la dimostrazione dei presupposti impositivi, coerentemente al riparto dell'onere probatorio previsto in via generale dall'art. 2697 cc.
Ebbene, va preso atto come tale prova non sia stata offerta, con la conseguente condanna alle spese dell'opposta, giustappunto sotto il profilo della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Roma Capitale;
dichiara estinto il processo;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 340 per compensi ed euro 30 per spese,
Roma, 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5316/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480003786 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'avviso tramite sui, a saldo della Tari e della Tefa del 2022 in relazione a un immobile ubicato a Roma in Indirizzo_1, gli è stato richiesto il pagamento di euro 235,63; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'opposta Roma Capitale, ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Quanto invece al merito, è documentato il sopravvenuto annullamento dell'avviso impugnato, sicché, stante il venir meno all'interesse alla prosecuzione del giudizio, il processo dev'essere dichiarato estinto,
a mente dell'art. 46 terzo comma del Dlgs n. 546/92.
Quanto invece alla responsabilità per le spese di lite, occorre riscontrare come le stesse debbano essere addebitate in ragione della cd. soccombenza virtuale, dovendosi ritenere lesivo del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. il divieto, frapposto dal ridetto art. 46, laddove per l'appunto preclude ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese (Corte
Cost. n. 274/05).
Ciò posto e per ciò che attiene alla ridetta soccombenza virtuale, conformemente a quanto già evidenziato dall'odierno opponente giova considerare come l'art. 1 comma 238 del Dlgs n. 152/06 assoggetti alla pretesa impositiva in parola “Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani...”.
A mente dell'art. 5 bis del Dlgs n. 546/92, inoltre, non pare dubbio che spetti all'Amministrazione
Finanziaria la dimostrazione dei presupposti impositivi, coerentemente al riparto dell'onere probatorio previsto in via generale dall'art. 2697 cc.
Ebbene, va preso atto come tale prova non sia stata offerta, con la conseguente condanna alle spese dell'opposta, giustappunto sotto il profilo della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Roma Capitale;
dichiara estinto il processo;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 340 per compensi ed euro 30 per spese,
Roma, 21 gennaio 2026.
Il Giudice